Ammissione al passivo nella liquidazione coatta amministrativa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 settembre 2021| n. 26396.

Ammissione al passivo nella liquidazione coatta amministrativa.

In tema di ammissione al passivo nella liquidazione coatta amministrativa, nel caso di domanda cd. “supertardiva” il mancato avviso al creditore da parte del commissario liquidatore, ex art. 207 l.fall., integra una causa non imputabile del ritardo per il creditore, essendo onere del commissario dimostrare, ai fini dell’inammissibilità della domanda, che il medesimo creditore abbia comunque avuto notizia dell’apertura della procedura, restando peraltro irrilevante l’intervenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento che ordina la liquidazione.

Ordinanza|29 settembre 2021| n. 26396. Ammissione al passivo nella liquidazione coatta amministrativa

Data udienza 20 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Liquidazione coatta amministrativa -Ammissione al passivo nella liquidazione coatta amministrativa-  Onere della prova a carico del curatore della conoscenza del fallimento in capo al creditore – Mancato invio della comunicazione ex art. 2078 legge fallimentare da parte del curatore – Non imputabilità al creditore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23656-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONSORZIO (OMISSIS) SOC. COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;
– intimato –
avverso il decreto n. cronol. 4728/2019 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositato il 16/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.

RILEVATO

che:
1. il Tribunale di L’Aquila ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Consorzio (OMISSIS) Soc. Cooperativa in L.C.A., proposta da un ex-dipendente a titolo di retribuzioni e t.f.r., in quanto presentata in data 12/12/2018, ben oltre il termine di sessanta giorni ex articolo 208 L.F. dalla pubblicazione del decreto in G.U. (08/03/2016) e oltre i dodici mesi dalla data del deposito dello stato passivo (28/11/2016), pur essendo pacifico che il creditore non avesse ricevuto l’avviso ex articolo 207 L. Fall., avendo “il Commissario liquidatore dedotto che il creditore era informato dell’esistenza della procedura indipendentemente dalla ricezione del predetto avviso, in base alla pubblicazione del provvedimento di liquidazione in Gazzetta Ufficiale”;
1.2. l’opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo; l’intimata procedura non ha svolto difese;
1.3. a seguito di deposito della proposta ex articolo 380 bis c.p.c. e’ stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:
2. il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 101 L. Fall., commi 1 e 4, degli articoli 208 e 209 L. Fall., richiamando in particolare la sentenza della Corte Cost. n. 538 del 1990 in materia di impugnazione dei crediti ammessi in via tardiva ai sensi del previgente articolo 100 L. Fall., ove si afferma che la garanzia di cui all’articolo 24 Cost. richiede una comunicazione con raccomandata dell’avvenuto deposito del decreto di variazione dello stato passivo, non apparendo “a tal fine adeguato il deposito in cancelleria che idoneo a determinai e’ soltanto una generale (e generica) conoscibilita’”;
3. il ricorso e’ fondato, in quanto l’affermazione del giudice a quo per cui “il ricorrente non ha fornito la prova del ritardo incolpevole, considerato che ai fini della conoscenza legale per i creditori e per i terzi del decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa e’ sufficiente la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale” si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (il precedente cit. di Cass. 2298/1968 riguarda la ben diversa fattispecie della inammissibilita’ di un decreto ingiuntivo);
3.1. invero, premesso che l’articolo 209 L. Fall., comma 2, rinvia all’articolo 101 L. Fall., occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte per cui “in tema di ammissione al passivo, nel caso di domanda cd. “supertardiva” o “ultratardiva” di cui all’articolo 101 L. Fall., u.c., il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla citata norma, integra si’ una causa non imputabile del ritardo da parte del creditore, ma il curatore ha facolta’ di provare, ai fini dell’inammissibilita’ della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento indipendentemente dalla ricezione dell’avviso predetto, ed il relativo giudizio implica un accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimita’. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto del tribunale che aveva ritenuto il ritardo nella proposizione della domanda di ammissione imputabile al creditore fondiario, perche’ quest’ultimo, nell’ambito di un processo di espropriazione immobiliare celebrato nei confronti dello stesso debitore poi fallito, nel quale era intervenuto anche il curatore, aveva avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento tramite il suo difensore, in tempo utile per, far valere il suo credito, pur in mancanza della comunicazione ex articolo 92 L. Fall.)” (Cass. 16103/2018; conf. Cass. 20120/2016, 23302/2015, 21316/2015, 4310/2012);
3.2. pertanto, il mancato invio della comunicazione ex articolo 207 L.F. da parte del commissario liquidatore integra una causa non imputabile del ritardo nell’insinuazione al passivo del creditore, a fronte della quale e’ onere non gia’ di quest’ultimo (come afferma il tribunale), bensi’ del primo, fornire la prova della concreta conoscenza (e non dell’astratta conoscibilita’) della procedura da parte del creditore;
3.3. tale conoscenza non puo’ certo desumersi dalla sola pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’apertura della liquidazione coatta amministrativa – allo stesso modo in cui Cass. 4310/2012 non ha ritenuto idonea, a tal fine, l’annotazione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese, ex articolo 17 L.F. – anche perche’, evidentemente, non residuerebbe alcuno spazio di ammissione per le domande tardive non precedute dall’avviso ai creditori che la legge fallimentare impone all’organo della procedura;
3.4. ne e’ conferma l’esame delle fattispecie concrete sottese ai precedenti sopra citati, che in casi del genere hanno ad esempio concluso per l’inammissibilita’ della domanda tardiva a fronte di una specifica comunicazione della sentenza di fallimento a mezzo fax (Cass. 23302/2015) e per la sua ammissibilita’ a fronte di una ricezione dell’avviso ex articolo 92 L.F. “allorquando il creditore istante non era ancora subentrato, a seguito di fusione per incorporazione, all’originario creditore della societa’ fallita, non potendo ritenersi che il rapporto di controllo preesistente tra le due societa’ implicasse anche la trasmissione della conoscenza del fallimento” (Cass. 21316/2015);
4. il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di L’Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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