In tema di concordato preventivo i beni personali dei soci illimitatamente responsabili non entrano automaticamente nell’attivo concordatario

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 17 maggio 2019, n. 13391.

La massima estrapolata:

In tema di concordato preventivo i beni personali dei soci illimitatamente responsabili (nella specie, di una s.a.s.) non entrano automaticamente nell’attivo concordatario; tuttavia, qualora i detti soci apportino i loro beni personali, questi non possono più essere considerati in modo neutrale rispetto all’attivo patrimoniale, specie ove provengano dalla liquidazione di beni sui quali grava un vincolo in favore di taluni creditori sociali, sicché il ricavato della loro liquidazione deve essere destinato al soddisfacimento dei creditori prelatizi, secondo il giudizio comparativo richiesto dall’art. 160, comma 2, l. fall.

Ordinanza 17 maggio 2019, n. 13391

Data udienza 27 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17381/2013 proposto da:
(OMISSIS), nella qualita’ di socio accomandatario e legale rappresentante della (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento di (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS), nonche’ di (OMISSIS), in persona del curatore Dott. (OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna;
– intimato –
avverso la sentenza n. 795/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2018 dal cons. Dott. Paola VELLA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha chiesto che la Corte di Cassazione respinga il ricorso con le conseguenze previste dalla legge.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna ha respinto il reclamo L. Fall., ex articolo 18 proposto da (OMISSIS), quale socio accomandatario e legale rappresentante della (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS), avverso la dichiarazione di fallimento di detta societa’ da parte del Tribunale di Ravenna, in data (OMISSIS), contestualmente alla declaratoria di inammissibilita’ della domanda di concordato preventivo, laddove prevedeva la falcidia di crediti privilegiati ex articoli 2753 e 2776 c.c. in violazione dei criteri di cui alla L. Fall., articolo 160, comma 2, a fronte di un patrimonio immobiliare del socio illimitatamente responsabile, assoggettabile a fallimento, di valore superiore alla “nuova finanza” da questi offerta in sede concordataria.
2. Il giudice d’appello ha confermato l’inammissibilita’ della proposta concordataria con diversa motivazione, ritenendo che, per un verso (come osservato nel primo motivo di reclamo) l’alternativa liquidatoria presa in considerazione dalla L. Fall., articolo 160, comma 2, doveva essere solo il fallimento della societa’, non anche quello del socio illimitatamente responsabile, per altro verso restava comunque violato l’ordine delle cause legittime di prelazione (contrariamente a quanto sostenuto nel secondo motivo di reclamo), poiche’ tra i beni sui quali far valere il privilegio ex articoli 2753 e 2776 c.c. doveva includersi “l’intero compendio messo a disposizione dei creditori, ricompreso quindi anche il prospettato apporto, per “nuova finanza”, del socio illimitatamente responsabile”.
3. Avverso detta decisione il socio accomandatario (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui la curatela del Fallimento ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale condizionato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo prospetta la violazione o falsa applicazione della L. Fall., articolo 160, comma 2, in quanto “l’apporto del socio illimitatamente responsabile non avrebbe comportato ne’ un incremento dell’attivo patrimoniale della societa’ debitrice ne’ un aggravio del passivo della medesima”, in quanto “nuova finanza” derivante “unicamente dal realizzo del prezzo della futura vendita dell’immobile di sua esclusiva e personale proprieta’, non ceduto ne’ trasferito a diverso titolo alla societa’ partecipata”.
2. Con il secondo mezzo si assume che sarebbe “contraddittoria la motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, poiche’ le ragioni dell’accoglimento del secondo motivo di reclamo contrasterebbero con quelle di rigetto del primo motivo di reclamo.
3. Le due censure, che in quanto connesse possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
4. Invero, come puntualmente osservato nelle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, la Corte di merito, dopo aver correttamente affermato che i beni personali dei soci illimitatamente responsabili “non entrano automaticamente a far parte dell’attivo concordatario” – come invece accade in caso di fallimento della societa’, ove peraltro essi formano una massa attiva distinta, pertinente al fallimento personale del socio in estensione – ha giustamente osservato che pero’, laddove (come nel caso di specie) essi vengono “apportati al concordato”, entrando “a far parte dell’attivo patrimoniale, non possono piu’ essere considerati in modo neutrale, specie ove provengano dalla liquidazione di beni sui quali grava un vincolo in favore di taluni creditori sociali”, sicche’ se ne deve tener conto ai fini del giudizio comparativo richiesto dalla L. Fall., articolo 160, comma 2.
5. Il Collegio condivide le conclusioni della Procura generale sopra riportate, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la non incidenza dell’apporto di nuova finanza nell’attivo patrimoniale potrebbe verificarsi nel caso – qui non ricorrente – in cui l’apporto stesso consista nella estinzione diretta dei crediti da parte del terzo (Cass. 9373/2012, in motivazione).
6. Ne discende il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, con condanna di parte ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale.
Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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