Accettazione tacita da parte del committente

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 16 maggio 2019, n. 13224.

La massima estrapolata:

In tema di appalto, l’art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell’opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell’accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell’accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell’opera al committente (alla quale è parificabile l’immissione nel possesso) e come fatto concludente la “ricezione senza riserve” da parte di quest’ultimo anche se “non si sia proceduto alla verifica”. I soli pagamenti eseguiti dal committente a titolo di acconto, sulla base dell’avanzamento dei lavori, non sono idonei, in sé, a supportare l’assunto della sussistenza della intervenuta accettazione tacita dell’opera, neppure per “facta concludentia”, in assenza di qualunque richiamo a una effettiva consegna dell’opera medesima.

Ordinanza 16 maggio 2019, n. 13224

Data udienza 29 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2802-2015 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.n.c.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1040/2014 della CORTE di APPELLO di TORINO, pubblicata il 28/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Torino – Sezione Distaccata di Moncalieri, l’ (OMISSIS) s.n.c., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo avente a oggetto il pagamento della somma di Euro 28.861,78, portata da fattura inerente lavori di costruzione di un fabbricato sito in (OMISSIS). Assumeva l’opponente di non aver mai avuto rapporti con detta societa’ e di non aver mai ordinato o appaltato lavori alla stessa.
Si costituiva in giudizio l’impresa edile contestando l’opposizione e assumendo essere di proprieta’ dell’attore l’immobile in cui erano stati effettuati lavori, e che le opere erano state commissionate anche dal padre dello stesso, (OMISSIS), che aveva agito in nome e per conto del figlio e che era da ritenersi obbligato al pagamento nel caso non lo fosse l’attore.
Chiedeva pertanto l’autorizzazione a chiamare un causa (OMISSIS), che si costituiva in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, la mancata prova del contratto di appalto e l’infondatezza nel merito della domanda proposta nei suoi confronti.
Espletata CTU e prova testimoniale, il Tribunale di Torino, Sezione Distaccata di Moncalieri, con sentenza del 27.2.2010 ritenuta fondata l’opposizione, essendo stato dimostrato che il rapporto contrattuale era intercorso tra la societa’ convenuta e il terzo chiamato (OMISSIS), ed essendo emerso tramite CTU il valore delle opere eseguite e di quelle extra-contratto e di quelle non eseguite – revocava il decreto ingiuntivo e condannava il terzo chiamato al pagamento della somma di Euro 18.746,18, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Le spese di giudizio venivano compensate tra l’opponente e la societa’ opposta, mentre venivano compensate tra il terzo chiamato e l’opposta nella misura del 40% e poste a carico di (OMISSIS) nella misura del 60%. Le spese di CTU erano poste a carico del terzo chiamato.
Avverso detta sentenza proponeva appello (OMISSIS), chiedendone la riforma in ragione: a) dell’omessa pronuncia sull’eccezione di inesigibilita’ del credito e difetto di prova della consegna e accettazione dei lavori, ai sensi dell’articolo 1665 c.c., atteso che le missive e le richieste di pagamento erano sempre state inviate al proprio figlio (OMISSIS); b) della acritica adesione, da parte del Tribunale, ai criteri di calcolo effettuati nella CTU e della errata valutazione delle opere contrattualmente pattuite (atteso che il contratto concluso tra le parti era un appalto a misura, per un corrispettivo di Lire 147.790.000; e che la societa’ appellata aveva tuttavia eseguito opere soltanto per un valore pari a Euro 52.880.02, mentre le opere non eseguite ammontavano a Euro 25.810,30). Concludeva chiedendo che venisse respinta ogni domanda proposta nei suoi confronti, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
L’appellata si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Restava contumace (OMISSIS).
Con sentenza n. 1040/2014, depositata il 28.5.2014, la Corte d’Appello di Torino rigettava l’appello confermando la sentenza gravata e condannado l’appellante alle spese del grado.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di due motivi di impugnazione;
l’intimata (OMISSIS) s.n.c. non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 1665, 1662 e 2967 c.c.”, in quanto la Corte di merito ha rigettato il primo motivo di appello (riguardante l’eccepita omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di prova della consegna e accettazione dei lavori, ai sensi dell’articolo 1665 c.c.), basandosi su una equiparazione tra i pagamenti effettuati in corso d’opera a titolo di acconto (“man mano che i lavori venivano eseguiti”) e l’accettazione dei lavori.
1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Nullita’ della sentenza o del procedimento ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’articolo 112 c.p.c.”, poiche’ la Corte di merito valutava assai sinteticamente il secondo motivo di impugnazione, risolvendolo nel senso che la CTU appariva ben motivata ed esente da vizi logici e giuridici, avendo tenuto conto anche delle osservazioni dei consulenti di parte, laddove la contestazione sollevata dall’appellante-odierno ricorrente ineriva non al fondamento astratto delle risultanze della CTU, bensi’ al criterio da assumere per la liquidazione delle pretese della societa’ appaltatrice, cioe’ i corrispettivi richiesti dall’appaltatore non dovevano essere considerati ai valori di tariffa o di mercato, ma liquidati in base a quei valori predeterminati tra le parti, in forza di quella base contrattuale, oggi coperta dal giudicato, costituita dal preventivo formulato dall’ (OMISSIS), accettato dal (OMISSIS).
2. – Il primo motivo e’ fondato.
2.1. – La Corte di merito, quanto al primo motivo d’appello ha affermato non esservi “alcun dubbio sul fatto che i lavori appaltati siano stati, quantomeno per facta concludentia, accettati dall’appellante, atteso che e’ dimostrato e non contestato che egli, man mano che i lavori venivano eseguiti, corrispondeva somme a titolo di acconto all’impresa”.
L’assunto manifesta un errore di diritto. Infatti, per parlarsi di accettazione tacita dell’opera, occorre che il committente accetti senza riserve la consegna dell’opera oppure compia un atto che presupponga necessariamente la volonta’ di accettarla e che sarebbe incompatibile con quella di rifiutarla.
In tema di appalto, l’articolo 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell’opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell’accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell’accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell’opera al committente (alla quale e’ parificabile l’immissione nel possesso) e come fatto concludente la “ricezione senza riserve” da parte di quest’ultimo anche se “non si sia proceduto alla verifica” (Cass. n. 7260 del 2003; nonche’ Cass. n. 19019 del 2017; Cass. n. 15711 del 2013; Cass. n. 7057 del 2004; cfr. altresi’ Cass. n. 11349/2004, secondo cui bisogna distinguere tra atto di “consegna” e atto di “accettazione” dell’opera: la “consegna” costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre la “accettazione” esige, al contrario, che il committente esprima anche per facta concludentia – il gradimento dell’opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l’esonero dell’appaltatore da ogni responsabilita’ per i vizi e le difformita’ dell’opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo).
Nella fattispecie, il mero riferimento da parte della Corte distrettuale ai pagamenti (eseguiti dal committente a titolo di acconto, sulla base dell’avanzamento dei lavori) non risulta idoneo, in se’, a supportare l’assunto (che, pertanto, si configura come apodittico) della sussistenza della intervenuta accettazione tacita dell’opera, neppure per facta concludentia, in assenza altresi’ di qualunque richiamo ad una effettiva consegna dell’opera medesima.
2.3. – L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo.
3. – Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Torino, altra sezione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, altra sezione, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

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