Adottabilità e l’obbligo di convocazione dell’affidatario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 settembre 2021| n. 24723.

Adottabilità e l’obbligo di convocazione dell’affidatario.

L’obbligo di convocare, nel corso del procedimento per la dichiarazione di adottabilità, l’affidatario o la famiglia collocataria, previsto dall’art. 5, comma 1, l. n. 184 del 1983 a pena di nullità, mira a valorizzare il legame affettivo instauratosi con quelle figure che, avendo assunto un ruolo centrale nello sviluppo psico-fisico del minore, sono in grado di fornire un apporto significativo nella valutazione complessiva dell’interesse di quest’ultimo; ne consegue che tale obbligo non si estende agli enti, quali le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza, dovendo escludersi rispetto ad essi l’instaurazione di un concreto legame affettivo ed essendo la loro partecipazione comunque assicurata durante il corso di tutta la procedura.

Ordinanza|14 settembre 2021| n. 24723. Adottabilità e l’obbligo di convocazione dell’affidatario

Data udienza 17 maggio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Minori – Adottabilità – Ipotesi di affidamento extrafamiliare – Obbligo di convocazione dell’affidatario o della famiglia collocataria – Esclusione in caso di affidamento a comunità di tipo familiare o ad istituti di assistenza – Richiesta di rivalutazione del materiale probatorio – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9306/2020 proposto da:
(OMISSIS), quale genitore del minore (OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), quale tutore e difensore del minore, Procura Generale presso la Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 104/2020 della CORTE D’APPELLO di BARI, del 03/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Adottabilità e l’obbligo di convocazione dell’affidatario

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 104/2020 depositata in data 3-2-2020 e notificata nella stessa data la Corte d’appello di Bari, Sezione specializzata per i minorenni, ha confermato la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Bari depositata in data (OMISSIS), con la quale veniva dichiarato lo stato di adottabilita’ del minore (OMISSIS), nato il (OMISSIS). La Corte di merito ha affermato che non potesse farsi una prognosi positiva sul recupero delle accertate gravi carenze genitoriali, in dettaglio ricostruendo le vicende pregresse. La Corte d’appello ha ritenuto, pertanto, il minore in condizione di abbandono morale e materiale e ha rigettato l’impugnazione proposta dal padre (OMISSIS).
2. Avverso questa sentenza (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del tutore dei minori avv. (OMISSIS), della madre (OMISSIS) e del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Bari, che sono rimasti intimati.
4. Il ricorso e’ stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c. e articolo 380 bis 1 c.p.c..

 

Adottabilità e l’obbligo di convocazione dell’affidatario

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita’ della sentenza in relazione alla L. n. 184 del 1983, articolo 5, comma 1, come integrato dalla L. 19 ottobre 2015, n. 173, articolo 2 – per omessa convocazione della comunita’ affidataria del minore, prevedendo la suddetta disposizione che “l’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria (e le comunita’ di tipo familiare – articolo 5, comma 3) devono essere convocati, a pena di nullita’, nei procedimenti civili in materia di responsabilita’ genitoriale, di affidamento e di adottabilita’ relativi al minore affidato ed hanno facolta’ di presentare memorie scritte nell’interesse del minore”.
2. Il motivo e’ infondato.
2.1. Premesso che il testo della L. n. 183 del 1984, articolo 5, comma 1, come modificato dalla L. n. 173 del 2015, non contiene l’inciso tra parentesi “e le comunita’ di tipo familiare”, contrariamente a quanto riporta il ricorrente nell’illustrazione del motivo, la ratio della disposizione di cui trattasi, in vigore dal 13-11-2015 e aggiunta all’originaria formulazione dell’articolo 5, e’ quella di tutelare il diritto alla continuita’ affettiva dei minori in affidamento, in coerenza con la generale finalita’ ispiratrice della citata legge di modifica che inequivocabilmente si desume dal suo titolo, riferito proprio al suddetto diritto.
Secondo il recente orientamento espresso da questa Corte che il Collegio condivide (Cass. n. 9456/2021), l’articolo 5, comma 1 si riferisce esclusivamente al cd. affidamento extrafamiliare, disposto dall’articolo 4 medesima legge, e non all’affidamento preadottivo, poiche’ la ratio di tale previsione, a differenza di quella relativa all’affidamento preadottivo, e’ costituita dall’esigenza di tutelare quei minori che, a causa del lungo protrarsi dell'”affidamento extrafamiliare”, per il permanere della situazione di inidoneita’ dei genitori biologici, hanno ormai instaurato una significativa relazione affettiva con i soggetti che di essi si sono occupati per rilevanti periodi temporali.
Dunque, nell’ottica di cui si e’ detto, il rilievo processuale attribuito all’obbligo di convocazione, sancito a pena di nullita’, dell’affidatario o dell’eventuale famiglia collocataria e’ diretto a valorizzare il legame affettivo instauratosi con quelle figure, vizariali di quelle genitoriali, che hanno assunto un ruolo importante nello sviluppo psico-fisico del minore e che bene possono rappresentarne le esigenze e i bisogni, fornendo un apporto significativo nella valutazione complessiva dell’interesse del minore stesso.

 

Adottabilità e l’obbligo di convocazione dell’affidatario

Sotto il profilo esegetico, va rilevato che l’articolo 5, comma 3 il cui disposto non e’ stato modificato dalla L. n. 173 del 2015, stabilisce l’applicabilita’ anche alla comunita’ di tipo familiare o istituto di assistenza pubblico o privato delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cit. articolo, ma solo in quanto compatibili, non essendo, percio’, prevista l’estensione automatica della disciplina processuale di cui al comma 1 a detti soggetti giuridici. Anche il dato esegetico, quindi, imponendo la verifica di compatibilita’, sta a confermare che quest’ultima non puo’ che essere condotta avuto riguardo alla ratio del citato articolo 5, comma 1.
Di conseguenza, poiche’ non puo’ concepirsi rispetto ad un Ente (comunita’ di tipo familiare o istituto di assistenza pubblico o privato) l’instaurazione di un legame affettivo, deve escludersi che l’obbligo di convocazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 sia riferito agli Enti, il cui apporto, ai fini istruttori, e’, peraltro e in ogni caso, assicurato, nell’impianto normativo, durante tutto il corso della procedura (cfr. L. n. 183 del 1984, articolo 15 come modificato dalla L. n. 173 del 2015).
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’articolo 111 Cost.. Deduce il ricorrente che le norme suindicate obbligano il giudice ad indicare nella sentenza le ragioni di fatto e di diritto della decisione. Ad avviso del ricorrente la motivazione del decreto impugnato e la ricostruzione dei fatti che intendono supportarla sono meramente apparenti, perche’ gli argomenti a sostegno del ritenuto stato di abbandono da parte del padre non sono esaurienti, logici e pertinenti e difettano di attualita’. In particolare deduce che la prognosi negativa non e’ fondata sul parere di uno specialista nominato dalla Corte d’appello ed e’ stata formulata in termini generici e perplessi.
4. Il motivo e’ infondato.
4.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide e intende ribadire, in seguito alla riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono piu’ ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorieta’ e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimita’ sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’articolo 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullita’ della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorieta’” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione puo’ essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. S.U. n. 8053/2014 e tra le tante da ultimo Cass. n. 22598/2018).
4.2. Premesso che nella fattispecie in esame trova applicazione l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come novellato nel 2012 – la sentenza impugnata e’ stata depositata il 3/2/2020 -, non ricorre affatto il vizio motivazionale denunciato, atteso che il percorso argomentativo della sentenza in disamina, ben superiore al minimo costituzionale, e’ chiaro e lineare, completo dei riferimenti fattuali e probatori posti a base della decisione e consente la piena comprensione delle ragioni del convincimento espresso.

 

Adottabilità e l’obbligo di convocazione dell’affidatario

5. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata unitamente al quarto, per l’eventuale enunciazione di principi di diritto ex articolo 363 c.p.c., il ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 184 del 1983, per insussistenza dello stato di abbandono, e segnatamente la violazione o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, articolo 1, comma 2, articolo 8, comma 1, articoli 10 e 15. Rileva il ricorrente di aver evidenziato nell’atto di appello che dalle relazioni dei servizi sociali erano emersi significativi e importanti fattori protettivi del padre, sempre puntuale agli incontri, nei confronti dei figli, come da relazioni del (OMISSIS) e (OMISSIS) della Comunita’ “(OMISSIS)” che in stralcio trascrive nel ricorso. In particolare dagli atti risulta che: a) l’episodio di violenza nei confronti della figlia (OMISSIS), la cui audizione immotivatamente non era stata disposta, era unico e isolato; b) il ricorrente non era affetto da alcoolismo e in ogni caso si era sottoposto a percorso di recupero con esiti positivi e gli esami tossicologici a partire dal (OMISSIS) erano stati negativi; c) il ricorrente si era impegnato a lavorare di piu’ ed aveva scelto di abitare con la madre in abitazione popolare, e dette circostanze erano state valutate negativamente, ma in modo discriminatorio, avendo la Corte di merito dato rilievo alle sue condizioni di indigenza; d) non era stata disposta una C.Testo Unico onde valutare all’attualita’ sia la capacita’ genitoriale del ricorrente, sia la capacita’ di accudimento della nonna paterna, della quale neppure era stata disposta l’audizione, avendo la Corte di merito valorizzato fatti avvenuti circa quaranta anni prima, allorquando ella era stata privata della responsabilita’ genitoriale su due dei propri figli; e) non era dimostrata l’irrecuperabilita’ delle capacita’ genitoriali del ricorrente in tempi ragionevoli.
6. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo che e’ stato oggetto di discussione tra le parti. Deduce che la Corte d’appello ha omesso di esaminare, senza motivazione alcuna, fatti emergenti dalla relazione dei servizi sociali che assume non veritieri e contraddittori e che la Corte di merito non ha disposto la CTU esplicitamente richiesta dall’appellante. Ribadisce che a suo avviso e’ mancato un piu’ approfondito esame dei fatti di rilevanza in ordine anche all’avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di maltrattamenti solo nei confronti della figlia (OMISSIS), nonche’ in merito alle valutazioni della psicologa Dott.ssa (OMISSIS), che aveva riportato considerazioni de relato, ossia espresse dalla Dott.ssa (OMISSIS) del Ser. D.
7. I motivi terzo e quarto, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
7.1.Le censure, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mirano, in realta’, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. n. 34476/2019). Inoltre, come costantemente ribadito da questa Corte, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’ esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Infatti il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – e’ segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (tra le tante Cass. n. 24054/2017).
7.1. Ribadito che, nella specie, il vizio motivazionale e’ del tutto insussistente, per quanto gia’ detto, il ricorrente prospetta una serie di doglianze che involgono, in buona sostanza, la valutazione delle risultanze probatorie e dei fatti storici, dandone un’interpretazione e ricostruzione difformi da quelle dei giudici di merito e cosi’ sollecitando un improprio riesame del merito.

 

Adottabilità e l’obbligo di convocazione dell’affidatario

La Corte d’appello, con motivazione adeguata, ha dato conto in dettaglio di ogni profilo di rilevanza e dei dati probatori acquisiti e lo stesso ricorrente da’ atto che le circostanze evidenziate in ricorso (tra le principali: atteggiamento affettuoso nei confronti del piccolo (OMISSIS) durante gli incontri protetti; manifestazione di volonta’ di maggiore suo impegno durante l’ascolto del (OMISSIS); pendenza di procedimenti penali a suo carico per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della figlia piu’ grande (OMISSIS); attuale attivita’ di lavoro quale operaio a giornata e sistemazione abitativa presso sua madre, la quale contribuisce al suo mantenimento, essendo titolare di pensione di anzianita’, e avrebbe potuto provvedere all’accudimento del nipote) sono state esaminate dalla Corte d’appello, ma deduce che erroneamente non sono state ritenute significative e rilevanti in senso allo stesso favorevole.
In tal modo il ricorrente critica la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, in sede di legittimita’, una tale censura puo’ porsi solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (tra le tante Cass. n. 1229/2019).
7.2. Per le stesse considerazioni appena espresse non hanno pregio le doglianze riferite alla mancata ammissione di C.T.U., che, motivatamente, la Corte d’appello ha ritenuto superflua, alla stregua dell’esaustivita’ delle risultanze probatorie acquisite e accuratamente vagliate. Ne’, peraltro, il ricorrente indica precisamente quali fossero gli ulteriori e nuovi elementi, allegati nel giudizio d’appello, diversi da quelli compiutamente presi in considerazione dai giudici in quest’ultimo giudizio, da sottoporre a rinnovata valutazione.
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il giudizio di totale e non recuperabile inadeguatezza del padre non risulta affatto fondato solo sulle precarie condizioni economiche dello stesso, che sono state menzionate dalla Corte d’appello nella descrizione del quadro probatorio complessivo, nel cui ambito prioritariamente sono state rimarcate le gravi carenze riscontrate nel (OMISSIS) (cfr. pag. 6 e 7 sentenza impugnata), ed in particolare anche la persistente sua incapacita’ di prendersi cura e gestire i figli, con il dichiarato proposito di delegare ad altri, nella specie la nonna paterna, i compiti genitoriali, neppure a lui ben chiari (cfr.pag.7 sentenza), di accudimento, controllo, protezione e sostentamento.
Infine, anche in ordine all’eventuale affidamento di (OMISSIS) alla nonna paterna la Corte di merito ha motivatamente statuito, ritenendo la soluzione “non percorribile” in considerazione sia dell’eta’ della stessa (67 anni) sia del fatto che in passato era stata attinta da provvedimenti ablativi della responsabilita’ genitoriale relativamente a due figli, di seguito posti in stato di adottabilita’.
Il ricorrente, ancora una volta e anche su tale questione sollecita, in realta’, un riesame dei fatti, invero senza neppure allegare che la nonna paterna abbia mantenuto rapporti significativi con il minore, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 183 del 1984, articolo 12.
8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, nulla dovendo disporsi circa le spese del presente giudizio, essendo rimaste intimate le altre parti.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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