Acquisto “pro indiviso” di un immobile effettuato da due conviventi

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 luglio 2021| n. 20062.

Acquisto “pro indiviso” di un immobile effettuato da due conviventi.

In caso di acquisto “pro indiviso” di un immobile effettuato da due conviventi “more uxorio”, il maggior apporto di uno dei due co-acquirenti nella corresponsione, direttamente a mani del creditore, degli acconti e delle rate del mutuo, deve presumersi avvenuto, per la parte eccedente la sua quota, a titolo di liberalità nei confronti dell’altro, avente giustificazione nella stessa situazione di convivenza, sicché esso si configura quale donazione indiretta effettuata mediante negozio, quello dell’adempimento del terzo per spirito di liberalità, per il quale non è richiesta la forma scritta.

Ordinanza|14 luglio 2021| n. 20062. Acquisto “pro indiviso” di un immobile effettuato da due conviventi

Data udienza 11 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: COMUNIONE E CONDOMINIO – COMUNIONE – Acquisto “pro indiviso” di un immobile effettuato da due conviventi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 27229/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 2779/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA

Nella presente causa si discute della divisione di un immobile comune fra gli ex conviventi (OMISSIS) e (OMISSIS), attribuito dal giudice di primo grado al (OMISSIS), dietro pagamento del conguaglio, determinato tenuto conto del mutuo gravante su ambedue i comproprietari.
La Corte d’appello di Milano, adita dalla (OMISSIS), ha modificato il valore del bene e la misura del conguaglio, adottando un diverso criterio di conteggio del mutuo residuo.
La corte di merito ha rigettato il motivo di appello incidentale, con il quale il (OMISSIS) pretendeva che, nella determinazione delle quote, si tenesse conto del diverso e maggiore apporto da lui fornito per l’acquisto.
La corte d’appello ha cosi’ argomentato: “Invero l’acquisto e’ avvenuto per quota indivise (e paritarie: cfr. sentenza impugnata) nel corso della lunga convivenza tra le parti (…); pertanto, in assenza di elementi contrari (dichiarazione delle parti nell’atto di acquisto al momento della stipula, del pagamento delle rate, etc.) si deve presumere che, quand’anche si ritenesse che gli oneri dell’acquisto (anticipi e rate di mutuo, quantomeno sino al termine della convivenza) siano stati sostenuti in modo maggiore da uno degli acquirenti, per la parte “eccedente” la sua quota siano stati compiuti a titolo di liberalita’ nei confronti della co-acquirente, intento liberale che trova giustificazione nella stessa situazione di convivenza (in tal caso, more uxorio, della (OMISSIS))”.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a due motivi.
(OMISSIS) e’ rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, proposto in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che era stata acquisita la prova del maggiore esborso sostenuto dal ricorrente per l’acquisto, idonea a superare la presunzione di parita’ delle quote stabilita dall’articolo 1298 c.c., in tema di solidarieta’ passiva.
Il motivo e’ infondato. In primo luogo, si deve rilevare l’improprieta’ del riferimento normativo all’articolo 1298 c.c.. La presunzione che viene in considerazione e’ quella posta dall’articolo 1101 c.c.. A sua volta tale presunzione, di parita’ delle quote dei partecipanti alla comunione, opera solo in difetto di indicazione del titolo. Nella sentenza impugnata ai assume che l’acquisto dell’immobile, oggetto di divisione, era avvenuto per quota indivise e paritarie. In forza di tale espressa previsione del titolo, il cui richiamo da parte della corte d’appello non ha costituito oggetto di censura, la comunione e’ a parti uguali, qualunque sia stata la misura del rispettivo esborso. In presenza di un una simile precisazione del titolo, quand’anche dal negozio risultasse dal negozio che uno dei partecipanti ha sborsato una somma maggiore, chi ha pagato di piu’ avrebbe soltanto un diritto di credito verso gli altri.
Il secondo motivo, proposto in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, propone due diverse censure. Con la prima si sostiene che la Corte d’appello non ha considerato che la liberalita’, qualora sussistente, richiedeva la forma scritta.
La censura e’ infondata. Lo stesso ricorrente riconosce che il denaro utilizzato per l’acquisto e quanto occorrente per il pagamento delle rate di mutuo non fu dato al coniuge, ma al creditore: quindi la fattispecie in ipotesi riscontrabile sarebbe quella dell’adempimento del terzo fatto per spirito di liberalita’. Si avrebbe quindi, secondo la stessa prospettazione di parte, una donazione indiretta posta in essere con un negozio per il quale non si richiede la forma scritta (Cass. n. 14197/2013; n. 5333/2004).
Con la seconda censura si rimprovera alla Corte d’appello di avere erroneamente ravvisato, nel maggiore apporto fornito dall’attuale ricorrente all’acquisto dell’immobile, l’adempimento di una obbligazione naturale.
La censura e’ fondata anche se per una ragione non perfettamente coincidente con quella indicata nel ricorso. La corte d’appello non ha ravvisato l’esistenza di una obbligazione naturale (cfr. Cass. n. 14732/2018), ma ha negato il rimborso, supponendo che il maggiore apporto all’acquisto fosse stato fatto “a titolo di liberalita’” di un convivente in favore dell’altro.
La Corte d’appello, pero’, non ha considerato che l’animus donandi deve essere provato. Si puo’ ammettere che la prova possa essere data per presunzioni, ma deve trattarsi di presunzioni “serie”, in base a un rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso (Cass. n. 9379/2020). In contrasto con tale necessita’, la corte milanese ha ritenuto la convivenza, per se’ stessa, quale elemento idoneo a giustificare il maggiore apporto per spirito di liberalita’. In conseguenza di tale sbrigativo approccio ha finito per ritenere a priori superflua la verifica dei fatti dedotti, e cioe’ del maggiore apporto al momento dell’acquisto e persino del pagamento delle rate di mutuo. E tornano qui appropriati la pluralita’ dei riferimenti, operati nel ricorso, ai principi in tema di solidarieta’ passiva. Infatti, l’obbligazione solidale, se non risulta diversamente, si divide nei rapporti interni fra condebitori in parti eguali; pertanto, il coobbligato che abbia pagato l’intero, e’ titolare, salvo prova contraria a carico dell’altro condebitore, del diritto di ripetere da quest’ultimo la meta di quanto pagato al comune creditore (Cass. n. 188/1966).
Conclusivamente, e’ infondato il primo motivo, e’ fondato, nei limiti di cui sopra, il secondo motivo.
La sentenza e’ cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, che provvedera’ a nuovo esame attenendosi a quanto sopra.
La corte di rinvio liquidera’ le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

rigetta il primo motivo; accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Milano anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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