Cassazione 15

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

SENTENZA 10 maggio 2016, n.9513

Fatto e diritto

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 febbraio 2016 dal Presidente relatore Dott. S.P..

Ritenuto che i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto con íl quale la Corte d’appello di Perugia ha rigettato i ricorsi

dagli stessi proposti in data 12 gennaio 2011 nei

confronti del Ministero dell’economia e delle finanze per ottenerne la condanna al pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato dinnanzi al TAR Lazio nel 1994, ancora pendente alla data di proposizione della domanda;

che il Ministero dell’economia e delle finanze ha resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che preliminare alla stessa esposizione dei motivi di ricorso è il rilievo della inammissibilità del ricorso stesso, perché proposto in assenza di una valida procura speciale;

che, invero, nella epigrafe del ricorso si legge che i ricorrenti sono rappresentati e difesi dall’Avvocato A.C. ‘per procure speciali ex art. 3, comma 2, della legge n. 89 del 2001, rilasciate in calce ai tre ricorsi per equa riparazione già radicati avanti la Corte d’appello di Roma’;

che, ai sensi dell’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., «la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti à stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica»;

che risulta dunque evidente che la procura speciale per il ricorso per cassazione non può giammai essere rilasciata in calce all’atto introduttivo del giudizio conclusosi con il provvedimento avverso il quale viene proposto il ricorso;

che questa Corte ha reiteratamente affermato che «ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. È, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio» (Casa. n. 13558 del 2012; Cass. n. 19226 del 2014; Cass. n. 58 del 2016);

che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

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