La parte che ha effettuato la notificazione non è legittimata a dedurne l’inesistenza giuridica

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 8 marzo 2019, n. 6743.

La massima estrapolata:

In tema di atti processuali, la parte che ha effettuato la notificazione non è legittimata a dedurne l’inesistenza giuridica e, nell’ipotesi di assegnazione di un termine per la rinnovazione della notificazione ritenuta nulla, non è legittimata a dedurre la nullità della conseguente attività processuale di rinnovazione, alla quale essa stessa ha in sostanza dato luogo.

Sentenza 8 marzo 2019, n. 6743

Data udienza 21 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 8704 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da:
(OMISSIS) S.n.c., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) S.c.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona dei rappresentanti per procura (OMISSIS) e (OMISSIS) rappresentati e difesi, giusta procura a margine del controricorso, dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– intimati –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1304/2015, depositata in data 26 marzo 2015;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 21 gennaio 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
l’avvocato (OMISSIS), per delega dell’avvocato (OMISSIS), per la societa’ ricorrente;
l’avvocato (OMISSIS), per delega dell’avvocato (OMISSIS), per la banca controricorrente.

FATTI DI CAUSA

Il (OMISSIS) S.n. c., cie aveva proceduto in via esecutiva all’espropriazione dei crediti vantati dalla propria debitrice (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) S.c.r.l., ha promosso il giudizio di accertameito dell’obbligo del terzo, chiamando in giudizio (oltre alla banca terza pignorata) gli eredi della debitrice (deceduta dopo il pignoramento) (OMISSIS) e (OMISSIS).
La domanda e’ stata rigettata dal Tribunale di Milano.
La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre il (OMISSIS) S.n.c., sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la (OMISSIS) S.c.r.l.. Non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede gli altri intimati.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Per quanto attiene alle questioni relative alla dedotta tardivita’ del ricorso, la Corte si riporta alle considerazioni gia’ esposte nell’ordinanza interlocutoria pronunciata all’esito dell’udienza pubblica del 19 febbraio 2018 (depositata in data 18 maggio 2018) con la quale, proprio in ragione della impossibilita’ di accogliere tale eccezione – in ragione del costante indirizzo di questa stessa Corte per cui “nel caso di cause inscindibili, qualora l’impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l’appellante o il ricorrente li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell’impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace, in quanto omessa o inesistente, o non ne venga dimostrato il perfezionamento, deve trovare applicazione l’articolo 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex articolo 111 Cost., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata dei processo, e pertanto il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, e non puo’ dichiarare inammissibile l’impugnazione” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 14124 del 11/06/2010, Rv. 613660 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 8727 del 15/04/2011, Rv. 617749 – 01; Sez. L, Sentenza n. 20501 del 13/10/2015, Rv. 637378 – 01.) – e’ stata ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso stesso agli intimati.
2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “nullita’ della sentenza e del procedimento in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4 ed alla violazione degli articoli 156, 159 e 345 c.p.c.”.
Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione degli articoli 4601 486, 528 e 529 c.c. e articolo 110 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.
I primi due motivi del ricorso sono logicamente connessi e possono pertanto essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati.
In primo grado, la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo era stata in un primo tempo effettuata (dal creditore (OMISSIS) S.n. c.) agli eredi della debitrice (OMISSIS) collettivamente ed impersonalmente, presso l’ultimo domicilio della stessa.
Ne era stata peraltro disposta la rinnovazione, nei corfronti degli effettivi eredi, individualmente, rinnovazione tempestivamente effettuata.
La stessa societa’ creditrice (OMISSIS) S.n. c. deduce, nella presente sede, che l’originaria notificazione, da essa stessa effettuata, avrebbe dovuto essere in realta’ qualificata come giuridicamente inesistente (e cio’ sia perche’ la (OMISSIS) era interdetta e la notifica collettiva ed impersonale ai suoi eredi – peraltro all’epoca solo chiamati non era stata effettuata presso il suo effettivo domicilio, e comunque avrebbe dovuto essere diretta al curatore dell’eredita’ giacente, sia perche’ non sarebbe stato mai prodotto neanche l’avviso di ricevimento di tale notifica).
Osserva la Corte, in primo luogo, che (OMISSIS) S.n.c. non e’ certamente legittimata, ai sensi dell’articolo 157 c.p.c., commi 2 e 3, a dedurre l’inesistenza giuridica a maggior ragione sotto il profilo del difetto di prova di una notificazione da essa stessa effettuata e la nullita’ della conseguente attivita’ processuale di rinnovazione della suddetta notificazione, da essa stessa posta in essere a seguito di assegnazione di un termine a tal fine, trattandosi di una nullita’ alla quale essa stessa ha in sostanza dato luogo.
In ogni caso va escluso, sulla base dei principi di diritto ormai consolidati espressi da questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 – 01; coni.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2174 dei 27/01/2017; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20659 del 31/08/2317; Sez. 5, Ordinanza n. 3816 del 16/02/2018; Sez. L, Ordinanza n. 14840 del 07/06/2018), che la notifica in questione potesse essere considerata giuridicamente inesistente, risultando l’atto regolarmente consegnato (sebbene a soggetto ed in luogo che si assumono non corretti) e, quindi, potendo essa al piu’ ritenersi nulla, come tale possibile oggetto di rinnovazione.
D’altra parte, anche a prescindere dalle assorbenti considerazioni che precedono, la nuova notifica dell’atto introduttivo del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo effettuata correttamente agli eredi della debitrice a seguito dell’ordine di rinnovazione e’ certamente idonea ad instaurare il contraddittorio nei confronti dei soggetti pacificamente legittimati passivamente, quanto meno con decorrenza dalla data del suo perfezionamento.
Non potendo riconoscersi carattere perentorio (carattere in verita’ neanche allegato dalla societa’ ricorrente) all’eventuale termine assegnato dal giudice dell’esecuzione per la formalizzazione in sede contenziosa del suddetto giudizio, la cui introduzione avviene su semplice richiesta di parte creditrice, e non essendo stato del resto chiarito se era stata eventualmente proposta nel corso di detto giudizio una specifica eccezione di estinzione in relazione alla sua tardiva formalizzazione, e’ evidente che la questione genericamente posta nella presente sede non consentirebbe in nessun caso, per come e’ formulata, di giustificare la conclusione invocata dalla ricorrente, di una radicale nullita’ del procedimento di merito e della relativa sentenza.
E’ poi appena il caso di osservare che la questione della comunicazione dell’anticipazione della data dell’udienza per la precisazione delle conclusioni (de in realta’ non e’ neanche oggetto di una specifica censura) e’ posta in termine talmente generici da non potere neanche essere esaminata nel merito (la societa’ ricorrente afferma espressamente che l’avviso dell’anticipazione era stato notificato all’avvocato di (OMISSIS), unico degli eredi costituiti senza chiarire se le altre parti ne fossero o meno a conoscenza).
3. Con il terzo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione e falsa applicazione degli articoli 116 e 548 c.p.c. e articolo 2735 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 – omesso esame di un fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5”.
Secondo la societa’ ricorrente, nel ritenere non raggiunta la prova della qualita’ della banca terza pignorata di diretta debitrice della esecutata (OMISSIS) (banca ritenuta invece una mera delegata al pagamento di un trattamento pensionistico dovuto dall’INPS), la corte di merito non avrebbe considerato taluni documenti a suo dire contenenti dichiarazioni confessorie della banca in questione.
Il motivo e’ inammissibile.
In primo luogo i documenti richiamati dalla ricorrente (il cui contenuto, peraltro non specificamente richiamato nella sua completezza, e’ comunque oggetto di precise contestazioni della controricorrente) non sono presenti in atti, non avendo essa provveduto a depositare i propri fascicoli di parte dei gradi di merito (e’ da ritenersi priva di rilievo in proposito la certificazione della Cancelleria della corte di appello del 2016, in cui si afferma che la richiesta di ritiro delle produzioni di parte non potra’ essere evasa in tempi brevi, sia per il tempo intercorso da tale data senza che sia stato documentato il protrarsi dell’impedimento, sia perche’ comunque la parte avrebbe quanto meno potuto allegare al ricorso copie di detti documenti).
E’ comunque assorbente la considerazione che, in realta’, le censure avanzate con il motivo di ricorso in esame si risolvono nella sostanziale contestazione di accertamenti di fatto effettuati in sede di merito e sostenuti da adeguata motivazione (in quanto non apparente ne’ insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile in sede di legittimita’) ed in definitiva in una inammissibile richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove documentali.
3. Il ricorso e’ rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna la societa’ ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimita’ in favore della banca controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto; a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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