Appello ed onere di specificità dei motivi

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 settembre 2021| n. 24978.

Appello ed onere di specificità dei motivi.

Gli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, nel testo formulato dal decreto-legge. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di risarcimento dei danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà esclusiva della ricorrente insorti dopo la realizzazione di un giardino pensile, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale la corte d’appello aveva dichiarato inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, il gravame, non essendo stato censurato il capo della sentenza di prime cure che aveva attribuito la causa dei danni anche alla tipologia del materiale utilizzato per la realizzazione del giardino pensile dal quale provenivano le infiltrazioni; al contrario, osserva il giudice di legittimità, dall’esame degli atti processuali, consentito in ragione della natura del vizio di “error in procedendo” della censura, risultava che la ricorrente aveva censurato nell’atto d’appello la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato che il danno da infiltrazione era stato causato dalla scelta costruttiva del vetrocemento; i motivi di appello, pertanto, conclude la pronuncia, formulavano specifiche censure alla “ratio” della decisione impugnata, attraverso critiche adeguate all’iter motivazionale svolto dal primo giudice in relazione alla causa delle infiltrazioni con particolare riferimento alla scelta costruttiva del giardino pensile in vetrocemento). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 16 novembre 2017, n. 27199).

Ordinanza|15 settembre 2021| n. 24978. Appello ed onere di specificità dei motivi

Data udienza 21 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Danni da infiltrazioni – Appello – Onere di specificità dei motivi – Adeguatezza delle critiche alle ragioni poste alla base della sentenza di primo grado – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 37241-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5346/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Appello ed onere di specificità dei motivi

RILEVATO

che:
– la (OMISSIS) s.r.l. agi’ in giudizio innanzi al Tribunale di Roma nei confronti di (OMISSIS) per chiedere il risarcimento dei danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprieta’ esclusiva della convenuta, che si erano manifestati dopo la realizzazione di un giardino pensile;
– nel contraddittorio con la (OMISSIS), il Tribunale di Roma accolse la domanda; accerto’ che il lastrico solare presentava dei vizi costruttivi e, per quel che rileva nel giudizio di legittimita’, ricondusse la causa dei difetti alla realizzazione del giardino pensile in vetrocemento;
– l’appello proposto dalla (OMISSIS) venne dichiarato inammissibile per difetto di specificita’ dei motivi in quanto, secondo la corte di merito, non era stato censurato il capo della sentenza che aveva attribuito la causa dei danni anche alla tipologia del materiale utilizzato per la realizzazione del giardino pensile da cui provenivano le infiltrazioni;
– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di un unico motivo;
– ha resistito con controricorso la (OMISSIS) s.r.l.;
il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.

RITENUTO

che:

– con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la corte di merito avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificita’ del motivi mentre, invece, nell’atto d’appello sarebbe stata contestata la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva attribuito la causa dei vizi a difetti di costruzione dei lucernai perche’ realizzati in vetrocemento;
– il motivo e’ fondato;
– gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilita’, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversita’ rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n. 27199);
– qualora l’atto d’appello denunci l’erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, e’ sufficiente, al fine dell’ammissibilita’ dell’appello, l’enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo necessario che l’impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, n. 24464; Cass. Civ., n. 18674 del 2011).
– ai fini della specificita’ dei motivi d’appello richiesta dall’articolo 342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, puo’ sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purche’ cio’ determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cassazione civile sez. II, 28/10/2020, n. 23781);
– come evidenziato dalle Sezioni Unite nella motivazione della sentenza del 16/11/2017 n. 27199, che ha richiamato l’ordinanza n. 10916 del 2017, le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un’ipotesi residuale;
– nella sentenza n. 10878 del 2015, le Sezioni Unite hanno ribadito che la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha chiarito in piu’ occasioni che le limitazioni all’accesso ad un giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalita’ tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (v., tra le altre, la sentenza CEDU 24 febbraio 2009, in causa C.G.I.L. e Cofferati contro Italia);
– dall’esame degli atti processuali, consentito in ragione della natura del vizio di error in procedendo della censura, risulta che la (OMISSIS) aveva censurato ai punti da 5) a 7) dell’atto d’appello la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato che il danno da infiltrazione era stato causato dalla scelta costruttiva del vetrocemento;
– i motivi di appello formulavano specifiche censure alla ratio della decisione impugnata, attraverso critiche adeguate all’iter motivazionale svolto dal primo giudice in relazione alla causa delle infiltrazioni con particolare riferimento alla scelta costruttiva del giardino pensile in vetrocemento;
– il ricorso va, pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimita’, innanzi alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, innanzi alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

 

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