Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 14 maggio 2019, n. 12731

La massima estrapolata:

Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale avuto riguardo alle cd. pertinenze “urbane” e, in specie, ai beni mobili posti ad ornamento di edifici, è necessaria la presenza del requisito oggettivo dell’idoneità del bene a svolgere la funzione di servizio od ornamento rispetto ad un altro, ponendosi in collegamento funzionale o strumentale con questo, nonché del requisito soggettivo dell’effettiva volontà dell’avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale; sicché, di regola, va esclusa la natura di pertinenza delle suppellettili, degli arredi e dei mobili che riguardino esclusivamente la persona del titolare del diritto reale sulla cosa principale e non la cosa in sé considerata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza di tale vincolo tra un immobile e due specchiere affermando che queste ultime costituivano beni mobili non inseriti stabilmente nella struttura muraria dell’edificio e che l’atto di trasferimento dell’immobile aveva consapevolmente escluso che la vendita riguardasse anche le specchiere).

Ordinanza 14 maggio 2019, n. 12731

Data udienza 7 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28879-2016 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.S., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1928/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 1524/2008, rigettando l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’ (OMISSIS) s.a.s., condannava quest’ultima a consegnare alla (OMISSIS) s.p.a., acquirente del complesso sito in Verona, via Seghe San Tommaso, due camini in pietra lavorata e due specchiere a muro, in quanto parti integranti dell’immobile venduto, per essere in esso incorporati.
A seguito di appello interposto da (OMISSIS) s.a.s., la Corte d’appello di Venezia, accogliendo parzialmente il gravame, rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) s.p.a. limitatamente alla restituzione delle due specchiere.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, la (OMISSIS) s.p.a. propone ricorso per cassazione, fondato su tre motivi. (OMISSIS) s.a.s. resiste con controricorso.
Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
In prossimita’ dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Atteso che:
con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed ex articolo 65 ord. giud., l’omesso esame di un fatto dirimente per il giudizio, per non aver la Corte di appello esaminato il rapporto pertinenziale esistente tra le specchiere e l’immobile oggetto della compravendita. detta di parte ricorrente, infatti, il giudice di merito si sarebbe limitato a verificare l’assenza di un rapporto di incorporazione tra i beni, omettendo di pronunciarsi sulla pertinenzialita’.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli articoli 817 e 818 c.c., in tema di pertinenze, per non aver il giudice d’appello riconosciuto l’avvenuta destinazione pertinenziale delle specchiere rispetto all’immobile oggetto di compravendita.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in combinato disposto con gli articoli 115 e 167 c.p.c.. In particolare, parte ricorrente ritiene viziata la sentenza nella parte in cui non ha considerato fatto non contestato che le specchiere fossero poste ad ornamento del salone nobiliare, cosi’ non pronunciandosi su tutta la domanda.
I tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente, vertendo tutti sull’asserita natura di rapporto pertinenziale esistente tra le specchiere e l’immobile oggetto della compravendita, non possono trovare ingresso.
Occorre premettere che ai fini della sussistenza di un vincolo pertinenziale e’ necessario il concorso di due presupposti: l’idoneita’ del bene a svolgere la funzione di servizio od ornamento rispetto ad un altro, ponendosi in collegamento funzionale con questo (elemento oggettivo) e l’effettiva volonta’ dell’avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale (elemento soggettivo).
Con riferimento a quest’ultimo, occorre osservare che, secondo quanto disposto dagli articoli 817-819 c.c., la volonta’ di destinare in modo durevole una cosa a servizio o ad ornamento di un’altra, cosi’ come quella di far cessare il rapporto pertinenziale gia’ costituito, non necessita di forme particolari o solenni, ma puo’ essere desunta da qualsiasi elemento ritenuto idoneo a tal fine dal giudice di merito, il cui accertamento non e’ sindacabile in sede di legittimita’, se espresso con motivazione adeguata ed immune da vizi logici (Cass. n. 16914 del 2011; Cass. n. 4378 del 2012).
Dato quanto sopra, l’elemento oggettivo comunque indispensabile per la costituzione del vincolo pertinenziale presuppone un rapporto funzionale o strumentale che oggettivamente sussista tra la cosa principale e la cosa accessoria, tenuto conto della natura delle cose e della normale caratteristica oggettiva della cosa accessoria di servire o di essere da ornamento alla cosa principale (cfr., da ultimo, Cass. n. 24104 del 2009). In particolare, con riguardo alle c.d. pertinenze urbane, e specificamente ai beni mobili a servizio o ad ornamento di edifici (sotto-categoria che viene in considerazione nel caso di specie, considerati beni di cui si tratta), e’ da escludere la natura di pertinenza delle suppellettili, degli arredi e dei mobili, che riguardino esclusivamente la persona del titolare del diritto reale sulla cosa principale e non la cosa in se’ considerata; di regola, e’ da escludere la natura pertinenziale dei mobili che arredano un immobile, a meno che non siano destinati durevolmente all’ornamento di questo (come ad esempio statue od affreschi: cfr. Cass. n. 3610 del 2001).
La riprova della rilevanza di tale distinzione e’ data dall’articolo 556 c.p.c., norma da ritenersi applicabile in tutti i casi in cui i mobili che arredano un immobile non abbiano natura di pertinenza, quindi non si trovino in tale relazione giuridica con l’immobile; la valutazione di opportunita’ e’ riferita al fatto che questi ne accrescano comunque il valore economico, nel senso che il valore dell’immobile arredato risulta maggiore della somma dei valori dell’immobile e degli arredi, in se’ considerati.
Nella specie, la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi sopra esposti, giustificando in modo adeguato la mancanza di entrambi i presupposti.
Per quanto riguarda l’elemento oggettivo, invero, il giudice di merito osserva che dalle prove assunte, quali le fotografie prodotte in giudizio, “e’ del tutto evidente come le specchiere non fossero attaccate stabilmente al muro, o ad esso incorporate”, cosi’ escludendo che “per tali suppellettili, o componenti di arredo, l’acquirente possa avanzare alcuna pretesa, non trattandosi di beni inseriti stabilmente nella struttura muraria” (si veda p. 6 della sentenza impugnata).
Per quanto concerne l’elemento soggettivo, premesso che per l’attribuzione della proprieta’ di un bene conteso tra due soggetti la base primaria dell’indagine del giudice di merito e’ costituita dall’esame e dalla valutazione del titolo di acquisto della proprieta’, dall’indagine interpretativa effettuata dalla Corte di appello emerge che l’atto di trasferimento dell’immobile aveva consapevolmente escluso che la vendita riguardasse anche le due specchiere, cosi’ precludendo in radice il sorgere di un eventuale rapporto pertinenziale tra l’immobile e le specchiere (si veda p. 6 della sentenza impugnata).
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto al Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 11, all’articolo 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente che liquida in complessivi 3.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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