Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 settembre 2021| n. 24992.

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l’uso della disgiuntiva “o” che precede il riferimento alle controversie relative “ai diritti inerenti” di cui all’art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, si riferisce sia ai diritti derivanti dai negozi di trasferimento delle partecipazioni sociali, sia a quelli nascenti da ogni altro negozio che le abbia ad oggetto, sicché ove il credito per il corrispettivo della cessione di una partecipazione sociale sia stato ceduto dal creditore ad un terzo, la controversia da costui proposta per l’adempimento contro il debitore ceduto soggiace alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

Ordinanza|15 settembre 2021| n. 24992. Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa

Data udienza 13 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Cessione di credito – Contratto di factoring – Rateizzazione del credito ceduto – Regolamento di competenza delle sezioni specializzate – Decreto ingiuntivo – Opposizione – Operatività dell’art. 3 co. 2 lett. b) d.lgs. n. 168/03 – Genericità delle censure – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente

Dott. ROSSETTI Raffaele – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6924-2020 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente-
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 65/2020 del TRIBUNALE di COMO, depositata il 15/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CARDINO ALBERTO, chiede che la Suprema Corte voglia dichiarare la competenza della Sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Milano, assumendo i provvedimenti di cui all’articolo 49 c.p.c., comma 2.

RITENUTO

che:
1.- Il Dott. (OMISSIS) ha acquistato, con atto del 19.7.2013, le quote di partecipazione nella societa’ ” (OMISSIS)” dai due soci che le detenevano, ossia i Dott.ri (OMISSIS) e (OMISSIS).
Nei suddetti atti di cessione era previsto un pagamento rateizzato del corrispettivo di tale cessione, cui ha fatto seguito, con atto del (OMISSIS), un nuovo accordo volto a meglio precisare quella rateizzazione.
Infine, con due distinti atti, del 2019, i due danti causa hanno ceduto il credito relativo all’ultima rata alla societa’ (OMISSIS) srl.
Quest’ultima, atteso il mancato pagamento della somma oggetto del credito ceduto, ha ottenuto decreto ingiuntivo dal Tribunale di Como, nei riguardi del debitore ceduto, ossia il Dott. (OMISSIS), che pero’ ha proposto opposizione ed ha dedotto oltre che infondatezza nel merito della pretesa
– assumendo di avere corrisposto sotto altra forma la somma oggetto del credito ceduto – altresi’ incompetenza per materia, dovendo la controversia essere di cognizione della sezione specializzata per l’impresa.
2.- Il Tribunale di Como ha accolto l’eccezione, ritenendo la competenza della sezione imprese del Tribunale di Napoli.
3.-Avverso tale sentenza propone regolamento di competenza la (OMISSIS) srl, con un motivo di ricorso, cui resiste (OMISSIS). E’ intervenuto il PG che ha chiesto affermarsi la competenza, si’, del Tribunale delle Imprese, ma di quello di Milano.

CONSIDERATO

che:
4.- Secondo la ricorrente, la controversia non ha ad oggetto ne’ il trasferimento di un rapporto societario ne’ tantomeno un diritto inerente, ma piuttosto un diritto derivante da un atto di cessione del credito, che e’ “autonomo” rispetto alla cessione societaria da cui deriva; tra l’altro., sostiene la (OMISSIS) di essere estranea sia al rapporto sociale sia all’atto di cessione delle quote, e che la controversia attiene solo a una questione patrimoniale all’interno del rapporto tra cedente e cessionario, con conseguente competenza del Tribunale di Como.
5.- Il ricorso e’ infondato.
E’ giurisprudenza di questa corte quella secondo cui in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l’uso della disgiuntiva “o” che precede il riferimento alle controversie relative “ai diritti inerenti” di cui al Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168, articolo 3, comma 2, lettera b), si riferisce sia ai diritti derivanti dai negozi di trasferimento delle partecipazioni sociali, sia a quelli nascenti da ogni altro negozio che le abbia ad oggetto, sicche’ ove il credito per il corrispettivo della cessione di una partecipazione sociale sia stato ceduto dal creditore ad un terzo, la controversia da costui proposta per l’adempimento contro il debitore ceduto soggiace alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa (Cass. 21910/ 2014 ed in seguito 4523/ 2017).
Questa interpretazione si giustifica in quanto “l’ulteriore disgiuntiva “o” che precede il riferimento alle controversie relative ai diritti inerenti si presta ad essere intesa non gia’ nel senso che il legislatore abbia voluto riferirsi ai diritti inerenti le sole partecipazioni sociali (cioe’ i diritti del socio discendenti dalla partecipazione sociale), bensi’ nel senso che tali diritti siano quelli nascenti… (sia)… dal trasferimento delle partecipazioni sociali, id est dai relativi negozi di trasferimento,.. (che) da ogni altro negozio avente ad oggetto comunque le partecipazioni sociali, ed altresi’ in ragione del fatto che il credito ceduto conserva la sua natura di credito originante dal negozio di cessione delle quote sociali”.
Questa ricostruzione va dunque raffermata, con il riconoscimento della competenza della sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Milano, in quanto, in ragione della L. n. 68 del 2003, articolo 4, il Tribunale delle Imprese competente per territorio si individua in base “agli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale”, tra cui v’e’ il foro del luogo in cui e’ destinata ad essere eseguita la prestazione (articolo 1182 c.c.), che, nella fattispecie e’ nel distretto del Tribunale Imprese di Milano.
6.- Il ricorso va dunque rigettato con affermazione della competenza per territorio del Tribunale di Milano, sezione specializzata per le imprese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso ed afferma la competenza del Tribunale di Milano, sezione specializzata per le imprese. Compensa le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto che il tenore del dispositivo e’ tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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