Ai fini della concessione della liberazione anticipata

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|2 aprile 2021| n. 12776.

Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto in relazione al semestre di pena espiata cui si riferisce l’istanza, non può essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta, e fuori del regime di detenzione in carcere, poiché tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all’opera rieducativa successivamente sperimentata.

Sentenza|2 aprile 2021| n. 12776

Data udienza 24 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Istanza di liberazione anticipata – Minorenne – Partecipazione del condannato alla rieducazione nel semestre espiato – Elementi desuntivi ex art. 103 comma 2 dpr n. 230/2000 – Irrilevanza di comportamenti negativi del soggetto nel periodo antecedente l’istanza commessi fuori dal carcere

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Presidente

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 26/11/2020 del TRIB. SORV. MINORI di MESSINA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANTONIO CAIRO;
Letta la requisitoria del Dott. Alfredo Pompeo Viola, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Messina in funzione di Tribunale di sorveglianza;
la trattazione avviene in presenza e in forma scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale per i minorenni di Messina rigettava la richiesta di liberazione anticipata avanzata nell’interesse di (OMISSIS), relativa al periodo di tempo compreso tra l’11/5/2020 e l’11/11/2020. Osservava che non v’era prova della sua adesione al trattamento penitenziario nel periodo in questione e che analoga richiesta era stata respinta anche il 27/4/2020, per aver riportato l’istante la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attivita’ comuni.
(OMISSIS) aveva commesso un tentativo di rapina e aveva riportato la condanna alla pena di anni tre mesi sei di reclusione il 22/7/2019, oltre ad altra pena (reclusione di anni sette) per la condotta di spaccio di sostanze stupefacenti).
Constavano, altresi’, infrazioni disciplinari, come da rapporto del 7/5/2019.
Erano, secondo il Tribunale, quelli richiamati indicatori che permettevano di inferire che non vi fosse partecipazione effettiva all’opera trattamentale, pur riferendosi a periodi diversi da quello per il quale era stato invocato il beneficio.
2. Ricorre per cassazione (OMISSIS), con il ministero del suo difensore di fiducia e lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione. Quando un evento – commesso in un periodo diverso dal semestre detentivo di riferimento- estende i suoi effetti negativi, al periodo oggetto di valutazione, occorre operare una duplice verifica. Da un lato, di tipo intrinseco, soffermandosi sulla gravita’ della contestazione e, dall’altro, di tipo estrinseco, verificando quale collegamento esso abbia con l’opera di partecipazione all’attivita’ di rieducazione attuata in carcere, in guisa da vanificarne l’effettiva valenza positiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La disposizione di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 54, comma 1, individua quale requisito per riconoscere il beneficio della liberazione anticipata l’avvenuta partecipazione del condannato all’opera di rieducazione e quale parametro temporale, al quale ancorare la relativa valutazione giudiziale, il “singolo” semestre di espiazione della pena detentiva.
Secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 267 del 1990) e da quella di legittimita’, il riscontro delle condizioni per fruire della liberazione anticipata deve essere sempre riferito al singolo semestre espiato, secondo quanto prescrive la norma di legge e la finalita’ dell’istituto, che collegano il trattamento premiale all’effettiva attivazione del soggetto detenuto nel contesto dell’opera di rieducazione. Non e’, d’altro canto, richiesto il conseguimento dell’effetto rieducativo e il gia’ compiuto reinserimento sociale del condannato stesso, che costituiscono la finalita’ cui tende l’istituto premiale.
2. Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, articolo 103, comma 2, prevede che la partecipazione del condannato deve desumersi dall’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunita’ offertegli nel corso del trattamento e dal mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni di detenzione, con la famiglia e la comunita’ esterna. Pertanto, anche i criteri da utilizzare per il riconoscimento del beneficio richiedono un apprezzamento interno al trattamento rieducativo e alla specifica esecuzione cui esso attiene, senza possibilita’, dunque, di una disamina esterna e riferita ad altri titoli di condanna.
2.1. Il prevalente indirizzo giurisprudenziale afferma che, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente in modo frazionato, con riferimento a ciascun semestre di pena espiata cui l’istanza si riferisce, non puo’ escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in un periodo differente e persino in stato di liberta’ possa esplicare effetto negativo sulla valutazione del periodo trascorso in detenzione. Infatti, qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati, anche se in un momento nel quale si era trovato sottoposto a custodia cautelare, oppure in liberta’, la sua ricaduta nel crimine puo’ essere valorizzata quale elemento rivelatore che, anche nel periodo di detenzione per il quale sia stata avanzata istanza per ottenere il beneficio penitenziario, e’ mancata una sincera e convinta adesione all’opera di rieducazione (Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Troisi, rv. 255430; sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, De Witt, rv. 258743; sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, rv. 254550; sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, rv. 256694). E’ pero’ richiesto che la reiterazione della condotta criminosa sia successiva al semestre per il quale si chiede la liberazione anticipata e non antecedente, oppure che venga posta in essere in un semestre antecedente e contiguo, ma in costanza di espiazione di pena in carcere (Cass. sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, rv. 254550; sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, Palamara, rv. 251677; sez. 1, n. 29352 del 21/06/2001, Carbonaro, rv. 219479).
Non puo’, diversamente, la condotta precedente esercitare alcun effetto negativo sul comportamento e sull’atteggiamento volitivo del condannato tenuto in condizioni di restrizione carceraria e quindi non consente di apprezzare la sua eventuale adesione all’opera rieducativa, successivamente sperimentata. Infatti, se puo’ sostenersi che una trasgressione comportamentale influenzi negativamente la valutazione sul comportamento dei semestri antecedenti a quello in cui essa ha avuto luogo, dimostrando nei fatti l’assenza di reale adesione partecipativa da parte del suo autore, non altrettanto puo’ affermarsi se la condotta illecita o deviante sia tenuta prima dei semestri da considerare, ben potendo verificarsi che, dopo l’episodio negativo, la partecipazione effettivamente vi sia stata.
Va, dunque ribadito l’orientamento secondo cui ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto in relazione al semestre di pena espiata cui si riferisce l’istanza, non puo’ essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta, e fuori del regime di detenzione in carcere, poiche’ tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all’opera rieducativa successivamente sperimentata (Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072).
3. Nel caso in esame e’ significativo che l’ordinanza impugnata abbia valorizzato quale elemento oggetto di valutazione l’intero periodo di detenzione, inferendo un effetto negativo dalla commissione di reati, (tentata rapina e spaccio) aspetti che di per se’, e per quanto detto, non involgono valutazioni automatiche di mancata adesione all’opera di rieducazione.
Ne’ il Tribunale offre spiegazioni valide sulla ragione per la quale le violazioni anzidette comprometterebbero anche il semestre in questione, escludendo la partecipazione effettiva all’opera di rieducazione (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245).
In questa logica, del resto, non vale il richiamo alle infrazioni disciplinari, cui si e’ fatto cenno, richiamando un rapporto del 7/5/2019, senza dare atto del tipo di violazioni e senza approfondire in che termini quelle condotte incidessero sulla negativa valutazione dell’adesione all’opera trattamentale.
Cio’, soprattutto, alla luce della positive considerazioni richiamate e riportate nella comunicazione della Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto del 12/11/2020 e del 31/3/2020.
3.2. Il provvedimento impugnato non fa, percio’, corretta applicazione dei principi anzidetti e va, pertanto annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale per i minorenni di Messina in funzione di Tribunale di sorveglianza.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale per i minorenni di Messina in funzione di Tribunale di sorveglianza. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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