Ricorso in cassazione: onere di depositare contratti e accordi collettivi

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 3 gennaio 2019, n. 15.

La massima estrapolata:

L’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda – imposto, a pena di improcedibilita’, dall’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 – non puo’ dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui al citato Decreto Legislativo n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli articoli 1362 c.c.e segg. e, in ispecie, con la regola prevista dall’articolo 1363 c.c., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa

Ordinanza 3 gennaio 2019, n. 15

Data udienza 19 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22164/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., – (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 319/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 24/03/2016 R.G.N. 217/2014.
LA CORTE, esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore.

RILEVA

che con sentenza del 12 maggio 2014 il giudice di lavoro di Campobasso accoglieva la domanda con la quale l’attore (OMISSIS), dipendente (OMISSIS) inquadrato nel profilo B1 di capo cantiere, premesso di aver svolto mansioni riconducibili al superiore profilo B, di assistente di nucleo, aveva chiesto il riconoscimento del diritto a detto superiore inquadramento e al pagamento delle conseguenti differenze retributive;
che (OMISSIS) S.p.A. appellava l’anzidetta pronuncia come da ricorso del 10 novembre 2014, gravame tuttavia respinto dalla Corte d’Appello di Campobasso con sentenza n. 329 in data 27 nov. 2015 – 24 marzo 2016, compensate peraltro interamente le spese relative al secondo grado del giudizio; che avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) S.p.A. con atto del 22 settembre 2016 (notifica perfezionatasi in data 27-09-16), affidato a tre motivi, cui ha resistito il (OMISSIS) mediante controricorso del 28 ottobre – due novembre 2016;
che la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, peraltro fuori termine.

CONSIDERATO

che:
con il primo motivo la ricorrente ha lamentato violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 e 277 c.p.c., della normativa contrattuale di settore, con specifico riferimento agli articoli 72 e ss. del c.c.n.l. 2002/2005, che prevede e regola la classificazione del personale, tanto in relazione all’articolo 2103 c.c., contestandosi, in effetti, il ragionamento decisorio seguito dai giudici di merito, secondo cui era rilevante il fatto che l’appellato aveva diretti contatti con il capo nucleo, cosi’ finendo per ricoprire le mansioni che il contratto collettivo attribuiva alla figura intermedia dell’assistente di nucleo, essendo inoltre emerso che l’attore aveva svolto compiti di coordinamento di tutto il personale, di volta in volta impegnato;
con il secondo motivo di ricorso e’ stata denunciata la asserita omessa valutazione di punti decisivi della lite discussi tra le parti ed incidenti sulla decisione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, tanto con riferimento a quanto dedotto con il primo motivo;
con il terzo motivo e’ stata lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e degli articoli 2727 c.c. e segg., nonche’ dell’articolo 115 c.p.c., tanto ancora in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 (la sentenza impugnata aveva postulato come necessaria la figura dell’assistente di nucleo, cosa non vero in assoluto, sebbene in astratto prevista dalla contrattazione collettiva, cosi’ finendo per porre a carico della societa’ convenuta l’onere probatorio);
che il ricorso va dichiarato improcedibile, ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non risultando dall’atto medesimo l’avvenuto deposito del testo integrale della contrattazione collettiva, ivi abbondantemente richiamata, pero’ senza alcun preciso e specifico riferimento alla relativa produzione (v. anche la genericita’ dell’indice in calce allo stesso ricorso “All’atto dell’iscrizione a ruolo si depositera’ la seguente documentazione: copia conforme della sentenza n. 319/2015…; istanza ex articolo 369 c.p.c.; procura speciale conferita…; sentenze S.C. nn. 3421/16…, rese in relazione a vicende del tutto pari a quella de qua; fascicoli di parte dei due gradi di giudizio di merito”);
invero, nel giudizio di cassazione l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilita’ del ricorso, dall’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 – puo’ dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica di questa S.C. e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’articolo 1363 c.c.; ne’, a tal fine, puo’ considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti (Cass. lav. n. 4350 del 04/03/2015. V. in senso analogo pure Cass. I civ. ordinanza n. 15580 del 15/03 – 14/06/2018 – Rv. 649273-01. Cfr. altresi’ Cass. lav. n. 15495 del 02/07/2009, secondo cui l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda – imposto, a pena di improcedibilita’, dall’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 – non puo’ dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui al citato Decreto Legislativo n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli articoli 1362 c.c.e segg. e, in ispecie, con la regola prevista dall’articolo 1363 c.c., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa. Conformi Cass. n. 28306 del 31/12/2009, n. 3894 del 18/02/2010, n. 6732 del 19/03/2010, nonche’ n. 7891 del 06/04/2011.
V. ancora Cass. lav. n. 27876 del 30/12/2009: l’onere di depositare il testo integrale dei contratti collettivi di diritto privato, previsto a pena di improcedibilita’ del ricorso per cassazione dall’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non e’ limitato al procedimento di accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validita’ ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all’articolo 420-bis c.p.c., ma si estende al ricorso ordinario ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avuto riguardo alla necessita’ che la S.C. sia messa in condizione di valutare la portata delle singole clausole contrattuali alla luce della complessiva pattuizione, e dovendosi ritenere pregiudicata la funzione nomofilattica della S.C. ove l’interpretazione delle norme collettive dovesse essere limitata alle sole clausole contrattuali esaminate nei gradi di merito. Conformi id. n. 2742 – 08/02/2010, n. 3459 del 15/02/2010.
Cass. lav. n. 4373 del 23/02/2010: l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilita’ del ricorso per cassazione, dall’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 – e’ soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato gia’ effettuato il deposito di detti atti. In senso analogo v. ancora Cass. lav. ordinanza n. 11614 del 13/05/2010, secondo cui, in particolare, non puo’ essere considerata sufficiente la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato effettuato il deposito di detti atti o siano state allegate per estratto le norme dei contratti collettivi. In tal caso, ove pure la S.C. rilevasse la presenza dei contratti e accordi collettivi nei fascicoli del giudizio di merito, in ogni caso non potrebbe procedere al loro esame, non essendo stati ritualmente depositati secondo la norma richiamata.
Parimenti, v. Cass. 6 sez. – L, ordinanza n. 21366 del 15/10/2010, con principio affermato ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., comma 1, ed analogamente come da ordinanza n. 21358 del 15/10/2010, secondo la quale l’anzidetto deposito deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di Cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimita’ sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale);
– gli anzidetti principi valgono tanto piu’ nel caso di specie qui in esame, in quanto una valutazione globale della previsione della contrattazione collettiva sarebbe stata necessaria, onde porre a raffronto la qualifica rivendicata con quella di appartenenza, questione sottesa non solo, evidentemente, ai primi due motivi di ricorso (il secondo, peraltro, comunque anche inammissibile, ex articolo 348-ter c.p.c., u.c., trattandosi di doppia conforme, visto che l’appello, integralmente rigettato, era stato proposto con ricorso del 10 novembre 2014, avverso sentenza risalente anch’essa all’anno 2014), ma anche alla terza doglianza, attesa la loro stretta connessione, siccome concernenti in effetti pretesi vizi di motivazione, pero’ riguardanti anch’essi, chiaramente ed inevitabilmente, l’applicazione, asseritamente errata e non corretta, unitamente ai relativi accertamenti di fatto, della contrattazione collettiva in questione in relazione alla denunciata violazione dell’articolo 2103 c.c. e della correlata disciplina contrattuale; che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con la condanna della parte rimasta soccombente al rimborso delle spese del giudizio;
che, quindi, ricorrono anche i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara IMPROCEDIBILE il ricorso. Condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che si liquidano a favore del controricorrente, in Euro 4.000,00 per compensi professionali, e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Avv. Renato D’Isa

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