Il vizio di motivazione apparente

Corte di Cassazione, civile,
Ordinanza|20 aprile 2021| n. 10349.

Ricorre il vizio di motivazione apparente, causa di nullità della sentenza per violazione dei doveri decisori (“error in procedendo” ex articolo 360, primo comma, n. 4, codice di procedura civile), quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

Ordinanza|20 aprile 2021| n. 10349

Data udienza 9 dicembre 2020

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32431/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, n. 1217/2018
depositata il 6 giugno 2018;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 dicembre 2020 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

RILEVATO IN FATTO

1. (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Trapani, l'(OMISSIS) S.p.A. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale, consistito nello scontro tra la autovettura da lui condotta e quella procedente nell’opposto senso di marcia ed ascritto a responsabilita’ anche dell’ente, ex articolo 2051 c.c., poiche’ occorso a causa della presenza di fango e materiale di riporto sulla sede stradale. Preciso’ tuttavia che la (OMISSIS) S.p.A., compagnia assicuratrice del veicolo antagonista, gli aveva gia’ liquidato il 50% dei danni subiti, per un totale di Euro 250.000.
Instaurato il contraddittorio il tribunale, accertata la responsabilita’ dell'(OMISSIS) nella causazione del sinistro nella misura del 30%, la condanno’ al pagamento in favore dello (OMISSIS) della somma di Euro 154.849,85, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Palermo, in accoglimento del gravame interposto dall'(OMISSIS), ha invece integralmente rigettato la domanda, ritenendo il credito risarcitorio gia’ interamente estinto dalle somme versate ante causam dalla compagnia assicuratrice.
Ha infatti osservato che “avendo il primo giudice attribuito… (allo (OMISSIS)) il 70% di responsabilita’ nel determinismo del sinistro e avendo determinato il danno complessivo a lui provocato nell’importo di Euro 509.504,42, e’ inevitabile la conclusione che la somma gia’ ricevuta dall’odierno appellato superi di gran lunga il danno che puo’ concretamente essergli risarcito, il quale ammonta al 30% della somma avanti indicata.
“In altri termini, la somma riconoscibile allo (OMISSIS) e’ ben inferiore a quella da questi gia’ percepita dalla compagnia assicurativa, cosi’ da doversi ritenere che, con il pagamento da parte di questa, egli sia stato gia’ integralmente risarcito del danno subito”.
3. Avverso tale decisione lo (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste l'(OMISSIS) S.p.a., depositando controricorso.
La trattazione e’ stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in tesi costituito dal “grado di responsabilita’” di esso ricorrente nella dinamica del sinistro.
Rileva in sintesi che, non avendo il tribunale operato un accertamento diretto del suo grado di corresponsabilita’ nella produzione del sinistro, questo doveva ritenersi, per sottrazione, pari al 20%, considerati, per un verso, il pagamento che, in via stragiudiziale, (OMISSIS) S.p.a. aveva operato nel limite del 50% del danno complessivo subito dal ricorrente (indicativo della incontestata attribuzione all’altro conducente della responsabilita’ in tale misura) e, per altro verso, l’attribuzione, nella prima sentenza, di concorrente responsabilita’ ad (OMISSIS) nella misura del 30%.
Lamenta quindi che il giudice d’appello, acriticamente aderendo alla “capziosa” interpretazione proposta dall’appellante, ha erroneamente ritenuto che allo (OMISSIS) fosse stato addebitato il 70% della responsabilita’, muovendo dal fatto che il Tribunale aveva posto a carico dell’Ente una responsabilita’ del 30%, ma dimenticando il concorso del conducente dell’altro veicolo.
1.1. Il motivo e’ fondato, nei termini appresso precisati.
Con esso il ricorrente lamenta l’errore in cui e’ incorsa la Corte d’appello nel postulare che dalla sentenza di primo grado si dovesse trarre l’affermazione di una concorrente responsabilita’ dell’attore, nella causazione del sinistro, pari al 70% e, per conseguenza, la portata pienamente satisfattoria, rispetto al credito risarcitorio vantabile nella sola misura del 30%, del pagamento gia’ ricevuto ante causam dalla compagnia assicuratrice del veicolo coinvolto nel medesimo sinistro.
Quel che viene denunciato dunque – al di la’ dell’erroneo riferimento alla previsione di cui al n. 5, anziche’ al n. 4 dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, ininfluente una volta che la censura sia nella sua reale essenza precisamente identificabile e univocamente riferibile ad uno dei vizi cassatori (v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931) – e’ un error in procedendo.
Un tale vizio e’, in effetti, configurabile nella specie in ragione del carattere apodittico e incomprensibile della motivazione.
Posto infatti che costituiscono dati pacifici in causa, espressamente richiamati sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello, che: a) il sinistro addebitato (anche) a responsabilita’ dell'(OMISSIS) ex articolo 2051 c.c., era consistito in uno scontro tra il veicolo condotto dall’attore e altro veicolo assicurato per la r.c.a. dalla (OMISSIS) S.p.a.; b) quest’ultima aveva gia’ corrisposto ante causam allo (OMISSIS) la somma di Euro 250.000 pari a ca. il 50% dei danni lamentati; c) questi aveva quindi promosso il giudizio nei soli confronti dell'(OMISSIS) onde ottenere il risarcimento della restante parte del danno; d) il tribunale aveva riconosciuto la fondatezza di tale domanda nei limiti del 30% del danno complessivamente considerato ed aveva conseguentemente pronunciato condanna dell'(OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 154.849,85; tutto cio’ posto, non e’ dato comprendere per quale ragione, dato tale svolgimento, pacifico, dei fatti, la Corte d”appello abbia ritenuto che il pagamento ricevuto ante causam fosse interamente satisfattivo e anzi persino eccedente il risarcimento spettante.
Non e’ dato in altre parole comprendere per quale motivo, dato per pacifico il coinvolgimento nel sinistro di un terzo soggetto del quale la compagnia assicuratrice aveva di fatto gia’ riconosciuto la responsabilita’ nella misura del 50%, provvedendo al risarcimento nei limiti di tale percentuale, e considerata la finalizzazione del giudizio allo scopo di ottenere da (OMISSIS) la parte restante del risarcimento preteso, il riconoscimento da parte del tribunale della fondatezza di tale domanda
nella sola misura del 30% dell’intero ammontare del danno, debba intendersi, in assenza di alcuna precisazione al riguardo, come limite della pretesa risarcitoria nel suo complesso considerata, come se cioe’ la somma posta dal primo giudice ad oggetto di condanna di (OMISSIS) (Euro 154.849,85) delimitasse l’intero risarcimento pretendibile nei confronti di tutti i responsabili (compresi il conducente del veicolo antagonista e la sua assicurazione) e non invece nei soli confronti di (OMISSIS), fermo quanto gia’ ottenuto stragiudizialmente dalla compagnia assicuratrice del terzo.
Ricorre dunque il vizio di motivazione apparente, causa di nullita’ della sentenza per violazione dei doveri decisori (error in procedendo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), il quale, come e’ noto, e’ configurabile quando la motivazione, benche’ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le piu’ varie, ipotetiche congetture (v. ex multis Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; Cass. 23/05/2019, n. 13977).
2. Il ricorso merita, pertanto, accoglimento, restando assorbito l’esame dei restanti motivi.
La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata, con rinvio al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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