La funzione del sequestro liberatorio

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 14 maggio 2019, n. 12727

La massima estrapolata:

Poiché la funzione del sequestro liberatorio è quella di consentire al debitore di evitare la “mora debendi”, in attesa che la controversia nel merito venga risolta all’esito del giudizio, e non quella di garanzia tipica del sequestro conservativo, o quella, tipica del sequestro giudiziario, di determinare un temporaneo vincolo del bene oggetto di controversia, spetta al giudice che dispone il sequestro liberatorio stabilire le modalità concrete di attuazione del medesimo.

Sentenza 14 maggio 2019, n. 12727

Data udienza 27 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 23485/2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
SOCIETA’ (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
Nonche’ da:
SOCIETA’ (OMISSIS) SPA in persona del procuratore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1391/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l’incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Societa’ (OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Grosseto (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) ed i genitori (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo l’accertamento del riparto del massimale di polizza. Espose in particolare parte attrice che il giorno 27 luglio 1998 (OMISSIS), alla guida della propria autovettura assicurata con l’attrice, aveva perso il controllo del proprio mezzo, uscendo fuori strada e determinando il decesso di (OMISSIS), mentre (OMISSIS) riportava gravissime lesioni, entrambi non con la cintura di sicurezza allacciata e dunque in concorso di colpa. Si costituirono la parti convenute. In corso di causa, su istanza della societa’ attrice, venne disposto il sequestro liberatorio dell’importo corrispondente al massimale di polizza. Successivamente (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio innanzi al medesimo Tribunale il Milanese e l’impresa assicuratrice. Segui’ la riunione delle cause.
2. Il Tribunale adito ritenne sussistente il concorso di colpa nella misura del 50%, dichiarando che l’impresa assicuratrice era tenuta al pagamento del solo massimale a seguito del sequestro liberatorio.
3. Avverso detta sentenza proposero distinti appelli (OMISSIS) da una parte e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) dall’altra. In entrambe le cause (OMISSIS) propose appello incidentale e l’impresa assicuratrice chiese il rigetto dell’appello. Fu disposta la riunione delle impugnazioni.
4. Con sentenza di data 29 agosto 2016 la Corte d’appello di Firenze accolse parzialmente gli appelli. In particolare, ridetermino’ il concorso di colpa nella causazione dell’incidente nella misura del 90% a carico di (OMISSIS) e nella misura del 10% a carico di (OMISSIS) e (OMISSIS), osservando che, a fronte dell’apporto causale del (OMISSIS), il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza posteriori non poteva avere pari efficienza causale, in quanto il loro uso non era obbligatorio e tenuto anche conto,sia del dovere del (OMISSIS) di rappresentare la necessita’ dell’utilizzo da parte dei trasportati sia del fatto che, a differenza della cintura nella postazione anteriore, l’obbligo non corrispondeva a regole di prudenza da tempo codificate. Aggiunse, premesso che la sentenza doveva essere riformata nella parte in cui in relazione alla domanda di mala gestio dell’assicuratore non aveva considerato il periodo fra la richiesta risarcitoria e l’istanza di sequestro liberatorio, che, con riferimento al motivo di appello vertente sulla non idoneita’ del sequestro liberatorio al conseguimento dei propri effetti, non rilevava il mezzo con cui il sequestro era stato attuato (deposito bancario) ma il fatto dell’apposizione del vincolo sulle somme e la relativa indisponibilita’ da parte della societa’ assicuratrice. Osservo’ in particolare che le modalita’ del sequestro erano state determinate dal giudice di primo grado, con provvedimento non gravato da reclamo e pertanto idoneo a produrre gli effetti tipici della non maturazione sulla somma depositata di interessi e rivalutazione (salvo gli interessi prodotti dal deposito bancario), e che tali modalita’ erano consistite nel vincolo apposto sul libretto bancario acceso presso BNL, previamente messo a disposizione dalla debitrice.
5. Hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di due motivi. Resiste con controricorso Societa’ (OMISSIS), che ha proposto altresi’ ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo. Resistono con controricorso al ricorso incidentale i ricorrenti in via principale. E’ stata depositata memoria di parte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia falsa applicazione degli articoli 687 e 676 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che ai fini del sequestro liberatorio occorreva anche lo spossessamento delle somme e/o del libretto bancario, attuabile mediante l’affidamento ad un custode o quantomeno tramite un deposito giudiziario in Tribunale, consentendo agli aventi diritto di disporre della somma depositata senza la collaborazione del debitore, come previsto dall’articolo 676 c.p.c., laddove invece il libretto era rimasto sempre nella disponibilita’ della compagnia assicuratrice, e che non rilevava che il sequestro fosse stata autorizzato in una forma errata e non fosse mai stato reclamato, posto che gli effetti dell’istituto potevano aversi solo in presenza di un sequestro eseguito nelle forme di legge. Concludono nel senso che ha errato la corte territoriale nel ritenere sufficiente la sola indisponibilita’ delle somme per il depositante e non anche lo spossessamento e l’affidamento di esse ad un custode o al Tribunale.
2. Con il secondo motivo si denuncia nullita’ della sentenza per mancanza della motivazione e violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osservano i ricorrenti che il motivo di appello era stato nel senso che il sequestro non era mai stato eseguito perche’ la societa’ assicuratrice non aveva mai depositato nei modi di legge l’importo previsto, essendosi limitata ad istituire un libretto bancario a suo nome da essa trattenuto e mai depositato, sicche’ non vi era stato alcun spossessamento delle somme. Aggiungono che la motivazione della sentenza era mancante perche’ non erano state illustrate le ragioni per le quali il libretto era stato ritenuto vincolato, nonostante la critica degli appellanti, e che il libretto bancario di deposito non era vincolato in quanto si trattava di un ordinario deposito nominativo intestato alla depositante, con la semplice aggiunta della dicitura “danneggiati tutti nella causa r.g. n. 2011/460”, senza l’indicazione “vincolato”.
3. Nello scrutinio dei motivi si deve muovere dall’esame del secondo motivo, avente portata pregiudiziale. Si tratta di motivo inammissibile.
Sotto le spoglie di una denuncia di motivazione inesistente per la mancata indicazione delle ragioni per le quali il libretto bancario di depositato sarebbe stato ritenuto vincolato, si denuncia in realta’ un errore di fatto di tipo revocatorio. L’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., n. 4, consiste in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilita’, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali (fra le tante da ultimo Cass. 30 ottobre 2018, n. 27570 e 5 aprile 2017, n. 8828). Cio’ che invero si denuncia e’ la svista materiale del giudice di appello su una circostanza direttamente emergente dagli atti di causa. L’errore di percezione del giudice sarebbe stato quello di percepire come vincolato un libretto di deposito che invece non aveva tale natura, secondo quanto dagli atti risultante.
Trattasi peraltro di punto non controverso in quanto il motivo di appello, cosi’ come risultante dall’illustrazione della censura, era stato nel senso che il sequestro non era mai stato eseguito perche’ la societa’ assicuratrice non aveva mai depositato nei modi di legge l’importo previsto, essendosi limitata ad istituire un libretto bancario a suo nome da essa trattenuto e mai depositato, ma non aveva avuto ad oggetto l’esistenza del vincolo sul libretto medesimo, che cosi’ era rimasta questione non oggetto di controversia (da cui l’impossibilita’ di qualificare in termini di valutazione l’affermazione del giudice e la necessita’ di ritenerla svista percettiva – cfr. fra le tante da ultimo Cass. 8 giugno 2018, n. 14929).
4. Il primo motivo e’ infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il sequestro liberatorio, previsto dall’articolo 687 c.p.c., puo’ essere disposto dal giudice solo in presenza di una richiesta ad iniziativa del debitore, nel caso in cui il debitore medesimo contesti il debito, o abbia dubbi sull’individuazione del creditore e voglia cautelarsi in vista della decisione del giudice al fine di non subire gli effetti della mora; ne consegue che, una volta che sia stato disposto il sequestro liberatorio della somma che si assume dovuta, nel caso che il giudizio di merito si chiuda con la condanna del debitore, egli non puo’ essere chiamato a rispondere anche per gli interessi e la rivalutazione sulla somma dovuta (Cass. 14 luglio 2003, n. 10992; 28 settembre 1996, n. 8577).
Funzione del sequestro liberatorio e’ quella di consentire al debitore di evitare la mora debendi, in attesa che la controversia nel merito venga risolta all’esito del giudizio. E’ quindi estranea al sequestro liberatorio sia la funzione di garanzia tipica del sequestro conservativo, che si converte in pignoramento per effetto della sentenza di condanna esecutiva (articolo 686 c.p.c.), sia la funzione su cui poggia il sequestro giudiziario, quella cioe’ di determinare un temporaneo vincolo del bene oggetto di controversia tra le parti, in ordine alla proprieta’ o al possesso legittimi, da parte dell’uno o dell’altro. Lo spossessamento che connota il sequestro giudiziario, come si evince dal rinvio all’esecuzione per consegna o rilascio (articoli 677, 605 c.p.c. e ss.), resta estraneo al sequestro liberatorio, in cui e’ lo stesso debitore ad assoggettarsi al sequestro e ad attivarsi per dare esecuzione alla misura. Il sequestro liberatorio, per la rilevata estraneita’ alla funzione di garanzia, resta anche indipendente dall’azione esecutiva che il creditore potra’ esercitare, tant’e’ che solo per il sequestro conservativo e’ prevista la conversione in pignoramento. Ne discende che l’attuazione del sequestro liberatorio non si modella secondo le altre due forme di sequestro. Spetta al giudice che dispone il sequestro stabilire le modalita’ concrete di attuazione del medesimo, ivi compresa la possibilita’ di chiamare a custodire l’oggetto del sequestro lo stesso debitore che si e’ attivato per ottenere il provvedimento. La legalita’ delle forme del sequestro liberatorio, idonee a determinare l’effetto di evitare la mora debendi, dipendono in ultima analisi dal contenuto del provvedimento del giudice che lo ha disposto e che ne fissa le modalita’ di attuazione.
Nel caso di specie il giudice di merito ha accertato che le modalita’ del sequestro erano state determinate dal giudice di primo grado, con provvedimento non gravato da reclamo e pertanto idoneo a produrre gli effetti tipici della misura, ed erano consistite nel vincolo apposto sul libretto bancario che ne determinava l‘indisponibilita’ per il debitore. L’esecuzione del sequestro e’ stata ritenuta dal giudice di merito conforme al provvedimento che lo ha disposto, con giudizio di fatto non sindacabile nella presente sede di legittimita’ in quanto non inerente alla misura cautelare quale fatto processuale, ma quale fatto costitutivo degli effetti di diritto sostanziale. Tanto e’ sufficiente per ritenere conseguito l’effetto di evitare la mora debendi.
Non puo’ da ultimo farsi riferimento a Cass. 11 settembre 2014, n. 19157, che ha ritenuto inidoneo al fine di evitare la mora debendi il versamento della somma dovuta su libretto di deposito al portatore intestato al nome della parte creditrice, in quanto nella specie non era intervenuto il provvedimento di sequestro liberatorio, provvedimento invece intervenuto nell’odierna controversia.
Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: “posto che la funzione del sequestro liberatorio e’ quella di consentire al debitore di evitare la mora debendi, in attesa che la controversia nel merito venga risolta all’esito del giudizio, e non quella di garanzia tipica del sequestro conservativo, o quella di determinare un temporaneo vincolo del bene oggetto di controversia tipica del sequestro giudiziario, spetta al giudice che dispone il sequestro liberatorio stabilire le modalita’ concrete di attuazione del medesimo”.
5. Passando al ricorso incidentale condizionato, con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1227 c.c., comma 1, articolo 172 C.d.S., articoli 10 e 15 preleggi, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente in via incidentale che al tempo del sinistro l’uso delle cinture di sicurezza era obbligatorio a partire dal 1992 per i veicoli immatricolati successivamente al 24 aprile 1990 e che il veicolo del (OMISSIS), come risulta dal rapporto dei carabinieri, era stato immatricolato nel 1997, con dotazione di cinture di sicurezza sui sedili posteriori. Aggiunge che il giudice di appello ha ridotto il concorso di colpa delle vittime ritenendo erroneamente che non vi fosse alcuna colpa specifica derivante da violazione di legge, individuando una colpa di gran lunga meno grave di quella sussistente.
5.1. Il ricorso incidentale e’ da ritenere assorbito per effetto del mancato accoglimento del ricorso principale. Oltre che nell’intestazione del controricorso, che reca la dicitura “ricorso incidentale condizionato”, nella seconda pagina dell’atto si fa in modo chiaro ed espresso dipendere l’interesse a proporre il ricorso incidentale dalla possibilita’ che venga accolto il ricorso principale. Nella memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., e’ ulteriormente ribadita la natura condizionata del ricorso incidentale. Trattasi pertanto in modo indubbio di ricorso incidentale condizionato.
La novita’ della questione di cui al primo motivo del ricorso principale costituisce giusto motivo di compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto l’articolo 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Dispone la compensazione delle spese processuali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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