Decisione predisposta in originale telematico notificata a mezzo PEC

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 settembre 2021| n. 24893.

Decisione predisposta in originale telematico notificata a mezzo PEC.

il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformita’ del difensore L. n. 53 del 1994, ex articolo 9, commi 1 bis e 1 ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilita’ del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca Decreto Legislativo n. 82 del 2005, ex articolo 23, comma 2, in conformita’ della copia informale all’originale notificatogli; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilita’ il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformita’ all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio e tale deposito..

Qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all’impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l’inammissibilità del ricorso. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile l’impugnazione, ha ritenuto irrilevante l’avvenuto deposito, come allegato alla memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., della visura storica della società ricorrente, dalla quale risultava la nomina a suo procuratore, per il compimento di alcuni atti, del soggetto indicato come tale nel ricorso per cassazione, poiché detta visura non era stata notificata al controricorrente ai sensi dell’art. 372 c.p.c. e, in relazione a siffatto deposito, non si era formato il contraddittorio, atteso che il medesimo controricorrente non aveva presentato memorie e che il suo difensore non era intervenuto all’udienza di discussione, essendo stata trattata la controversia in udienza camerale).

Ordinanza|15 settembre 2021| n. 24893. Decisione predisposta in originale telematico notificata a mezzo PEC

Data udienza 17 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Assicurazioni – Investimenti – Responsabilità extracontrattuale ex art. 2049 c.c. Ricorso per cassazione – Copia analogica sentenza impugnata – Originale telematico e notifica a mezzo PEC – Deposito in cancelleria – Assenza dell’attestazione di conformità – Conseguenze

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15636-2019 proposto da:
(OMISSIS) SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del procuratore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), ed (OMISSIS);
– controricorrente –
Nonche’ contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 271289/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 7/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli, sezione staccata di Ischia, emise, su istanza di (OMISSIS), decreto ingiuntivo nei confronti della (OMISSIS) – Societa’ Cooperativa per la somma di Euro 23.732,50, dei quali Euro 22.000,00 a titolo di restituzione di capitale netto investito, ed Euro 1.732,50, pari al valore delle cedole per gli interessi dovuti per gli anni (OMISSIS) e non corrisposti, oltre interessi legali dalla data di emissione del d.i. al saldo, in relazione al contratto n. 0025826248, con n. di polizza 31.58799857.99, denominato “Investimento etico – Assicurazione a premio unico e tasso di interesse predeterminato con opzione cedola annuale”.
Avverso detto decreto propose opposizione la societa’ ingiunta, deducendo l’inesistenza del contratto, predisposto su moduli falsificati dal proprio agente, (OMISSIS), sprovvisto di potere di rappresentanza. Chiese, inoltre, di chiamare in causa quest’ultimo, spiegando domanda di manleva nei suoi confronti.
Il (OMISSIS) rimase contumace.
Il (OMISSIS) si costitui’, chiedendo la conferma del decreto opposto e, in via riconvenzionale, la condanna ex articolo 2049 c.c. della (OMISSIS).
Il Tribunale di Napoli, Sezione staccata di Ischia, accolse l’opposizione e revoco’ per l’effetto il decreto ingiuntivo, rigettando altresi’ la domanda riconvenzionale di (OMISSIS); condanno’ quest’ultimo a restituire la somma di Euro 25.750,59 alla (OMISSIS) e condanno’, altresi’, (OMISSIS) a rifondere al (OMISSIS) tale somma.
Avverso la sentenza di primo grado (OMISSIS) propose appello.
Si costitui’ la (OMISSIS), chiedendo il rigetto dell’appello e l’integrale conferma della sentenza di primo grado. (OMISSIS) rimase contumace anche in secondo grado.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 1289/2019, accolse per quanto di ragione l’appello e condanno’ la (OMISSIS)Cattolica (OMISSIS) al pagamento, in favore del (OMISSIS), della somma di Euro 21.183,65, oltre a rivalutazione ed interessi, come ivi specificato, somma cui era tenuta in solido col (OMISSIS); condanno’, altresi’, (OMISSIS) a rivalere l’impresa appellata di quanto tenuta a pagare al (OMISSIS) in forza del capo b) del dispositivo di quella sentenza e regolo’ le spese del doppio grado di merito tra le parti.
In particolare, la Corte territoriale, reputato inesistente il contratto di assicurazione, ritenne fondata la domanda di responsabilita’ extracontrattuale ex articolo 2049 c.c. proposta nei confronti della compagnia assicurativa.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS)Cattolica (OMISSIS) – Societa’ Cooperativa, basato su tre motivi e illustrato da memoria.
Ha resistito con controricorso (OMISSIS).
Non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il controricorrente ha eccepito sia l’inammissibilita’ che l’improcedibilita’ del ricorso.
1.1. Poiche’ l’esame del ricorso improcedibile non e’ consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilita’ (Cass. 29/04/2011, n. 9567; Cass., ord., 13/05/2009, n. 11091; Cass. 20/01/2006, n. 1104), va anzitutto verificata la procedibilita’ del ricorso contestata dalla parte e’ controricorrente sul rilievo che la copia della sentenza depositata dal ricorrente e notificata a mezzo pec sarebbe “priva dell’attestazione di conformita’ della relazione di notificazione del messaggio PEC cui la sentenza era allegata in formato digitale, richiesta dal combinato disposto della L. 21 gennaio 1994, articolo 9, comma1-bis ed 1-ter”.
1.2. Al riguardo va applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 25/03/2019, n. 8312, secondo cui il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformita’ del difensore L. n. 53 del 1994, ex articolo 9, commi 1 bis e 1 ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilita’ del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca Decreto Legislativo n. 82 del 2005, ex articolo 23, comma 2, in conformita’ della copia informale all’originale notificatogli; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilita’ il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformita’ all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio e tale deposito. E nella specie il ricorso e’ procedibile, avendo la parte ricorrente depositato, nei tempi stabiliti, la necessaria attestazione di conformita’, ai documenti informatici da cui sono tratte, delle copie analogiche del messaggio pec ricevuto al suo indirizzo di posta elettronica certificata in data 14/03/2019 nonche’ della relata di notifica della sentenza n. 1289/2019 emessa dalla Corte di appello di Napoli e della medesima sentenza, allegate al predetto messaggio.
2. Va, quindi, esaminata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso sollevata dal controricorrente per non essere stata prodotta la procura notarile conferita dalla ricorrente al Dott. (OMISSIS), cosi’ non consentendo la verifica dell’esistenza del potere rappresentativo in capo allo stesso.
2.1. L’eccezione e’ fondata alla luce del principio affermato piu’ volte da questa Corte e secondo cui, qualora – come nel caso all’esame – la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una societa’ venga rilasciata da un soggetto nella qualita’ di procuratore speciale in virtu’ dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, ne’ rinvenibile nel fascicolo, all’impossibilita’ del controllo, da parte del giudice di legittimita’, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l’inammissibilita’ del ricorso (Cass., ord., 15/01/2021, n. 576; Cass., ord., 7/05/2019, n. 11898; v. anche Cass. 13/09/2007, n. 19162).
Ne’ puo’ valere al riguardo l’avvenuto deposito, come allegato alla memoria ex articolo 380-bis 1 c.p.c., della visura storica della societa’ ricorrente da cui risulta (data di iscrizione: 23/07/2020) che, con atto del 6 luglio 2017 del notaio (OMISSIS), (OMISSIS) e’ stato nominato procuratore della medesima societa’ per il compimento di alcuni atti, atteso che non risulta che detto deposito sia stato notificato, ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., alla parte controricorrente e neppure risulta che in relazione a tale deposito si sia formato il contraddittorio, in difetto di deposito successivo di memoria da parte del controricorrente e dell’intervento all’udienza di discussione del difensore del medesimo, essendo stato il ricorso trattato in udienza camerale. (Cass., sez. un., 19/06/2000, n. 450).
Tale rilievo e’ assorbente.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
4. Le spese del giudizio di cessazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi e’ luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, non avendo I stesso svolto attivita’ difensiva in questa sede.
5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida, in favore del controricorrente, in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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