Appalto in presenza di vizi occulti o non immediatamente rilevabili

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 3 gennaio 2019, n. 11.

Le massime estrapolate:

In tema di appalto, in presenza di vizi occulti o non immediatamente rilevabili, l’appaltatore non è liberato dalla garanzia, salvo che i difetti non siano denunciati tempestivamente. Ne consegue che, in tali ipotesi, la prescrizione del diritto alla garanzia inizia a decorrere dalla scoperta, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell’appalto mediante le necessarie indagini tecniche, con accertamento rimesso al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, salvo che per vizi di motivazione.

Sentenza 3 gennaio 2019, n. 11

Data udienza 24 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21642/2014 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS).
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 535/2014, depositata in data 1.4.2014.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24.10.2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Uditi l’Avv. (OMISSIS) e l’Avv. (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno convenuto in giudizio (OMISSIS), esponendo di avergli affidato l’esecuzione di lavori di ristrutturazione del loro immobile, sito in (OMISSIS), consistenti nell’eliminazione di taluni tramezzi e la loro sostituzione con elementi prefabbricati in cemento espanso; che le opere avevano manifestato fenomeni di fessurazione e di alterazione della sagoma delle tramezzature, per la cui riparazione occorreva un esborso di almeno Euro 30.000,00.
Hanno chiesto il risarcimento del danno, con vittoria di spese.
Il convenuto ha eccepito la decadenza e la prescrizione dell’azione di garanzia ai sensi degli articoli 1667 e 1669 c.c., chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento del danno per responsabilita’ processuale aggravata ai sensi dell’articolo 96 c.p.c..
Il Tribunale di Trapani, qualificato il rapporto come appalto privato, ha dichiarato prescritto il credito risarcitorio, rilevando che le opere erano state consegnate nel 1999 mentre la domanda era stata proposta nel 2005.
La decisione e’ stata riformata integralmente in appello.
La Corte territoriale, escluso, anzitutto, che l’appaltatore avesse riconosciuto la sussistenza dei vizi, ha respinto l’eccezione di prescrizione, stabilendo che il termine di cui all’articolo 1667 c.c., comma 3, potesse decorrere solo dalla scoperta delle cause dei difetti, che, nella specie, ha ritenuto fosse intervenuta nel giugno 2004, allorquando i committenti avevano acquisito la piena conoscenza della dipendenza dei vizi dall’imperfetta esecuzione dei lavori tramite i risultati della perizia dell’arch. (OMISSIS).
Ha respinto l’eccezione di decadenza, rilevando che la denuncia era stata effettuata nel marzo 2004, nel rispetto dei termini di legge, ed ha liquidato il danno in Euro 11.500,00, oltre accessori e spese processuali.
Per la cassazione di questa sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso in quattro motivi, che ha illustrato con memoria ex articolo 378 c.p.c..
Gli intimati hanno depositato controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’articolo 1667 c.c., comma 3, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la sentenza abbia erroneamente fatto decorrere il termine di prescrizione di garanzia dalla scoperta dei vizi e non dalla consegna delle opere.
Ravvisando un contrasto interno alla giurisprudenza di questa Corte circa l’individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione ai sensi dell’articolo 1667 c.c., comma 3, il ricorrente ha chiesto di rimettere gli atti alle sezioni unite.
Il motivo e’ infondato.
L’articolo 1667 c.c., comma 3, dispone che la garanzia per i vizi e le difformita’ dell’opera appaltata si prescrive nel termine di due anni dalla consegna dell’opera ultimata.
A tal fine occorre anzitutto distinguere tra atto di “consegna” e atto di “accettazione” dell’opera: la consegna costituisce attivita’ puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l’accettazione esige che il committente esprima (anche “per facta concludentia”) il gradimento dell’opera, potendone conseguire solo in tal caso l’esonero dell’appaltatore da ogni responsabilita’ per i vizi e le difformita’ e il diritto al pagamento del prezzo (Cass. 19019/2017; Cass. 15711/2013).
La presunzione di accettazione dell’opera di cui all’articolo 1665 c.c., comma 4, non opera, quindi, automaticamente dal momento della consegna, comunque effettuata, e non determina la decorrenza dei termini per far valere la garanzia, dovendo il giudice comunque accertare, nel caso in cui il committente abbia chiesto la consegna (o, senza opposizione dell’appaltatore, si sia immesso nel possesso) omettendo di eseguirne la verifica, se abbia anche inteso rinunciare alla verifica nella convinzione che le obbligazioni dell’appaltatore siano state esattamente adempiute o abbia voluto ottenere la disponibilita’ materiale dell’opera con riserva di eseguire ugualmente la verifica (Cass. 3959/1976; Cass. 1283/1965).
Cio’ premesso, questa Corte, gia’ con pronunce ormai risalenti, ha costantemente affermato che la consegna dell’opera e la sua accettazione (anche se presunta a norma dell’articolo 1665 c.c., comma 3), libera l’appaltatore esclusivamente dalla responsabilita’ per vizi palesi e riconoscibili dal committente, i quali devono essere necessariamente esser fatti valere in sede di verifica o collaudo (Cass. 1590/1959; Cass. 2991/1962; Cass. 444/1962; Cass. 960/1966; Cass. 4061/1968; Cass. 346/1970).
Se invece trattasi di vizi occulti o non immediatamente rilevabili, l’appaltatore non e’ liberato dalla garanzia, salvo che i difetti non siano denunciati tempestivamente.
Ne consegue che, in tali ipotesi, la prescrizione del diritto alla garanzia inizia a decorrere dalla scoperta, la quale e’ da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell’appalto mediante le necessarie indagini tecniche, con accertamento rimesso al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimita’, salvo che per vizi di motivazione (Cass. 14199/2017; Cass. 26233/2013; Cass. 18402/2009; Cass. 15283/2005; Cass. 1655/1986; Cass. 3752/1975).
Detti principi non sono posti in dubbio dalle pronunce richiamate in ricorso e non sussiste – quindi – la necessita’ di rimettere la questione all’esame delle sezioni unite: la sentenza n. 12879/2011 non ha alcuna attinenza con il tema della decorrenza della prescrizione in presenza di vizi occulti delle opere, mentre la sentenza n. 14039/2007 si limita a precisare in motivazione che “ai sensi e per gli effetti della garanzia prevista dall’articolo 1667 c.c., l’onere della prova della denuncia di vizi e della sua tempestivita’ incombe al committente e il termine per la denuncia decorre dal giorno della scoperta del vizio”.
2. Il secondo motivo censura la violazione dell’articolo 1667 c.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la Corte di merito abbia ritenuto tempestiva la denuncia, non considerando che essa era stata fatta dai committenti nel marzo 2004, ancor prima che essi acquisissero piena conoscenza delle cause dei difetti e della loro dipendenza dall’esecuzione dell’appalto, e che non era stata reiterata dopo gli accertamenti espletati dal tecnico incaricato nel giugno 2004. La sentenza avrebbe errato nell’escludere che i committenti avessero acquisito una piena conoscenza delle cause dei fenomeni sin dal 2003, all’epoca dell’intervento del personale dell’Italgasbeton (impresa fornitrice del materiale), avendo anzi chiesto di dimostrare che, in quell’occasione, l’appaltatore aveva riconosciuto i vizi dell’opera.
Il motivo e’ infondato.
La Corte territoriale ha accertato in fatto che i lavori erano stati completati nel 1999 e che inizialmente si erano manifestati solo fenomeni di screpolatura degli intonaci – gia’ alcuni mesi dopo la consegna – cui si era tentato di ovviare mediante la tinteggiatura delle pareti.
Proprio la natura dell’intervento eseguito all’epoca ha condotto a ritenere che i committenti non fossero a conoscenza della reale portata del problema e della sua dipendenza dal modo in cui erano state eseguite le opere, giungendo, con accertamento di merito insindacabile in cassazione (Cass. 24726/2017; Cass. 3644/2007), a stabilire che la responsabilita’ dell’appaltatore era apparsa chiara solo con la relazione tecnica di parte elaborata nel giugno 2004.
La denuncia, sebbene comunicata nel marzo del 2004 e quindi prima priva dell’effettuazione delle indagini tecniche, era idonea ad impedire la decadenza dalla garanzia.
La conoscenza della causa dei vizi dell’opera, da parte del committente, vale solo ad individuare il dies a quo di decorrenza dei termini previsti dell’articolo 1667 c.c., per cui, in mancanza, detti termini, non decorrono e la denuncia, comunque effettuata, non puo’ considerarsi tardiva.
Essa costituisce una mera comunicazione rivolta all’appaltatore che ha l’effetto legale di impedire la decadenza e che manifesta la volonta’ del committente di avvalersi dei rimedi contrattuali previsti dagli articoli 1665 c.c. e segg..
Una sintetica indicazione delle difformita’ e’ suscettibile di conservare la garanzia anche con riferimento a quei difetti accertati, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo (Cass. 11520/2011; Cass. 644/1999; Cass. 6479/1981; Cass. 1549/1964). Era, comunque, irrilevante che, come dedotto in ricorso, neppure la perizia del giugno del 2004 avesse individuato con certezza la causa dei fenomeni, poiche’ la tardivita’ della denuncia e l’eventuale maturazione della prescrizione potevano configurarsi solo qualora il committente avesse comunque conseguito la conoscenza delle cause (Cass. 10048/2018; Cass. 9966/2014; Cass. 26233/2013) e comunque la sentenza, dopo aver precisato che il tecnico non aveva ascritto chiaramente le fessurazioni all’errata esecuzione dei lavori di posa, ha pero’ evidenziato che questi aveva suggerito di procedere alla demolizione della tramezzatura e alla realizzazione dei muri divisori con materiale idoneo, il che lasciava emergere – secondo l’apprezzamento della Corte distrettuale – anche una responsabilita’ dell’appaltatore nell’esecuzione dei lavori (cfr. sentenza pag. 4). Ne’, peraltro, il fatto che i committenti avessero tentato di dimostrare che nel 2003 l’appaltatore aveva riconosciuto i difetti implicava necessariamente la consapevolezza della loro dipendenza dall’imperfetta esecuzione dei lavori (piuttosto che dall’inidoneita’ dei materiali utilizzati).
3. Il terzo motivo censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che (OMISSIS), con la missiva inviata in data 30.9.2004, aveva comunicato che non era stato possibile ottenere il risarcimento dall’impresa assicuratrice dell’ (OMISSIS), poiche’ quest’ultima, alla data del maggio 1999, non era coperta da alcuna polizza; che tale dichiarazione costituiva una confessione stragiudiziale circa l’epoca di insorgenza dei vizi e la loro conoscenza da parte dei committenti, di cui la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto.
Il motivo e’ infondato.
La insorgenza dei fenomeni di screpolatura e di fessurazione da epoca immediatamente successiva alla consegna dei lavori e’ stata presa esplicitamente in considerazione dalla sentenza impugnata, che, con accertamento in fatto, ha pero’ stabilito che, a quella data, i committenti non erano affatto edotti della imputabilita’ dei difetti alle attivita’ svolte dall’appaltatore, tanto da aver ritenuto di potervi ovviare con una semplice tinteggiatura delle pareti, senza dover demolire i manufatti e realizzare ex novo le pareti divisorie.
Come si evince dal ricorso, le missive attestavano solo il fatto (che la sentenza impugnata non ha affatto revocato in dubbio) che i fenomeni si erano manifestati poco dopo la consegna delle opere ed erano stati rilevati da tempo dei committenti, il che non valeva, pero’, a provare che sin dall’inizio fosse emersa anche una responsabilita’ dell’appaltatore.
E’ quindi esclusa la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poiche’ le circostanze asseritamente non valutate erano tutt’altro che decisive; non potendo determinare, per quanto gia’ detto, l’immediata decorrenza dei termini di cui all’articolo 1667 c.c. (Cass. 8053/2014).
4. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’articolo 1227 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza escluso che i committenti, ritardando gli interventi di riparazione e di eliminazione dei vizi, avessero aggravato il danno, avendo erroneamente asserito che essi si erano attivati per tempo, sollecitando i sopralluoghi dei tecnici della ditta costruttrice delle tramezzature.
L’intervento della impresa produttrice del materiale, da essi richiesto solo nel 2003, era sicuramente intempestivo rispetto a difetti manifestatisi gia’ nel 1999.
Il motivo non merita accoglimento.
La sentenza ha stabilito, sulla base delle deposizioni testimoniali, che i committenti, “ignari della cause degli inconvenienti che si erano manifestati, si adoperarono prontamente per provi rimedio, sollecitarono i sopralluoghi tecnici della ditta costruttrice, che lo stesso (OMISSIS) era presente in tali occasioni ed omise di intervenire per assicurare l’esatto adempimento della prestazione”, ed ha accertato che i primi inconvenienti, manifestatisi all’indomani della consegna delle opere, erano consistiti in mere screpolature dell’intonaco che non lasciavano presagire un’imperfetta posa in opera della tramezzature da parte dell’impresa esecutrice, unica misura idonea a risolvere i problemi (cfr., sentenza pag. 6).
Il concorso colposo dei danneggiati ai sensi dell’articolo 1227 c.c., e’ stato escluso – quindi – all’esito del prudente apprezzamento delle risultanze di causa, con valutazione che esula dalla denunciata violazione di legge, la quale consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della norma o un’errata sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, mentre l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’ esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto con riguardo alla motivazione (Cass. 24054/2017; Cass. 16698/2010; Cass. 4178/2007).
Il ricorso e’, quindi, respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.
Sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente e’ tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2000,00 per compenso, oltre ad iva, cnpa e rimborso forfettario spese generali in misura del 15%. Si da’ atto che il ricorrente e’ tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

Avv. Renato D’Isa

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