La liquidazione della quota del socio receduto da società irregolare

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 27 novembre 2019, n. 31046

La massima estrapolata:

La liquidazione della quota del socio receduto da società irregolare, ai sensi dell’art. 2289 cod. civ., richiamato dall’art. 2297 primo comma, cod. civ., consiste nella dazione di una somma di danaro, per la cui esecuzione il debitore è costituito in mora alla data della scadenza del termine entro il quale ne è imposto l’adempimento (sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento della società), ed il corrispondente credito, risultando da una liquidazione che va compiuta attraverso un mero calcolo aritmetico, deve considerarsi liquido ed esigibile. Ne consegue che alla relativa domanda giudiziale va applicato, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente, l’art. 1182, terzo comma, cod. civ., trattandosi di obbligazione da eseguirsi, al pari di quella di pagamento di utili, presso il domicilio del creditore

Ordinanza 27 novembre 2019, n. 31046

Data udienza 5 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso promosso da:
(OMISSIS), titolare della impresa individuale (OMISSIS) di (OMISSIS), rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. in Roma, presso lo studio del medesimo, in (OMISSIS), come da procura in calce all’atto (“memoria di costituzione”);
– ricorrente –
Contro
(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. in Roma, presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS), come da procura a margine dell’atto;
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza Trib. Napoli 24 luglio 2018;
sulle conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona della Dott.ssa Soldi Anna Maria che ha concluso per l’accoglimento del regolamento e l’indicazione come competente dello stesso Tribunale di Napoli;
vista l’atto di costituzione dei resistenti e la successiva memoria conseguente alle conclusioni del Procuratore generale;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:
1. (OMISSIS), nella causa R.G. 13365/2017 pendente avanti al Tribunale di Napoli, avversa l’ordinanza Trib. Napoli 24 luglio 2018/16 denegativa della propria competenza, in favore di quella del Trib. Napoli Nord in Aversa, sull’assunto che la causa promossa da (OMISSIS) contro (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) era relativa ai soci di una s.n.c.;
2. il ricorrente, sul presupposto della propria residenza nel circondario del Tribunale di Napoli e della propria qualita’ di gia’ socio della s.n.c. (OMISSIS) di (OMISSIS) e F.lli, con sede in (OMISSIS) (Napoli), riportava l’atto di citazione con cui aveva convenuto gli altri soci e la societa’, per sentirli dichiarare tenuti al pagamento in solido della somma di 364.214 Euro o altra dovuta corrispondente al valore della quota da liquidare, oltre accessori; il ricorrente aveva infatti esercitato il recesso nel gennaio 2009 all’atto della trasformazione in s.r.l. e costituito il collegio arbitrale come da statuto a fronte del non pagamento pur chiesto, allorche’ il lodo parziale (che gli riconosceva il citato importo) veniva annullato dalla corte d’appello (sul presupposto che il recesso era divenuto efficace prima del compimento della trasformazione e dunque prima del nuovo statuto contenente la clausola compromissoria azionata), con sentenza che pero’ non indicava qual era il tribunale competente sulla controversia;
3. lo stesso ricorrente, riassumendo il giudizio gia’ proposto avanti all’arbitro, avanzava anche domande contro i soci, sul menzionato presupposto della loro responsabilita’ solidale con la societa’ di persone e dunque invocando altresi’ l’applicazione dell’articolo 33 c.p.c., in termini di cumulo, oltre agli articoli 18, 19 e 20 c.p.c.;
4. il Tribunale di Napoli Nord, come detto, si riteneva incompetente, indicando quello competente per territorio in ragione della sede della societa’ ed ai sensi dell’articolo 23 c.p.c., qualificata la lite siccome fra soci.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:
1. il regolamento e’ fondato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli; il ricorrente e’ dapprima ricorso all’arbitro per conseguire il valore di liquidazione della propria quota, a seguito di recesso dalla societa’ in nome collettivo e cosi’ esercitando nei confronti della stessa il diritto a sciogliersi dal rapporto sociale; tale complesso requisito di legittimazione all’azione (qualita’ di socio, efficace esercizio del recesso) appare, allo stato degli atti, pacifico e non va ovviamente confuso con la disputa sulla entita’ del valore di liquidazione, oggetto di autonoma contestazione da parte della societa’, oltre che dei soci convenuti;
2. nella riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Napoli, lo stesso attore ha invero e poi cumulato anche una causa nei confronti delle persone gia’ socie della medesima societa’, nel presupposto della loro responsabilita’ solidale e, con chiarezza, indicando il titolo quale derivativo dalla prospettata e primaria obbligazione del soggetto-societa’;
3. per tale vicenda opera dunque il principio, cui va data continuita’, per cui “la liquidazione della quota del socio receduto da societa’ irregolare, ai sensi dell’articolo 2289 c.c., richiamato dall’articolo 2297 c.c., comma 1, consiste nella dazione di una somma di danaro, per la cui esecuzione il debitore e’ costituito in mora alla data della scadenza del termine entro il quale ne e’ imposto l’adempimento (sei mesi dal giorno in cui si e’ verificato lo scioglimento della societa’), ed il corrispondente credito, risultando da una liquidazione che va compiuta attraverso un mero calcolo aritmetico, deve considerarsi liquido ed esigibile. Ne consegue che alla relativa domanda giudiziale va applicato, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente, l’articolo 1182 c.c., comma 3, trattandosi di obbligazione da eseguirsi, al pari di quella di pagamento di utili, presso il domicilio del creditore” (Cass. 19150/2012);
4. ed invero, “ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 20 c.p.c. e dell’articolo 1182 c.c., il “forum destinatae solutionis”, previsto dal comma 3 di tale ultima disposizione, e’ applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l’attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessita’ dell’indagine sull’ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito” (Cass. 10837/2011);
5. la controversia poteva dunque essere introdotta avanti al Tribunale di Napoli ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 c.p.c. e alla medesima competenza in ragione di territorio, inoltre, si perviene assumendo la regolazione ex articolo 33 c.p.c. dei rapporti controversi dedotti in giudizio e connessi, posto che per alcuni dei soci e’ stata indicata la residenza anagrafica in Napoli;
6. l’accoglimento del regolamento determina pertanto, ai sensi degli articoli 42, 50 e 380-ter c.p.c., che la competenza a conoscere della materia spetta al Tribunale di Napoli.

P.Q.M.

La Corte cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, dinanzi al quale il processo dovra’ essere riassunto nel termine di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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