Ai fini della integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|1 aprile 2021| n. 12491.

Ai fini della integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori è indispensabile l’attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, cosicché, ad esempio, non assume rilievo il simulato trasferimento dei compiti di amministrazione di una società, anche nel caso in cui la condotta sia finalizzata alla elusione dell’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. Infatti, la nozione di “altre utilità” non può essere dilatata sino al punto da ricomprendervi «il contributo d’opera o lo sfruttamento di relazioni personali» (nella specie, relativa a vicenda cautelare, la Corte, rigettando il ricorso del pubblico ministero, ha ritenuto corretto il ragionamento del tribunale che aveva escluso il compendio indiziario concorsuale nei confronti di indagato che risultava solo avere accettato il ruolo di direttore sanitario di una società).

Sentenza|1 aprile 2021| n. 12491

Data udienza 3 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Trasferimento fraudolento di valori – Concorso nel reato – Soggetto che avrebbe dovuto schermare il vero titolare – Assunzione della carica di una società non ancora divenuta operativa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO M. – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergi – Consigliere

Dott. MESSINI D’AGOSTINI – rel. Consigliere

Dott. PARDO I. – Consigliere

Dott. SGADARI G. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 24/07/2020 del TRIBUNALE DI PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Piero MESSINI D’AGOSTINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. PEDICINI Ettore, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 24/7/2020 il Tribunale di Palermo annullava per difetto di gravita’ indiziaria l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva applicato la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione per un anno a (OMISSIS), sottoposto a indagini per concorso nel reato di trasferimento fraudolento di valori.
Secondo l’ipotesi accusatoria, (OMISSIS), condannato per il delitto ex articolo 416 bis c.p., aveva attribuito fittiziamente la titolarita’ delle quote sociali e dell’amministrazione della societa’ (OMISSIS) alla cognata; il contributo concorsuale di (OMISSIS) sarebbe consistito nell’avere accettato il ruolo di direttore sanitario della societa’ al fine di celare la presenza di (OMISSIS).
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, chiedendone l’annullamento per contraddittorieta’ della motivazione.
Il ricorrente osserva che la contestazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori aveva ad oggetto le quote di una societa’ in fase di costituzione e non gia’ costituita, non essendo poi richiesta, ai fini della integrazione del reato, la prova della provenienza delle risorse economiche impiegate per l’avviamento della societa’, peraltro effettivamente sostenute dallo stesso (OMISSIS), come emerso dal contenuto di una conversazione intercettata, richiamata dal Tribunale.
L’indagato, poi, aveva fornito un contributo nella fase prodromica all’attribuzione fittizia, fornendo un apporto operativo ad (OMISSIS), sottostando alle sue direttive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato perche’ proposto con un motivo generico e comunque infondato.
2. Il ricorrente non si e’ confrontato con la dirimente argomentazione svolta nell’ordinanza impugnata, per nulla carente e contraddittoria, secondo la quale, allo stato, non risulta dimostrato che il capitale della costituenda societa’ fu mai versato e che la stessa avesse mai operato, essendone stato formalizzato lo scioglimento dopo appena un mese e mezzo, come risulta anche dalla ordinanza genetica (pag. 39).
Infatti, ai fini della integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori e’ indispensabile l’attribuzione fittizia ad altri della titolarita’ o della disponibilita’ di denaro, beni o altre utilita’, cosicche’, ad esempio, non assume rilievo il simulato trasferimento dei compiti di amministrazione di una societa’, anche nel caso in cui la condotta sia finalizzata alla elusione dell’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali (cfr., ad es., Sez. 2, n. 29633 del 29/5/2019, Kazazi, Rv. 276733; Sez. 6, n. 37375 del 06/05/2014, Filardo, Rv. 261655).
La nozione di “altre utilita’” non puo’ essere dilatata sino al punto da ricomprendervi “il contributo d’opera o lo sfruttamento di relazioni personali”, circostanze evocate dal Pubblico Ministero, rimaste peraltro in uno stato embrionale, in assenza di un’attivita’ imprenditoriale della societa’, costituita senza l’apporto di beni o capitale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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