In caso di apertura di fallimento ai sensi dell’art. 43 comma 3 l.f.

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|7 maggio 2021| n. 12154.

In caso di apertura di fallimento, ai sensi dell’art. 43, comma 3, l.f. si produce l’automatica interruzione del processo che abbia a oggetto rapporti di diritto patrimoniale del fallito. Il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c., decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte. Tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza, va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata, ai predetti fini, anche dall’ufficio giudiziario, potendo il giudice altresì pronunciarla d’ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l’avvenuta dichiarazione di fallimento medesima.

Sentenza|7 maggio 2021| n. 12154

Data udienza 27 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Interruzione del processo ai sensi dell’art. 43, co. 3 l. fall. – Termine per la riassunzione – Decorrenza da quando la dichiarazione giudiziale dell’interruzione sia stata portata a conoscenza di ciascuna parte – Onere di notificazione alle parti o al curatore da parte di ogni altro interessato o comunicazione anche da parte dell’ufficio giudiziario – Accoglimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di sez.

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez.

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
Sul ricorso n. 13654-2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., nella qualita’ di societa’ procuratrice di (OMISSIS) S.R.L., gia’ cessionaria dei crediti pecuniari di (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS) che la rappresenta e difende, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona dei curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS), come da procura in calce all’atto;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza App. Firenze 24 marzo 2016, n. 455, in R.G. 500/2010;
viste le memorie del Fallimento depositate per l’adunanza 8 settembre 2020 fissata avanti al Collegio della Prima Sezione civile e poi per l’udienza avanti alle Sezioni Unite;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2021 dal consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. De Matteis Stanislao, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, quanto ai primi due motivi, con rigetto del terzo.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) S.P.A., nella qualita’ di societa’ procuratrice di (OMISSIS) S.R.L., gia’ (OMISSIS) S.P.A.( (OMISSIS)), impugna la sentenza App. Firenze 24 marzo 2016, n. 455, in R.G. 500/2010 che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza Trib. Siena 30.9.2009, n. 627/2009 la quale, in accoglimento della domanda di (OMISSIS) s.p.a. ((OMISSIS)), aveva condannato la banca (la convenuta (OMISSIS)) alla restituzione di interessi usurari e anatocistici indebitamente versati, cio’ nella misura di Euro 56.246,90;
2. ha premesso la sentenza impugnata che: a) dopo l’introduzione dell’appello da parte di (OMISSIS) e la costituzione di (OMISSIS) s.p.a., il giudizio era interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento dell’appellata; b) con l’atto di riassunzione, (OMISSIS) insisteva nel gravame, ma il Fallimento, costituendosi, ne eccepiva la tardivita’, invocando la conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio stesso;
3. la corte ha condiviso l’eccezione di intempestivita’ della citazione in riassunzione, ritenendo che: a) l’apertura del fallimento, ai sensi della L.Fall., articolo 43, comma 3, determina l’interruzione del processo in modo automatico, cioe’ prescindendo dalla dichiarazione del procuratore della parte costituita; b) la individuazione del dies a quo, da cui far decorrere il termine per la riassunzione in capo alla parte non colpita dall’evento interruttivo, coincide con la effettiva conoscenza legale dello stesso e, nella specie, troverebbe applicazione il regime trimestrale dell’articolo 305 c.p.c., come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 46, comma 14 in ragione della introduzione dell’appello dopo l’entrata in vigore della riforma; c) a seguito del fallimento di (OMISSIS) s.p.a., pronunciato il 16 aprile 2014 (dal diverso Tribunale di Ascoli Piceno), la banca (OMISSIS) aveva ricevuto l’avviso L.Fall., ex articolo 93 (in realta’ L.Fall., articolo 92) in data 3 maggio 2014, cosi’ insinuandosi al passivo il 10.6.2014; d) il ricorso in riassunzione veniva depositato in data 29 aprile 2015, cioe’ posteriormente alla dichiarazione d’interruzione (con provvedimento della corte d’appello reso all’udienza del 9 dicembre 2014) e notificato al curatore il 25 giugno 2015; e) la predetta automaticita’ interruttiva trovava luogo nella vicenda, cui si applicava il precetto della L.Fall., articolo 43, comma 3, norma processuale introdotta dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006 e comunque come tale riferibile anche a fallimenti, come quello dell'(OMISSIS), dichiarati successivamente alla riforma, posto che la disposizione s’imponeva a prescindere dal fatto che nel giudizio fosse stato parte sin dal suo sorgere il curatore o solo la societa’ poi fallita; f) non risultava essere stata specificamente contestata dalla banca la maturata conoscenza legale del fallimento di (OMISSIS) alla data dell’avviso, avendo l’appellante circoscritto l’opposizione all’eccezione della curatela ad un rilievo di “inammissibile estensione della domanda”, senza prendere meglio posizione sul punto, cosi’ potendosi sostenere che, ai sensi dell’articolo 115 c.p.c., la predetta conoscenza risultava altresi’ “nello stesso processo in cui la relativa eccezione e’ stata fatta valere”; g) era comunque esclusa la necessita’, ai fini estintivi, di una conoscenza legale, nel senso di “acquisita non in via di mero fatto”, ma necessitante di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento, “assistita da fede privilegiata”, poiche’ la banca, ricevendo l’avviso dal curatore e poi insinuandosi al passivo, era a conoscenza dell’interruzione, oltre che del processo in cui essa operava; h) di nessun rilievo, allo scopo d’invocare una costituzione del fallimento, erano le attivita’ del procuratore della societa’ (OMISSIS) espletate con la dichiarazione del relativo fallimento, trattandosi di obbligo enunciativo scaturente dal mandato e diretto solo a far valere la declaratoria di fallimento a fini interruttivi, altro essendo il soggetto-curatore;
4. la Prima Sezione civile, con ordinanza interlocutoria 12 ottobre 2020, n. 21961, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione della individuazione del dies a quo del termine di decadenza per riassumere, a cura della parte non colpita da fallimento, il processo che sia stato interrotto ai sensi della L.Fall., articolo 43, comma 3, ravvisando pronunce difformi sulla portata di una serie di eventi integranti la conoscenza, in capo alla medesima parte, dell’intervenuto fallimento, con possibile – ma non generale – superamento del contrasto, in via alternativa, ove tale certezza sia conseguita attraverso una dichiarazione giudiziale; nella medesima pronuncia il Collegio ha altresi’ sottolineato l’esigenza di una ricognizione dell’istituto ampliata, per simmetria, anche all’ipotesi, pur estranea alla fattispecie di conflitto, in cui si tratti di individuare quali atti o fatti siano idonei a concretizzare il dies a quo allorche’ la prosecuzione del giudizio investa l’iniziativa del curatore fallimentare;
5. in vista dell’udienza avanti alle Sezioni Unite, il sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:
1. Il primo motivo censura l’errata o falsa applicazione della L.Fall., articolo 43, comma 3, in relazione agli articoli 3, 24 e 111 Cost., contestando che la comunicazione dell’avviso effettuata dal curatore alla banca, nella qualita’ di creditrice, e non invece al suo difensore, integri gli estremi della conoscenza legale, da cui far decorrere i termini per la riassunzione (peraltro pari a 6 e non a 3 mesi), posto che l’istituto, in una lettura costituzionalmente corretta, implica che l’esternazione dell’evento o la sua notifica avvengano formalmente nell’ambito del processo coinvolto dall’interruzione e da riassumere, in parallelo a quanto sostenibile, a parti inverse, ove sia il curatore interessato ad analoga iniziativa di ripresa del processo;
2.con il secondo mezzo e’ invocata la violazione o falsa applicazione dell’articolo 305 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, articolo 46, comma 14, avendo errato la corte a non considerare che il termine di tre mesi presente nella nuova formulazione dell’articolo 305 cit. opera solo per i giudizi instaurati in primo grado dopo il 4 luglio 2009 e che, ai fini della tempestivita’ della riassunzione, il riferimento e’ al momento del deposito del ricorso proposto dalla parte interessata a riattivare il procedimento e non all’atto di notifica del ricorso alla curatela;
3.il terzo motivo lamenta l’errata o falsa applicazione dell’articolo 11 preleggi e dell’articolo 24 Cost., con riferimento al testo della L.Fall., articolo 43, comma 3, dolendosi la banca dell’affermazione del giudice distrettuale secondo cui la citata norma sarebbe di immediata applicazione, dunque idonea a regolamentare la discussa interruzione, nonostante il relativo giudizio civile sia stato introdotto nel 2002, dunque prima della gia’ menzionata disposizione novellatrice del 2006;
4. il quarto mezzo denuncia l’errata o falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., laddove la corte ha equivocato la condotta della banca che, non contestando il ricevimento dell’avviso del curatore, quale circostanza di fatto, ha comunque ed in realta’ avversato il significato giuridico che da essa se ne voleva trarre, senza dunque alcuna acquiescenza all’eccepita estinzione;
5.il terzo motivo assume una valenza pregiudiziale ed e’ infondato; la modifica della L.Fall., articolo 43, comma 3, trova applicazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 5 del 2006, articolo 153 a partire dal 16.7.2006, data di vigenza della piu’ parte delle relative disposizioni; invero, anche nella specie, va confermato il principio, piu’ volte espresso dagli indirizzi sezionali e come osservato altresi’ dal Procuratore generale, per cui “non si tratta di applicare le norme che regolano la procedura concorsuale, comunque avviata successivamente al 16.7.2006 e, quindi regolata dalle nuove disposizioni, quanto piuttosto di applicare ai processi civili – gia’ pendenti al 16.7.2006 – la nuova disciplina processuale introdotta dalla novella del 2006 in forza del principio generale tempus regit actum”;
6.aggiunto al testo rubricato “rapporti processuali”, il precetto era, quindi, gia’ vigente all’epoca della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento resa dal Tribunale di Ascoli Piceno il (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione e, come tale, idoneo a replicarsi con riguardo ai rapporti processuali incisi in senso interruttivo, da quel momento, a seguito dell’apertura della procedura concorsuale; la disciplina transitoria dettata dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, articolo 150 stabilisce a sua volta che i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e le domande di concordato preventivo, pendenti alla stessa entrata in vigore della riforma, sono definiti dalla legge anteriore, secondo un richiamo in realta’ restrittivamente gia’ inteso da questa Corte (Cass. 5650/2013, 27165/2016 e cosi’, da ultimo, Cass. 9370/2021), cosi’ da non permetterne un’estensione oltre la regolazione delle procedure concorsuali, convenendosi qui con la non pertinenza del predetto diritto intertemporale al fine di non affrontare la latitudine del principio dell’automatica interruzione del processo quale posto dalla L.Fall., articolo 43, comma 3;
7. tale prima conclusione appare poi utilmente aggiornabile ad un ulteriore limitato profilo del ricorso, enunciato con il terzo motivo ed in parte anticipato all’altezza del secondo, assolvendo l’illustrazione delle ragioni di fondatezza delle rispettive censure, questa volta, ad un’utile demarcazione del perimetro delle soluzioni piu’ decisivamente adottabili; una prima necessaria ricognizione temporale dei diversi eventi, qualificati come idonei al computo della decorrenza del termine per riassumere il processo interrotto per fallimento di una parte, impone infatti un censimento puntuale del regime processuale applicabile in rapporto alla riforma dell’articolo 305 c.p.c.;
8. rispetto ai fatti di causa, la compatibilita’ dell’interrogativo presuppone – in via ancora preliminare – che la regola organizzativa che presidia la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento sia la stessa gia’ individuata nella sezione II del capo VII del libro II del codice di procedura civile e appena richiamata; la risposta e’ positiva, su di essa convergendo tanto l’assenza di un regime di specialita’ resa esplicita nella legge fallimentare o dettata in singole disposizioni processuali con riguardo al fallito o ai rapporti processuali di cui sia parte, quanto la giurisprudenza costituzionale che, recependo sul punto e quale diritto vivente la ricostruzione degli indirizzi di legittimita’, non ha posto in dubbio che il fallimento continui a costituire un caso di interruzione del processo, limitandosi a registrare la ben diversa portata assunta dalla integrazione della L.Fall., articolo 43 che ora al comma 3 ne ospita solo una variante “automatica” (Corte Cost. 17/2010);
9. cio’ premesso, nella fattispecie la corte d’appello ha erroneamente computato un termine di tre anziche’ di sei mesi, ai fini del proprio giudizio sulla causa di estinzione per mancata riassunzione del processo interrotto per il fallimento di (OMISSIS); siffatta riduzione, operata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 46, comma 14, trova applicazione, ai sensi dell’articolo 58, comma 1 predetta legge, solo quanto ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore che, fissata al 4 luglio 2009, impone tuttavia di considerare quale sia il “giudizio instaurato” e percio’ determinante; secondo un orientamento fermo di questa Corte occorre in realta’ fare riferimento al giudizio di primo grado, “restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio” (Cass. 15741/2013, 19969/2015, 20102/2016, 19979/2018), poiche’ la disposizione esige che “il relativo giudizio sia stato ab initio instaurato” (Cass. 20102/2016) in epoca successiva alla citata entrata in vigore della novella;
10. il conseguente accoglimento del secondo motivo conferisce rilevanza alle attivita’ di riassunzione svolte dalla banca e al suo interesse processuale, nel coltivare in particolare, come profilo principale, il primo motivo, cosi’ giustificando a confronto il deposito in cancelleria del suo ricorso (avvenuto il 29 aprile 2015) rispetto alla dichiarazione giudiziale del fallimento di (OMISSIS) (pronunciata in causa il (OMISSIS) dalla corte); la dilazione temporale cosi’ conteggiata, interna al semestre dell’articolo 305 c.p.c. ratione temporis applicabile, permette di ipotizzare almeno l’utilita’, per la ricorrente, di una decisione che, in avvicinamento d’indagine alla questione posta dall’ordinanza interlocutoria e facendo decorrere ipoteticamente il dies a quo per la riassunzione del processo interrotto per fallimento appunto dalla sua dichiarazione giudiziale (rectius, dal momento in cui essa si doveva dare per conosciuta), sconfessi o degradi la rilevanza di altri eventi veicolanti altrimenti la medesima conoscenza;
11. come ulteriore puntualizzazione, va infine disconosciuta la significativita’ – pur concessivamente esposta nella sentenza impugnata – della piu’ tardiva notifica alla curatela dell’atto di riassunzione, avvenuta il successivo 25 giugno 2015, dato che, a seguire quella tesi, ancora una volta la parte difetterebbe d’interesse alla decisione, non potendo richiamare adempimenti esterni al citato semestre; in tema, gia’ queste Sezioni Unite avevano precisato che “verificatasi una causa d’interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata edictio actionis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall’articolo 305 c.p.c., e’ riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice” (Cass. s.u. 14854/2006), cosi’ che, una volta eseguito in modo tempestivo quell’adempimento, il tempo non svolge piu’ alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, “pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessita’ di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius”; si tratta di indirizzo costantemente ribadito nella giurisprudenza sezionale, cui va data continuita’ (Cass. 5348/2007, 6023/2007, 16016/2010, 13683/2012, 21869/2013, 6921/2019, 2526/2021); 7661/2015, 2174/2016, 819/2018.
12. cosi’ circoscritti gli ambiti di rilevanza fattuale della controversia, la questione detta dunque l’interrogativo circa la possibilita’ o meno di considerare conosciuto il fallimento di (OMISSIS), in capo alla banca, per aver essa ricevuto in proprio dal curatore l’avviso destinato ai creditori, cui e’ seguita la relativa insinuazione al passivo; ove il dies a quo per la riassunzione, ai citati fini, possa dirsi integrato dal primo evento (la comunicazione ricevuta dalla parte e su iniziativa del curatore il 3 maggio 2014) ovvero dal secondo (l’atto di partecipazione al concorso fallimentare e quale creditore ad opera della stessa banca il 10 giugno 2014) o comunque dal coordinamento di entrambi, il termine semestrale dell’articolo 305 c.p.c. non potrebbe dirsi rispettato, derivandone la tardivita’ della riassunzione, nel senso considerato, estrinsecata mediante il deposito del ricorso solo in data 29 aprile 2015; se invece si ritiene che il giudice del merito avrebbe dovuto individuare nell’emissione della dichiarazione dell’interruzione del processo (avvenuta all’udienza del (OMISSIS), dunque ivi conosciuta ex articolo 176 c.p.c., comma 2) il dies a quo del termine semestrale per la riassunzione del giudizio, attuata con il menzionato deposito del ricorso, l’estinzione non sarebbe dovuta essere dichiarata; queste Sezioni Unite ritengono condivisibile il secondo assunto, in accoglimento del primo motivo di ricorso;
13. nella Relazione governativa di accompagnamento al Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, l’introduzione del vigente comma 3 della L.Fall., articolo 43 venne illustrata esponendo che In sintonia al criterio di delega secondo cui occorre accelerare le procedure applicabili alle controversie in materia fallimentare, si dispone che l’apertura del fallimento determina l’interruzione di diritto del processo evitando cosi’ che lo stesso possa essere interrotto a distanza di tempo qualora le parti informino formalmente il giudice ex articolo 300 c.p.c.; successivamente, DL. 27 giugno 2015, n. 83, articolo 7, comma 1, lettera Ob), convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, introdusse un comma 4, per il quale Le controversie in cui e’ parte un fallimento sono trattate con priorita’. Il capo dell’ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui e’ parte un fallimento e alla loro durata, nonche’ le disposizioni adottate per la finalita’ di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne da’ atto nella relazione sull’amministrazione della giustizia; si tratta di una duplice, progressiva, operazione legislativa, volta da un lato ad attenuare, gia’ con l’automaticita’ dell’interruzione dei processi pendenti, i costi latenti del contenzioso non endoconcorsuale e cosi’, indirettamente, la durata dei fallimenti, oltre che, dall’altro lato, ad istituire regole di trattazione selettiva per tutti i processi in cui assuma la qualita’ di parte l’organo concorsuale, in un’unitaria riorganizzazione delle cause collaterali rispetto alla gestione in senso stretto del processo liquidatorio, la sola condotta in modo tendenzialmente officioso, secondo diversa e tradizionale specialita’ e in una posizione di istituzionale sbilanciamento fra le varie parti; al diritto domestico, in ormai necessaria correlazione attuativa, si affianca infine la DIRETTIVA (UE) 2019/1023 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 riguardante (oltre ai quadri di ristrutturazione preventiva, (l’esdebitazione e le interdizioni) altresi’ le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, ove all’articolo 25 lettera b) si prescrive che gli Stati membri provvedono affinche’… il trattamento delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione avvenga in modo efficiente ai fini di un espletamento in tempi rapidi delle procedure;
14. a fronte di tale contesto, che – per la sua ispirazione – non puo’ dirsi estraneo alla ricerca di un polo d’interpretazione dell’istituto in esame, lo strumento individuato e’ consistito nella assimilazione della dichiarazione di fallimento (ove essa determina l’interruzione del processo) ai comuni eventi interruttivi per i quali l’articolo 299 c.p.c., comma 1, articolo 300 c.p.c., comma 3, articolo 301 c.p.c., comma 1 sanciscono, con formula intesa equivalente, che il processo e’ interrotto, dunque con riflessi inediti nella zona in cui opera l’articolo 305 c.p.c. quanto a prosecuzione o riassunzione; si tratta di un effetto attrattivo che, avvenendo ipso iure, per omogenea lettura costituzionale (Corte Cost. 17 del 2010) e della giurisprudenza di legittimita’ (Cass. s.u. 7443 del 2008, Cass. 773/2013), rende irrilevante – ai fini della produzione della conseguenza interruttiva – la notificazione alle altre parti costituite da parte del soggetto fallito, la dichiarazione in udienza dell’intervenuto fallimento, nonche’ gli atti e i fatti previsti dall’articolo 300 c.p.c., comma 4 nel caso di fallimento del contumace; il fallimento di una parte processuale dunque, in questi termini, fuoriesce dall’ambito applicativo dell’articolo 300 c.p.c., commi 1, 2 e 4; mentre la eventuale omessa pronuncia del giudice, assumendo ai fini interruttivi natura meramente dichiarativa, e’ a sua volta improduttiva di conseguenze, cioe’ inidonea a pregiudicare gli effetti che l’interruzione sopravvenuta ha gia’ prodotto, posto che la prosecuzione ciononostante del corso del processo implica la nullita’ di tutti gli atti successivi e della sentenza, secondo la previsione regolata negli articoli 298 e 304 c.p.c. (Cass. 3459/2007, 22268/2010, 790/2018) e comunemente – finora – elevata a nullita’ relativa, soggetta alla disciplina dell’articolo 157 c.p.c., pertanto non rilevabile d’ufficio ed eccepibile solo dalla parte nel cui interesse sono poste le norme in tema di interruzione ossia dalla parte colpita dall’evento interruttivo (Cass. 12980/2002; Cass. 8641/1998; Cass. 6625/1997; Cass. 2340/1996; ed oltre Cass. 24025/2009, 17199/2016);
15. la descritta, piu’ recente, collocazione istituzionale restituisce allora attualita’ alla problematica convivenza tra l’effetto interruttivo (determinatosi automaticamente con la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento L.Fall., ex articolo 16, u.c., articolo 133 c.p.c., comma 1) e la ripresa del processo, assoggettata dall’articolo 305 c.p.c. ad un onere d’iniziativa temporalmente delimitato e condizionante, ove non assolto, il prodursi di una causa di estinzione; la correlazione tra interruzione e riassunzione o prosecuzione, a propria volta e beninteso, s’inserisce in una prospettiva funzionale che lo stesso legislatore canalizza, ma non per tutti i processi pendenti, posto che in altri la dichiarazione di fallimento si atteggia a causa di improcedibilita’, ove l’orizzonte sia la definitiva migrazione e conversione (altrettanto volontarie) della domanda di credito in una insinuazione al passivo (L.Fall., ex articoli 52, 93), con rito speciale (nonche’ regole temporali ivi dettate) avanti agli organi concorsuali e arresto dell’iter processuale rilevabile d’ufficio, anche nel giudizio di cassazione (Cass. 6196/2020, per il fallimento; Cass. 17327/2012, per l’amministrazione straordinaria; Cass. 9461/2020, per la liquidazione coatta amministrativa); potendosi pertanto affermare che solo nella prima vicenda la ripresa o la non ripresa in un termine certo e’ un risultato di sistema; il novellato L.Fall., articolo 43, comma 3, tuttavia, almeno nel testo ratione temporis applicabile, non indica con altrettale specialita’ quale sia l’evento da cui decorre il termine per detta riassunzione e dunque, finora, la ricostruzione di relativa decadenza o, rispettivamente, tempestiva attivita’ della parte, ha rinvenuto nella evoluzione di lettura dell’articolo 305 c.p.c. il pressoche’ esclusivo riferimento; il disegno di specialita’, infatti, appare essersi compiuto solo con il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che, al corrispondente comma 3 della L.Fall., articolo 143, oltre a replicare il precetto vigente, vi aggiunge una regola propria, per cui il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice;
16. appare a questo punto dirimente comprendere se gli interessi e i diritti che la scrittura costituzionale cui e’ stato sottoposto l’articolo 305 c.p.c. ha tutelato, temperando la produzione automatica dell’effetto interruttivo rispetto alla definitiva perdita della possibilita’ giuridica della riassunzione o prosecuzione del processo, siano scopertamente gli stessi cui offre protezione il cennato punto d’arrivo della specialita’ concorsuale riformata, cosi’ da individuare, tra i plurimi indirizzi censiti, soluzioni al contempo idonee a dirimere il contrasto e, per razionalita’ di riconduzione a sistema, gia’ armonizzate rispetto ad un assetto normativo destinato a compiersi quando entrera’ in vigore nella sua interezza il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e, con esso, anche il canone positivo dell’articolo 143, comma 3 CCII (allo stato, dal 1 settembre 2021);
17. va peraltro aggiunto che se un’identita’ di protezione rassicura sulla permanenza della situazione soggettiva al centro anche della disciplina riformata (apparendo, in tema, ininfluente la variazione di lemma, per esplicita opzione di continuita’ di fattispecie e sostituzione tra fallimento e liquidazione giudiziale, come voluto dall’articolo 349 CCII), l’osservazione non oltrepassa un primo gradino ricognitivo, a meno che proprio la seconda soluzione non espliciti una consapevole persistenza funzionale rispetto alla norma precedente; sul punto, almeno due indicatori permettono di aprire il confronto, posto che, per un verso e come efficacemente ricordato in dottrina, la L. 19 ottobre 2017, n. 155, articolo 2, comma 1, lettera m) nel dettare i principi di delega per la riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha attribuito al legislatore delegato la potesta’ di riformulare le disposizioni all’origine dei contrasti interpretativi, cosi’ da consentirne il superamento, in coerenza con gli stessi principi della legge delega; dall’altro lato, si anticipa, la regola fissata nell’articolo 143, comma 3 CCII non esprime un dato di assoluta novita’ enunciativa, mostrando all’evidenza di coincidere con uno degli assetti ermeneutici sedimentati presso questa Corte e, in cio’, limitandosi a selezionare un’interpretazione possibile, tra le piu’, finora seguite, dunque ed obiettivamente delimitando la portata dell’istituto e pertanto, per quel che qui rileva, non assumendo una radicale natura anche legislativamente innovativa; a tale versante si puo’ attribuire rilievo, nonostante il parziale differimento di vigenza del CCII, apparendo l’opzione positiva prescelta gia’ oggi idonea ad indicare una complessiva linea di condivisibile semplificazione ermeneutica;
18. per altro verso, sono infatti le stesse Sezioni Unite ad aver chiarito che il codice della crisi e dell’insolvenza “e’ testo in generale non applicabile – per scelta del legislatore – alle procedure… aperte anteriormente alla sua entrata in vigore (articolo 390, comma 1 C.c.i.i.), e la pretesa di rinvenire in esso norme destinate a rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare potrebbe essere ammessa se (e solo se) si potesse configurare – nello specifico segmento – un ambito di continuita’ tra il regime vigente e quello futuro” (Cass. s.u. 12476/2020); orbene, un primo esempio, applicativo del citato canone, si e’ avuto nella piu’ recente vicenda affrontata da Cass. s.u. 8504/2021, la quale – in tema di trattamento obbligatorio dei debiti tributari in un accordo di ristrutturazione L.Fall., ex articolo 182bis – ha sperimentato di dover “stabilire in via di comparazione se vi e’ o meno “continuita’” tra le disposizioni legislative direttamente applicabili e quelle che lo saranno ai giudizi instaurati successivamente al 4 dicembre 2020″, data di entrata in vigore, con il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, articolo 3 (conv. nella L. 27 novembre 2020, n. 159), di una novella modificatrice anche degli attuali L.Fall., articoli 180, 182bis e 1822ter, che nella sostanza ha anticipato, dunque con positivo riscontro, le disposizioni corrispondenti del CCII (articolo 48), mentre la fattispecie decisa rifletteva una disciplina parimenti ripresa in altra disposizione del CCII (articolo 63), conseguendone la capacita’ della “nuova disciplina” di essere “utilmente impiegata come elemento di valutazione ermeneutica della prima”; per converso, nella Relazione illustrativa al CCII, sullo specifico punto si ribadisce che, per consentire al curatore di costituirsi nei giudizi che hanno ad oggetto rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione, l’apertura della stessa comporta di diritto l’interruzione automatica del processo – ed e’ il principio riflesso anche nell’attuale L.Fall., articolo 43, comma 3 – ma per assicurare il diritto di difesa delle parti (formula letteralmente non ristretta al solo curatore), il termine della riassunzione decorre dal momento in cui il giudice dichiara l’avvenuta interruzione;
19. che non si tratti di reversione al regime anteriore alla riforma del Decreto Legislativo n. 5 del 2006, come e’ stato notato anche dal Procuratore generale, e’ constatazione condivisa con la tesi – riportata dalla dottrina – per cui esigere la declaratoria giudiziale dell’interruzione “perche’ scatti l’onere di riassunzione del processo non significa affatto ripristinare il regime in base al quale l’interruzione non era automatica”, preso atto che il giudice puo’ addivenire alla dichiarazione di interruzione del procedimento per il solo fatto di essere venuto a conoscenza della sopravvenuta procedura fallimentare e a prescindere da una canalizzazione di quella conoscenza siccome riferibile ad un’iniziativa del difensore del fallito, con le formalizzate dichiarazioni di cui all’articolo 300 c.p.c., comma 1; il superamento, con il Decreto Legislativo n. 5 del 2006, della indispensabile informazione data formalmente dalle parti al giudice circa la dichiarazione di fallimento significa infatti fondamentalmente una duplice emancipazione, sia dagli eventi partecipativi rigidi dell’articolo 300 c.p.c., sia da un implicito limite dichiarativo gravante sul giudice stesso; si puo’ allora qui aggiungere che la temuta “vanificazione” del principio di automaticita’ (quale paventata da Cass. 31010/2018, 16887/2018) ricorrerebbe solo ove il ruolo assegnato alla dichiarazione giudiziale si esaurisse nel riconsegnare al mero discrezionale impulso delle parti (rectius dei difensori) l’intera operativita’ dell’istituto, segnatamente ai fini di provocare l’attualita’ dell’onere di riassunzione, conseguenza che invece una attribuzione diretta ma concorrente al giudice della duplice prerogativa, di dichiarazione e altresi’ di disporre la relativa comunicazione, puo’ efficacemente scongiurare; proprio il codice della crisi, dunque, giustappone la scelta della dichiarazione giudiziale (per far decorrere il termine della riassunzione) al principio esplicito dell’effetto interruttivo (ancora automatico), non chiarendo tuttavia – nella sua lettera – se l’opzione sia limitata ad alcuni soggetti solamente, come si potrebbe evincere dal riferimento alla riassunzione (e non anche alla prosecuzione) e cosi’ delimitando la previsione della decorrenza del termine, almeno nella sua formula espressa, alla sola altra parte (secondo la locuzione dell’articolo 303 c.p.c.), cioe’ a quella non colpita da fallimento e pero’ gia’ tale nel processo interrotto; resterebbe allora, per questa tesi, tutto da costruire il coinvolgimento del medesimo effetto di decorrenza in capo al curatore, che ha tuttavia necessita’ di conoscere non tanto l’insorgenza fenomenica dell’evento, ma la sua portata interruttiva su un dato processo; la ipotizzata demarcazione, a dispetto dell’apparente maggiore incongruenza applicativa a tale figura dell’istituto della prosecuzione (cui ha riguardo l’articolo 302 c.p.c. e non fa riferimento testuale l’articolo 143, comma 2 CCII), pone tuttavia in crisi la pur enunciata valenza generale della idoneita’ della dichiarazione giudiziale a fungere da dies a quo, confliggendo con il chiaro proposito riformatore che, nonostante la metonimia descrittiva dei vari interessati, e come visto, mostra di voler assicurare al curatore un consapevole ingresso nei processi pendenti, ma al contempo finalizza l’intera novella ad evitare una piu’ generale ed indistinta estinzione misteriosa o silenziosa per tutte le parti (per assicurare il diritto di difesa delle parti, secondo la citata Relazione); la regola riformata, dunque, effettivamente opera in termini generali solo ove, in realta’, la pronuncia dichiarativa sia formalmente partecipata altresi’ al curatore, perche’ resa in un’udienza cui egli abbia presenziato ovvero gli sia stata comunicata o notificata come atto autonomo, cosi’ combinandosi, per mera tecnica aggregativa, l’osservanza dei principi di necessaria conoscenza, descritti nel lungo percorso di costituzionalizzazione dell’articolo 305 c.p.c. e in piu’ completo coordinamento con la novella; l’alternativa a tale doppia estensione, su cui si ritornera’, e’ quella di ipotizzare sin d’ora la perpetuazione di un sistema ancora piu’ asimmetrico, nel quale il CCII avrebbe semplificato e ricondotto ad unico evento il dies a quo (la dichiarazione giudiziale d’interruzione del processo), ma solo per la parte non colpita dal fallimento, trascinando in un doppio canale, senza alcuna norma solutoria del conflitto interpretativo o anche solo elettiva di un’interpretazione tra le piu’ del diritto giurisprudenziale ante riforma, tutti gli indirizzi conviventi sotto l’egida della necessaria conoscenza anche per il curatore, quali migrati in blocco nel medesimo nuovo istituto, dunque riformato solo parzialmente;
20. prima di riprendere la questione, va ancora osservato che un riordino organizzativo delle procedure concorsuali all’insegna di una strutturale e potenziata comunicazione telematica degli atti del procedimento e di un’interfaccia altrettanto costante con un ampliato plesso delle pubbliche amministrazioni, con i relativi registri e banche dati (come ad esempio previsto per il procedimento di apertura dall’articolo 42 CCII, per gli accessi del curatore dall’articolo 49, comma 3 lettera f) CCII, con il richiamo agli attuali articoli 155quater, 155quinquies e 155sexies disp. att. c.p.c. in tema di ricerca di dati, beni, rapporti ed informazioni), rende molto piu’ realistica la seconda, unitaria, opzione prospettata, ove si consideri che la notizia del fallimento (o della futura liquidazione giudiziale) in tanto porta a sistema il suo principale effetto di opponibilita’ verso l’insolvente e i terzi (a seguito degli eventi di pubblicazione della L.Fall., articolo 17, replicati nell’articolo 49 CCII), in quanto esso si completi secondo efficienti relazioni di cooperazione informativa anche con riguardo ai processi pendenti, che costituiscono, nella considerazione patrimoniale, una variante dei relativi rapporti, come esemplificato nell’esordio dell’articolo 43, comma 1 (ripetuto nell’omologo articolo 143, comma 1 CCII); la stessa Direttiva (UE) 2019/1023 prevede, all’articolo 28 ed in tema di Uso di mezzi di comunicazione elettronici, che gli Stati provvedono affinche’, nelle procedure d’insolvenza, le parti coinvolte, i professionisti e le autorita’ giudiziarie o amministrative possano eseguire attraverso mezzi di comunicazione elettronica, anche nelle situazioni transfrontaliere, almeno alcune azioni tra cui l’insinuazione al passivo, la presentazione dei piani di ristrutturazione o di rimborso, le notifiche ai creditori, le contestazioni e impugnazioni, giustificando un profilo di doverosita’ nell’impiego di tali mezzi, raccordato agli obiettivi della trasparenza, rapidita’, efficienza di gestione e semplificazione dei rapporti fra i soggetti interessati; il diritto Eurounitario, per questi principi e in quanto sovraordinato al diritto interno, comporta invero ai sensi dell’articolo 288, comma 3 TFUE, l’obbligo generale per gli Stati membri di astenersi dall’adottare misure che possano compromettere il risultato prescritto da una direttiva; cio’ persuade a riconoscere che, se e’ pur ribadito che la dichiarazione giudiziale dell’interruzione del processo, per fallimento di una parte, non ha valore costitutivo ai predetti fini e pero’ la si vuol comunque elevare a concorrente strumento legale di formazione della conoscenza dell’evento interruttivo in modo certo, generale e reciproco, la relativa pronuncia ben potrebbe costituire il dies a quo per computare l’identico termine perentorio, invero riunificato all’articolo 305 c.p.c., da rispettare tanto per la riassunzione come per la prosecuzione, atteggiandosi solo la formalita’ della sua partecipazione alle modalita’ diverse che siano indispensabili per perfezionare la rispettiva fattispecie cognitiva; per il curatore, allora, anche la dichiarazione da parte del giudice della avvenuta interruzione potrebbe segnare l’evento da cui computare il predetto termine, beninteso a patto che il provvedimento gli sia comunicato con modalita’ di almeno equivalente certezza attestativa, pari cioe’ a come la stessa pronuncia diviene conosciuta dall’altra parte nel processo e percio’ ricorrendo ad un’iniziativa formale di notificazione a cura di chi abbia interesse a far consumare il prima possibile il termine ovvero di comunicazione dallo stesso ufficio giudiziario (e salvi i casi in cui il curatore sia presente all’udienza della pronuncia); in questa seconda eventualita’ l’iniziativa corrisponde – per quanto detto – sia alla ratio acceleratoria e comunque di priorita’ di trattazione immanente alla riforma del CCII (e gia’ anticipata negli interventi legislativi del 2006 e 2015 sulla L.Fall., articolo 43), sia al canone di rapidita’ di cui si gioverebbero le procedure d’insolvenza (come voluto dalla Direttiva (UE) 2019/1023), sia ad un’esplicitazione della direzione dei procedimenti che va orientata all’insegna della proficuita’ delle prestazioni giurisdizionali pubbliche (articolo 127 c.p.c.), che risulterebbe contraddetta dalla consapevole inutilizzabilita’ delle stesse (come sarebbe per la nullita’ degli atti sopravanzati nonostante la causa d’interruzione, ex articoli 304-298 c.p.c.), nonche’ al piu’ sollecito svolgimento del procedimento (articolo 175 c.p.c.), secondo canoni (ripresi anche per il giudizio di appello, ex articolo 359 c.p.c.) di ragionevole durata altresi’ all’insegna del precetto di cui all’articolo 111 Cost.; in tal modo, il parametro della conoscenza del fallimento quale causa interruttiva ai sensi della L.Fall., articolo 43 si salda, simmetricamente per curatore e parte che non ne sia colpita, proprio al processo inciso dall’interruzione stessa, derivando dalla pronuncia dichiarativa del giudice l’identica certezza del nesso tra l’evento e i suoi effetti, per scongiurare i quali il soggetto interessato dovra’ attivare un equivalente strumento antagonistico, la prosecuzione o la riassunzione; la descritta lettura semplifica altresi’ gli interrogativi sulle forme legali idonee ad integrare la conoscenza dell’avvenuta interruzione, evitando la rincorsa ad un catalogo empirico non agevolmente prevedibile laddove l’accento, come riscontrato nella giurisprudenza di legittimita’, pone inevitabilmente in luce i limiti di una generale capacita’ del difensore a veicolare la notizia del fallimento connessa a processo per il quale non abbia investitura, del curatore stesso ad interloquire in modo diretto con la parte non fallita e non invece con il suo difensore, nonche’ di tutti gli atti diversi meramente indizianti di una conoscibilita’ presumibile del fallimento, ma non altrettanto certa della sua portata interruttiva su un dato procedimento; d’altronde, si annota, in tema di sospensione o interruzione del processo amministrativo, lo stesso Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, articolo 79 nel rinviare alla disciplina del codice di procedura civile, alla disposizione seguente formalizza, a proposito della riassunzione, che essa avviene, a cura della parte piu’ diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione (articolo 80, comma 3), importando le forme degli atti partecipativi del codice di rito, definendo cioe’ i modi con cui e’ declinata la conoscenza stessa e cosi’ dettagliandone i bisogni di certezza;
21. la conservazione di compatibilita’ costituzionale dell’articolo 305 c.p.c. e poi della L.Fall., articolo 43 illustra pienamente il valore del diritto di difesa tutelato e che si declina nella necessaria conoscenza che le parti del processo debbono avere della causa d’interruzione, anche quando essa operi quale effetto automatico; la Corte costituzionale, investita della questione di legittimita’ dell’articolo 305 c.p.c., in relazione ai parametri degli articoli 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui fa decorrere dalla interruzione del processo per l’apertura del fallimento, anziche’ dalla data di effettiva conoscenza dell’evento interruttivo, il termine per la riassunzione ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita e dai soggetti che hanno partecipato al procedimento per la dichiarazione di fallimento, con sentenza interpretativa di rigetto n. 17 del 2010 ha dato continuita’ ai principi espressi nel dichiarare l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 305 c.p.c. in relazione alle ipotesi di interruzione ipso iure previste dagli articoli 299, 300 comma 3, 301 c.p.c. (Corte Cost. 139 del 1967, per l’interruzione nei casi dell’articolo 301 c.p.c., morte o impedimento del procuratore; Corte Cost. 159 del 1971, per l’interruzione di cui all’articolo 299 c.p.c. e articolo 300 c.p.c., comma 3, parte costituita personalmente); in particolare, la pronuncia ha ricostruito la disciplina dell’interruzione quale ispirata alla “esigenza primaria di tutelare la parte colpita dall’evento” ed altresi’ “la parte cui il fatto interruttivo non si riferisce”, dando atto del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimita’ che ne era seguito, per cui il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non gia’ dal giorno in cui si e’ verificato l’evento interruttivo, bensi’ da quello in cui di tale evento abbia avuto conoscenza “in forma legale” la parte interessata alla riassunzione, con la conseguenza che il relativo dies a quo “puo’ ben essere diverso per una parte rispetto all’altra” ed ascrivendo, come detto, il caso del novellato L.Fall., articolo 43, comma 3 ad una nuova ipotesi di “interruzione automatica del processo”; tale effetto segnerebbe pertanto la differenza rispetto al regime previgente, in cui il medesimo risultato derivava dalla dichiarazione in giudizio o dalla notificazione dell’evento interruttivo ad opera del procuratore costituito della parte; non avendo pero’ la disposizione modificatrice previsto nulla per la riassunzione, la Corte ha soggiunto che “al riguardo continua a trovare applicazione l’articolo 305 c.p.c., nel testo risultante a seguito delle ricordate pronunzie” e del “principio di diritto che sulla base di esse si e’ consolidato”, riconoscendosi la identita’ di ratio e posizione processuale delle parti interessate rispetto alle altre ipotesi di interruzione automatica;
22. la presa di conoscenza “in forma legale” dell’evento interruttivo automatico costituisce dunque il fatto cui ancorare il dies a quo del termine per la riassunzione o prosecuzione del processo, ma e’ anche il punto d’approdo di una prudente, quanto significativa, evoluzione concettuale e linguistica dell’impianto argomentativo costituzionale (cui mostra di rinviare anche Corte Cost. n. 261 del 2010, laddove, in identica fattispecie, ribadisce il convincimento della “interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 305 c.p.c. alla luce delle sentenze citate”); nelle precedenti decisioni d’incostituzionalita’ (quelle menzionate sull’articolo 305 c.p.c.; sulla sospensione, Corte Cost. n. 34 del 1970; per la riassunzione del procedimento per le pensioni di guerra, Corte Cost. n. 36 del 1976) la Corte costituzionale aveva operato le rispettive espunzioni additivamente introducendo il piu’ semplice e generale criterio della “conoscenza”; la precisazione effettuata con la sentenza n. 17 del 2010 contiene, nella consapevolezza del formante giurisprudenziale nel frattempo consolidato, un complessivo giudizio della sua coerenza costituzionale laddove, in apparente distanza da un principio di assoluta liberta’ delle forme, i giudici abbiano elevato a paradigma un requisito che armonizzi l’effettivita’ della conoscenza con un suo grado di declinazione processuale rappresentativa e piu’ formale, questo potendosi intendere per conoscenza acquisita “in forma legale”;
23. l’analisi della giurisprudenza di legittimita’, necessariamente di tipo casistico quale scaturente dal piu’ aperto quadro sostanziale introdotto dalle pronunce di costituzionalita’, censisce tuttavia, accanto al difetto del riferimento piu’ specifico ad un unico strumento idoneo a produrre la citata conoscenza (diversamente dalla formula piu’ ristretta del codice del processo amministrativo), una non univoca definizione delle relative forme di produzione in capo alle varie parti del processo interrotto, nell’intendere la “parte” (se il soggetto che sta in giudizio o il suo avvocato), nel fissare eventuali fatti significativi, sostitutivi di quelle forme, da cui desumere con ragionevole certezza quella conoscenza e se quelle “forme di produzione” e quei “fatti significativi” debbano necessariamente realizzarsi nell’ambito del processo interrotto o possano, viceversa, rinvenirsi anche all’esterno del perimetro di quel processo;
24. un primo indirizzo ha preso le mosse, nella selezione dei mezzi d’informazione idonei a conseguire l’effetto conoscitivo, dalla necessita’ di concretizzare l’espressione della conoscenza legale, riversando in essa il momento in cui la parte interessata alla riattivazione del processo ex articolo 305 c.p.c. abbia avuto l’informazione dell’evento interruttivo automatico, con modalita’ tali da essere documentabile e rilevante ai fini processuali, cioe’ una “dichiarazione, notificazione o certificazione, non essendo sufficiente la conoscenza aliunde acquisita” (in caso di dichiarazione del procuratore dell’attore circa la morte del procuratore del convenuto, Cass. 3085/2010), ma negando che il citato valore fidefaciente possa provenire personalmente da un atto della parte (Cass. 4851/2012) ovvero sia idoneo a determinare in capo alla curatela la conoscenza legale dell’evento interruttivo l’invio alla stessa da parte del creditore (appellato nel giudizio interrotto) dell’istanza di ammissione al passivo (vantando il credito stabilito nella sentenza di primo grado impugnata nel frattempo dal fallito, Cass. 6331/2013), pur con l’affermazione che la dichiarazione d’udienza dell’evento interruttivo ad opera del procuratore della parte non fallita sarebbe invece stata idonea ad integrare la conoscenza legale, poiche’ destinata al difensore del curatore che l’avrebbe dovuta rendere nota al curatore; sul punto, va in realta’ osservato che proprio la L.Fall., articolo 43, comma 3, per tutelare pienamente l’autonomia del fallimento e gli interessi dei creditori concorsuali, ha posto fine al dubbio sull’ultrattivita’ del mandato del difensore del soggetto fallito (Cass. 4795/2020) e con essa anche di qualsiasi obbligo giuridico derivante dal mandato difensivo conferito dal soggetto gia’ in bonis, compreso quello di informare la curatela della pendenza del processo in corso al fine di consentirle di riattivarlo;
25. il consolidamento della tesi piu’ restrittiva della conoscenza legale e’ dunque pervenuto a fissarne il perimetro nella conoscenza formalmente conseguita dalle parti in causa all’interno del processo con le modalita’ previste dall’articolo 300 c.p.c., vale a dire la dichiarazione del procuratore in udienza, la notifica al procuratore costituito ex articolo 170 c.p.c., la certificazione dell’ufficiale giudiziario, non avendo alcuna rilevanza l’eventuale conoscenza dell’evento interruttivo di fatto acquisita aliunde, essendo la notificazione personale alla parte utilizzabile nei soli casi in cui si tratti di notiziare dell’evento interruttivo automatico la parte rimasta priva di procuratore (cosi’ non operando la raccomandata inviata dal curatore alla controparte del giudizio d’impugnazione, invece che al relativo procuratore, Cass. 13334/2013); sulla stessa scia, e’ stato pero’ affermato, con riguardo alla legittimazione suppletiva o sussidiaria riconosciuta al fallito “volta a sopperire alla carenza d’iniziativa degli organi fallimentari e finalizzata al conseguimento di una pronuncia inopponibile alla massa, ma valida ed efficace una volta conclusa la procedura concorsuale”, che il relativo onere di conoscenza legale in capo alla societa’ fallita risulta soddisfatto se vi sia stata prova dell’avvenuta notificazione ad essa della sentenza dichiarativa di fallimento, idonea a determinare la decorrenza del termine per la riassunzione, “indipendentemente dalla circostanza che il curatore… sia stato informato soltanto successivamente della pendenza del giudizio” (Cass. 17944/2020);
25. un secondo indirizzo, attenuativo della rigidita’ tipizzata delle forme processuali intese come mezzi idonei a provocare, in capo al soggetto interessato alla riassunzione o prosecuzione del processo, la conoscenza dell’apertura del fallimento quale evento interruttivo automatico, risulta espresso nelle pronunce che impongono la necessaria e pero’ ancora legale conoscenza anche dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo e’ in concreto destinato ad operare (Cass. 1879/2014), cosi’ non bastando l’acquisizione della notizia ricevuta dal patrocinatore officiato dal giudice delegato (per quanto di fatto conseguita, ma non per atto di fede privilegiata, Cass. 27165/2016);
26. un terzo orientamento ha tematizzato la decisivita’ dell’ordinanza d’interruzione pronunciata in udienza, ascrivendole la portata di mezzo di conoscenza legale (Cass. 3782/2015), dovendosi pero’ osservare che si tratta di una qualita’ strettamente dipendente non dalla mera pronuncia ma dalla correlazione che sia operata tra il riferimento alla dichiarazione di fallimento e il suo pervenire nella sfera di conoscenza del curatore; e’ vero che la pronuncia in udienza della citata ordinanza dovrebbe essere considerata conosciuta dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi, mentre se pronunciata fuori udienza verrebbe comunicata a cura del cancelliere (articolo 176 c.p.c., comma 2), ma nel caso in cui la curatela sia interessata a proseguire un giudizio interrotto, essa non potrebbe di per se’ essere considerata legalmente a conoscenza della rilevanza dell’evento interruttivo nel processo in cui sia dichiarata l’interruzione (e dunque della necessita’ di proseguirlo nel termine perentorio ex articolo 305 c.p.c. per evitarne l’estinzione), in quanto formalmente non risulta parte del processo interrotto, diventando tale solo dopo la riattivazione di esso a cura della parte interessata ovvero, ai fini dell’indagato dies a quo, assumendo rilevanza la predetta comunicazione dell’ufficio stesso; va pero’ aggiunto che nel frattempo il principio si e’ meglio coalizzato attorno ad un nucleo di decisioni per le quali con chiarezza la parte non fallita non e’ tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore “indipendentemente dal fatto che l’interruzione sia stata o meno dichiarata” (Cass. 5288/2017, 4519/2018, 7547/2018, 9016/2018, 10696/2019, 4795/2020);
27. una quarta serie di casi, dando coerenza simmetrica alla esigenza della duplice conoscenza in capo al curatore dell’evento interruttivo e del processo su cui esso incide, ha replicato il principio anche per la parte sulla quale non abbia inciso il fallimento, cosi’ non essendo sufficiente che un patrocinatore di questa ne sia investito, occorrendo invece, perche’ si abbia carattere legale della conoscenza, che essa abbia riguardo proprio allo specifico processo interrotto (Cass. 12890/2020) e dunque attingendo il procuratore la cui conoscenza dell’evento interruttivo (dichiarazione di fallimento dell’altra parte) rileva ai fini della decorrenza del termine di riassunzione del processo quale difensore della parte nell’ambito del processo interrotto, non anche quel diverso procuratore che la difende nell’ambito di un distinto contenzioso (Cass. 6398/2018; in un caso di PEC del curatore all’avvocato del creditore istante, parte del giudizio interrotto Cass. 2658/2019);
28. un altro quinto indirizzo, indulgendo verso una nozione di effettivita’, ha a sua volta affermato che la conoscenza legale della dichiarazione di fallimento, anche come fatto extraprocessuale, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione del processo, puo’ radicarsi in capo alla parte personalmente e non in capo al suo procuratore (Cass. 21325/2018, 15996/2019); nello stesso filone, Cass. 31010/2018 ha conferito rilievo alla comunicazione effettuata L.Fall., ex articolo 92 dal curatore, cioe’ l’avviso di apertura del concorso e l’avviso a presentare la domanda di insinuazione al passivo, se inviata al procuratore che difende la parte nel processo interrotto e vi sia riferimento specifico alla lite pendente, documentando la legittimazione del soggetto alla comunicazione mediante copia autentica della sentenza di fallimento; a sua volta, Cass. 9578/2018 ha elevato la comunicazione inviata via PEC al curatore contenente una domanda di ammissione al passivo, con tutti i riferimenti utili per individuare il giudizio pendente interrotto, siccome pienamente idonea a determinare la conoscenza legale di tale giudizio in capo al curatore (cosi’ anche Cass. 17535/2020, in caso di riassunzione eccedente i tre mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione al passivo, benche’ entro tre mesi dalla dichiarata interruzione del giudizio ex articolo 645 c.p.c.);
29. va pertanto constatata la obiettiva difficolta’ di ricondurre ad unitaria formula la conoscenza legale, cosi’ da individuare ex ante gli atti partecipativi del fallimento e del suo effetto interruttivo, come si evince dalla ritenuta non idoneita’ a far decorrere il termine per la riassunzione in capo ad un debitore (che aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo) della dichiarazione fatta dal difensore di una parte, terza chiamata in causa, con la quale si dava atto dell’intervenuto fallimento del creditore opposto, dichiarazione corredata dal deposito dell’avviso di cui alla L.Fall., articolo 92, inviato alla terza chiamata in causa dal curatore del fallimento, e dal provvedimento di ammissione al passivo (Cass. 16887/2018); mentre conferma la ricordata aspirazione alla simmetria Cass. 33157/2019 per la quale la conoscenza del fallimento di una parte che il procuratore di altra parte, non colpita dall’evento interruttivo, abbia acquisito in un determinato giudizio non e’ idonea a far decorrere il termine per la riassunzione di altra causa, ancorche’ le parti siano assistite, in entrambi i processi, dagli stessi procuratori;
30. dal confronto della disciplina interruttiva, non automatica, del processo per morte o perdita della capacita’ della parte costituita o del contumace per ragioni diverse dal fallimento, secondo la regolazione dell’articolo 300 c.p.c. ai commi 1, 2 e 4, rispetto all’interruzione automatica, come avviene con il fallimento, si ricava peraltro che, nella prima, ricorre un tradizionale rigore, trattandosi di atti che hanno effetti costitutivi e si pongono all’interno della fattispecie interruttiva, tendenzialmente escludendo la rilevanza di atti diversi da quelli tipici, cosi’ che la dichiarazione di volonta’ e non di scienza, resa in udienza o notificata, deve essere certa, esprimendo la volonta’ che il giudizio sia interrotto;
nella seconda vicenda, invece, per i casi di interruzione ipso jure, le forme di produzione della conoscenza dell’evento interruttivo, in capo alla parte interessata a riassumere o proseguire il giudizio, non risultano, in generale, predeterminate dalla legge processuale e si pongono all’esterno degli elementi costitutivi della fattispecie interruttiva, esse non avendo natura negoziale, bensi’ risolvendosi in atti partecipativi, i quali, non determinando ex se l’effetto interruttivo, solo consentono di individuare il dies a quo del termine perentorio di riassunzione o prosecuzione del giudizio;
31. va allora stabilito se, tra gli indirizzi richiamati, ricorra un peculiare sforzo di tipizzazione delle forme di conoscenza partecipative che, per quanto non generalizzato, sia in grado evidente di assolvere alle esigenze di difesa sottese al descritto percorso di costituzionalizzazione della norma processualcivilistica, interpretando in senso funzionale l’accento progressivamente assunto dalla connotazione quale legale della conoscenza voluta; trattandosi di terminologia presente nelle pronunce della Corte costituzionale ricognitive proprio degli indirizzi di legittimita’ che si sono sviluppati a seguito delle prime, la formula va a sua volta recepita nel significato che traspare dalle decisioni di questa Corte, ove e’ ampiamente riconoscibile, accanto al valore della effettivita’ della conoscenza dell’evento interruttivo comunque conseguita, l’attenzione a valorizzarne prima ancora forme di produzione ex ante idonee a documentare in modo certo ovvero attendibile (cioe’ con il massimo livello di fidefacienza) il relativo contenuto, compendiando (cosi’ da abbracciare – per quanto qui rilevante – sia la posizione della parte non colpita da fallimento che il curatore) il contesto processuale in cui l’evento interruttivo opera e non solo l’evento in se’, cioe’ la mera dichiarazione di fallimento; tale ricerca conduce ad individuare nel terzo indirizzo, che collega l’onere di riassunzione o prosecuzione del processo interrotto alla dichiarazione giudiziale d’interruzione per intervenuto fallimento della parte, le piu’ congrue forme di produzione della conoscenza, in correlazione con gli istituti partecipativi di tale atto, esprimendo piena sintonia con la precisa scelta di certezza e garanzia per la difesa di tutte le parti del processo, attuali o potenziali, gia’ descritta con riguardo all’articolo 143, comma 3 CCII;
32. ovviamente la selezione dell’indirizzo interpretativo a composizione del rilevato contrasto non e’ arbitrabile in ragione della sua idoneita’ semplificatrice, pur dovendosi dare atto che proprio dalla rassegna degli orientamenti riassunti si ricava che il curatore, per essere messo nelle condizioni di poter difendersi nel giudizio interrotto, ha solo la necessita’ di conoscere quali siano i processi pendenti di cui e’ parte il fallito, e solo del fornire questa informazione, qualora il curatore non la riceva in occasione del compimento o della ricezione di atti inerenti al suo ufficio, occorrerebbe – in thesi – onerare la parte del giudizio interrotto, non colpita dall’evento interruttivo, interessata a provocare la decorrenza del termine per la prosecuzione nei confronti del curatore medesimo; ne consegue che la posizione della parte (di regola, con il suo difensore) non colpita dall’evento interruttivo automatico e quella del curatore del fallimento sono solo parzialmente simmetriche, poiche’ la prima necessita di sapere essenzialmente, seppure in un contesto di garanzia procedimentale attinente al processo pendente, che una delle altre parti del giudizio e’ stata dichiarata fallita, mentre il secondo ha bisogno di sapere quali siano i giudizi di cui e’ parte il soggetto fallito;
33. a tali bisogni corrisponde allora, secondo una prima alternativa metodologica, la constatazione che, almeno nel regime vigente, lfa L.Fall., articolo 43, comma 3, in una attrazione non solo funzionale ma anche di intera disciplina nell’alveo dell’articolo 305 c.p.c., resterebbe irrimediabilmente consegnato ad una ricognizione aperta a forme di produzione della conoscenza tanto atipiche come suscettibili di integrarsi in formule combinatorie in cui l’effettivita’ e’ mediata dal valore partecipativo assegnabile ad alcuni atti del processo e pero’ anche ad attivita’ di notiziazione provenienti da soggetti qualificati pubblicisticamente quali piu’ o meno fidefacienti ovvero ancora ad eventi o condotte riconducibili alla stessa parte non colpita da fallimento o al curatore, in un’integrazione extraprocessuale accentuata della conoscenza presupposta; la tesi sottostante, qui riunificata in un punto di sintesi e anche ad accantonare in via provvisoria le sue ramificazioni, non dovrebbe allora nemmeno essere predicabile di classificato contrasto, poiche’ – a volerla riproporre – si limiterebbe a dare conto di un regime plurale, con devoluzione aperta dei parametri di riscontro, in prospettiva della documentalita’ processuale o non della conoscenza ovvero della sua inferenza anche da altri fattori, con uno spostamento netto sul terreno della prova, salvo selezionare in questa sede una piu’ univoca modalita’ partecipativa dell’evento; il limite intrinseco di questa prima alternativa, in realta’, e’ proprio la ricchezza delle sue fattispecie, ciascuna delle quali restituisce un segmento che avvicina al risultato effettuale della conoscenza, dividendosi tuttavia nella casistica, continuamente scossa dall’efficacia raggiunta nel singolo caso dalla rappresentazione conseguita in capo alla parte dell’evento-fallimento e del suo collegamento ad un determinato processo, lasciando sullo sfondo – per non contraddire l’automaticita’ dell’effetto interruttivo – il dar conto dell’essersi gia’ prodotta la interruzione stessa, conseguenza voluta dalla legge, percio’ ritenendo non indispensabile veicolarla quale specifico oggetto di conoscenza; ed infatti la dialettica fra i vari rami di questo indirizzo prende le mosse dall’assicurazione di valore fidefaciente agli atti partecipativi, quali la dichiarazione resa in udienza dall’avvocato del soggetto dichiarato fallito o la notificazione dal medesimo effettuata nei confronti delle controparti ex articolo 170 c.p.c., comma 1, 2 e 3, avente ad oggetto l’evento interruttivo, la certificazione dell’intervenuta dichiarazione di fallimento da parte dell’ufficiale giudiziario contenuta nella relazione di notificazione di uno degli atti di cui all’articolo 292 c.p.c. e poi, dopo la modifica dell’articolo 300 c.p.c., comma 4 (con la L. n. 69 del 2009, articolo 46, comma 13), anche la dichiarazione, resa in udienza e pero’ documentata, avente per oggetto la pronuncia di fallimento con valore per le altre parti non colpite; tuttavia proprio la formula non tipizzabile della conoscenza legale non limita le forme di produzione ai citati atti, tradizionalmente costitutivi dell’effetto interruttivo previsto dall’articolo 300 c.p.c. e qui usati per una piu’ ristretta finalita’, cosi’ giustificandosi l’allargamento, inevitabilmente ed appunto funzionale, ad una estensione di idoneita’ ampliata ad ogni atto formale e documentabile in sede processuale dalla parte interessata ad eccepire l’estinzione del giudizio, in grado di trasmettere in modo attendibile alla parte interessata alla riassunzione o prosecuzione dello stesso l’informazione della verificazione dell’evento interruttivo (dichiarazione di fallimento) o di qualsiasi altro fatto che presuppone necessariamente l’avvenuta verificazione di quell’evento; cosi’ come l’estensione raggiunge ogni atto formale e documentabile in sede processuale da chi eccepisca l’estinzione del giudizio, proveniente dalla parte interessata alla riassunzione o prosecuzione, dal quale emerga con evidenza che quest’ultima, a partire dal compimento di quell’atto, era a conoscenza della dichiarazione di fallimento; la modifica della L.Fall., articolo 43, comma 3, tuttavia, rendendo inopponibile al curatore ogni atto processuale compiuto dopo la dichiarazione di fallimento della parte insolvente, rende inidonei di per se’ soli gli atti a struttura partecipativa di cui all’articolo 300 c.p.c., a determinare la conoscenza dell’onere di prosecuzione del giudizio interrotto, anche se posti in essere dalla parte dichiarata fallita, poiche’ il curatore e’ terzo rispetto al processo, oltre che soggetto diverso rispetto al dichiarato insolvente, ne’ sopravvive – per i medesimi effetti e come visto – il mandato professionale ove il fallito si sia costituito in giudizio, potendosi predicare il citato canone dell’automatica interruzione prevalente rispetto ad un’astratta ultrattivita’ del mandato dell’articolo 1728 c.c., comma 1, non sussistendo alcun obbligo comunicativo con un soggetto privo di incarico professionale riferibile all’organo della procedura;
34. ne deriva, per l’assolvimento dei bisogni del curatore e come premesso, che nel riassunto ampio orientamento ricorre la citata utilizzazione delle piu’ varie forme partecipative al fine di procurargli la conoscenza del giudizio da proseguire; per converso, vi sussiste un’analoga estesa latitudine altresi’ degli atti cui a sua volta il curatore ricorre per notiziare le altre parti del processo interrotto non colpite dall’evento circa la intervenuta dichiarazione di fallimento, ma con varianti significative – e dunque incertezze – circa la necessita’ o meno di documentare il fallimento ovvero, confidando sulla qualita’ di pubblico ufficiale, limitandosi a veicolarne gli estremi (verificabili presso il registro delle imprese) ovvero ancora circa la identificazione del destinatario, se l’avvocato della parte (dotato di jus postulandi, dunque – secondo i precedenti che ne hanno trattato – il solo in grado di definire gli interessi dell’assistito attraverso il processo) o anche la parte personalmente; analogamente, la medesima incertezza ricorre quando l’atto sia rivolto dalla parte verso la procedura concorsuale, se cioe’ destinato al curatore (come possibile per le insinuazioni al passivo) dallo stesso avvocato che patrocina quel creditore nel processo interrotto, da un altro avvocato della parte o dal creditore in persona, a sua volta con dubbi (o comunque aperta articolazione probatoria) ove si tratti di impresa o pubblica amministrazione organizzata per uffici e filiali rispetto a persona fisica o soggetto meno strutturato e con volumi di contenzioso diversamente dominabili sul piano informativo;
34. ulteriore segno unificante gli indirizzi riuniti in questa prospettiva e’ infine la generale carenza di considerazione di specialita’ della L.Fall., articolo 43 comma 3, offrendo essi una lettura dell’esaminato automatismo interruttivo quale mera species rispetto a quelli previsti nel codice di rito, senza precipua valorizzazione del mutato contesto istituzionale, all’insegna della accelerazione e della priorita’ di trattazione, in cui la norma fallimentare e’ inserita; per contro, il terzo indirizzo sopra elencato, descrivendo proprio la dichiarazione giudiziale quale elemento indefettibile e generale costitutivo del dies a quo per la decorrenza del termine di riassunzione o prosecuzione, sembra meglio rispettare un approccio di compatibilita’ della L.Fall., articolo 43, comma 3, senza assorbirne del tutto la portata tra gli eventi interruttivi dell’articolo 299 c.p.c., articolo 300 c.p.c., comma 3 e articolo 301 c.p.c., comma 1, bensi’ piu’ coerentemente considerando, con la specialita’ della norma, la funzione gia’ attuale cui essa assolve; inoltre, esso appare il piu’ idoneo a realizzare, con le specificazioni organizzative qui descritte, quei valori-obiettivo di affidabilita’, prevedibilita’ e uniformita’ dell’interpretazione delle norme processuali costituenti “imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di “giustizia” del processo” (Cass. s.u. 23675/2014), potendosi pervenire a tale risultato se la indispensabile sedimentazione del formante giurisprudenziale identifica riferimenti il piu’ possibile semplificati ed univoci, cosi’ assicurando attendibilita’ delle soluzioni e stabilita’ degli approdi ermeneutici, indispensabili per orientare la condotta quotidiana degli interpreti e quindi degli utenti del sistema giudiziario al corretto impiego delle risorse del processo; osservano queste Sezioni Unite che, nei termini esposti, questa Corte puo’ cosi’ assolvere anche alla funzione nomofilattica coerente con il principio di sicurezza giuridica per cui, alla stregua dell’articolo 6 §1 Convenzione EDU (e per evitarne una violazione), non e’ sufficiente la soluzione di un contrasto interpretativo arbitrando tra i vari indirizzi emersi in giurisprudenza ove non si scongiuri, piu’ radicalmente e come necessario, proprio “une defaillance de la Haute Cour de cassation dans son role de regulateur de ces conflits” (CEDU Beian c. Roumanie, § 63, 6 dicembre 2007), quale sarebbe ove l’orientamento prescelto non fosse dotato di un’elevata qualita’ di chiarezza ed univocita’;
35. un peculiare aspetto piu’ volte affermato nel sopra menzionato indirizzo (sin da Cass. 5288/2017, 5289/2017, 5290/2017) e’ dunque che, “intervenuto il fallimento, l’interruzione e’ sottratta all’ordinario regime dettato in materia dall’articolo 300 c.p.c. (e’, cioe’, automatica e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto a conoscenza dall’evento), ma non anche nel senso che la parte non fallita e’ tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l’interruzione sia stata o meno dichiarata” (conf. Cass. 4519/2018, 7547/2018, 4795/2020); la prima affermazione bilancia e concretizza l’apparente rigidita’ della seconda, mettendo in evidenza che proprio la specialita’ del fatto extraprocessuale (la dichiarazione di fallimento di una delle parti) e’ assunta dal legislatore come uno spartiacque talmente strategico, nell’assicurazione di inutilita’ e dunque di improduttivita’ di conseguenze agli atti processuali ciononostante compiuti nel processo per cio’ stesso interrotto, da presupporre che esso operi a prescindere dalla mera iniziativa di una parte, ricadendo dunque anche sullo stesso giudice del processo un dovere di cooperazione alla fissazione, come visto, di una celere stabilita’ delle relative sorti, mediante un suo atto di natura dichiarativa che provochi altresi’ l’inizio della decorrenza del termine per riassumere o proseguire da chi vi abbia interesse e legittimazione; si tratta di uno sviluppo colto da Cass. 9016/2018 ove si e’ detto che il decorso dei termini previsti dall’articolo 305 c.p.c. ai fini della declaratoria di estinzione presuppone, rispetto alla parte contrapposta a quella colpita dall’evento interruttivo, “non solo la conoscenza in forma legale del medesimo evento, ma anche una situazione di quiescenza del processo, che si verifica per effetto della formale constatazione da parte del giudice istruttore dell’avvenuta interruzione automatica della lite, comunque essa sia stata conosciuta”; e cosi’ Cass. 10696/2019 ha ulteriormente specificato che “non v’e’ nessun onere di riassunzione prima della formale dichiarazione di interruzione”;
36. la connotazione pubblicistica della procedura concorsuale, una volta ed appena aperta, si riflette pertanto anche al di fuori della liquidazione in senso stretto e non potrebbe essere altrimenti ove una regola tanto solenne quanto puntuale, come l’interruzione ipso jure del giudizio in cui sia parte un fallimento, venisse arbitrata opportunisticamente o discrezionalmente, ma in modo di fatto casuale, dall’iniziativa di una parte rimettendo la sua verifica, senza alcun limite di tempo, ad un controllo di concludenza di una vicenda conoscitiva – come e’ immanente al primo gruppo d’indirizzi – del tutto estranea ai poteri giudiziali di direzione, nonche’ sollecito e leale svolgimento del processo interrotto;
37. la citata doverosita’ giudiziale della dichiarazione, pur integrando un segmento dei plurimi veicoli conoscitivi sinora praticati nella giurisprudenza delle forme di produzione di cui all’articolo 305 c.p.c., prima ancora di connettersi in modo diretto alla scelta dell’articolo 143, comma 3 CCII, esprime invero un dato di idoneita’ rappresentativa assoluta rispetto ad ogni altro mezzo partecipativo dell’evento interruttivo del processo, perche’ riunisce le qualita’ istituzionali della fonte privilegiata (il soggetto emittente) alla certezza dell’inerenza del fallimento esattamente al processo su cui quello incide (affermata proprio dal giudice che ne e’ singolarmente investito); il che consente anche di superare i dubbi e le incertezze delle fattispecie in cui l’atto di riassunzione della parte, seguendo una diversa logica casistica (come invece ritenuto da Cass. 6516/2019), sia elevato a requisito sufficiente alla riattivazione del processo, ma prescindendo da una formale dichiarazione del giudice; parimenti, la pronuncia giudiziale, se emancipata dalla mera sollecitazione o istanza di una parte costituita (che potrebbe anche mancare, ove il giudizio promosso dal soggetto poi fallito fosse stato condotto verso un contumace), mostra di dipendere dall’assetto organizzativo dell’ufficio giudiziario e dunque dal modo con cui possono essere raccolte o vi possono affluire le notizie del fallimento piu’ che dalle sole iniziative dei suoi partecipi; nel nostro ordinamento, per questo primo aspetto, proprio l’investimento di priorita’ di trattazione dei giudizi in cui sia parte un soggetto fallito disposto con il Decreto Legge n. 83 del 2015 alla L.Fall., articolo 43, comma 4 (cui corrisponde, con ampliamento a tutte le nuove procedure riformate, l’articolo 5, comma 3 CCII) asseconda una cornice normativa di piena compatibilita’ di strumenti di raccolta delle relative informazioni – oggi, sull’eventuale dichiarazione di fallimento resa a carico di una parte – che mettano strutturalmente i giudici nella condizione di rendere tempestivamente e anche d’ufficio la descritta dichiarazione, coerente, come premesso, ai doveri e alle prerogative di cui agli articoli 127 c.p.c. (trattazione proficua della causa) e 175 c.p.c. e 81bis disp. att. c.p.c. (suo svolgimento leale e sollecito, anche con fissazione di udienze d’istruzione secondo calendario per termini rispettabili);
38. in tema, la giurisprudenza costituzionale, pronunciandosi sulla compatibilita’ ex articoli 3 e 111 Cost. della previsione obbligatoria della istituzione del calendario del processo, ha affermato – con l’articolo 81bis disp. att. c.p.c., “diretta emanazione dell’articolo 175 c.p.c.” – che il legislatore, “rendendo esplicito e disciplinando con maggior dettaglio il potere-dovere del giudice di formare il calendario del processo (quando provvede sulle richieste istruttorie e, quindi, non in relazione ad ogni causa e ad ogni momento di essa), ha inteso perseguire l’esigenza di rendere conoscibili alle parti (sia pure in modo non rigido) i tempi del processo stesso, la necessita’ di evitare (per quanto possibile) inutili rinvii e ancora la possibilita’ di realizzare il principio di ragionevole durata”, trattandosi di “uno strumento che consente un’organizzazione programmata del processo, attraverso un “governo dei tempi” delle fasi di necessaria articolazione della procedura, che ne riduca la durata, introducendo elementi di prevedibilita’ concreta del momento nel quale la causa arrivera’ a decisione”; la non fondatezza della questione, significativamente, e’ stata altresi’ argomentata ribadendo che ad alcuni profili critici addotti dal rimettente, in punto di selezione dei ruoli e pianificazione delle cause, “va eventualmente posto rimedio approntando le idonee ed opportune misure organizzative”, cosi’ mettendo in evidenza piene prerogative di governo dei flussi anche da parte del giudice civile (e non solo della pubblica amministrazione della giustizia), ove in essi ricorrano processi in cui una parte sia stata dichiarata fallita e dunque gli stessi risultino automaticamente interrotti, ben potendo allora proprio l’ordinanza dichiarativa assolvere ad una funzione provocatoria della predeterminazione della estinzione ove il processo non sia riassunto o proseguito; si tratta di conclusione coerente con lo scopo legittimo di assicurare il regolare funzionamento della giustizia, piu’ volte enunciato dalla Corte EDU con riguardo all’articolo 6 §1 (Dimitrov and Hamanov v. Bulgaria § 70, 10 maggio 2011), laddove l’importanza di amministrare la giustizia senza ritardi ingiustificati che possano comprometterne la credibilita’ e l’effettivita’ realizza un interesse generale della societa’ (“court proceedings unhindered by unjustified delays”, in Konstantin Stefanov v. Bulgaria § 64, 15 ottobre 2015);
39. ne’ sembra esservi sicuro ostacolo alla comunicazione d’ufficio dell’ordinanza dichiarativa di interruzione del processo, per fallimento di una parte, altresi’ al curatore che, per definizione, non vi aveva assunto la medesima qualita’; se invero il dies a quo per la decorrenza del termine di cui all’articolo 305 c.p.c. viene fatto coincidere con la produzione della conoscenza dell’evento interruttivo, secondo una forma legale che implica la dichiarazione giudiziale – la sola, come visto, a connettere al di fuori di dispute sulla fidefacienza tanto causa d’interruzione quanto singolo processo su cui essa incide – e si realizza mediante la successiva (facoltativa) notificazione della parte costituita (con atto del suo difensore) proprio al curatore fallimentare (di persona), il dubbio sulla svolgibilita’ di un’analoga attivita’ di comunicazione dello stesso ufficio giudiziario non risiede nella veste di parte, non ancora assunta dal curatore nel processo interrotto; si tratta, infatti, di una forma di produzione della conoscenza che, oltre a distanziarsi dalle connotazioni piu’ indulgenti all’effettualita’ assunte dagli indirizzi che si intende superare, condivide con l’iniziativa della parte interessata (che continuera’ a potervi adempiere, se ritiene) la natura di fattispecie meno extraprocessuale, in questa accezione, perche’ pur sempre originante dalla constatazione del fallimento assunta in primo luogo dal giudice del processo interrotto e dunque volta a veicolare una sua pronuncia, per quanto meramente dichiarativa; d’altra parte lo stesso principio di “se’curite’ juridique” secondo la declinazione dell’articolo 6, §1 della Convenzione EDU tende a garantire una certa stabilita’ delle situazioni giuridiche e a favorire la fiducia nella giustizia, quali elementi fondamentali di uno Stato di diritto (CEDU Paroisse greco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie § 116, 29 novembre 2016), cosi’ che il bilanciamento tra il diritto di accesso alla giustizia e la perdita della possibilita’ di esercizio dell’azione lascia agli Stati membri margini d’intervento (CEDU Stanev c. Bulgaria §§ 229-231, 17 gennaio 2012), ma evitando al contempo un eccesso di formalismo (che minerebbe “l’equite’ de la procedure”) e “une souplesse excessive” che (finirebbe per vanificare le condizioni di procedura e) condurrebbe, irragionevolmente per un litigio civile, ad una indiscriminata imprescrittibilita’ (CEDU Anofi Pasteur c. France § 57, 60, 13 febbraio 2020); parimenti l’articolo 6 §1 della Convenzione EDU garantisce l’accesso ad un giudice per la risoluzione delle controversie a carattere civile, traducendosi pero’, secondo il canone di effettivita’, non solo nell’affermazione astratta del relativo diritto, ma nel poter conseguire “une solution juridictionnelle du litige”, altrimenti rivelandosi illusoria la previsione delle azioni senza che lo Stato si dia carico di “veiller a’ ce que la cause fasse l’objet d’une decision definitive a’ l’issue de la procedure judiciaire”, cosi’ doverosamente sostanziandosi “les garanties de procedure – equite’, publicite’ et celerite’ – accordees aux parties” (CEDU Kutie c. Croatie § 25, 1 marzo 2002); d’altronde, l’accesso alla giustizia non e’ assoluto ma puo’ essere soggetto a limitazioni, consentite implicitamente in quanto il corrispondente diritto per sua stessa natura necessita della regolamentazione dello Stato, che puo’ variare nel tempo e nello spazio a seconda dei bisogni e delle risorse della comunita’ e degli individui, sempre che sussista una ragionevole proporzionalita’ tra i mezzi impiegati e gli obiettivi che si cerca di realizzare (CEDU Dos Santos Calado et autres c. Portugal §109-110, 31 marzo 2020);
40. infine, va osservato che la piu’ generale previsione di trattazione con priorita’ dei procedimenti, di cui e’ esempio lfa L.Fall., articolo 43, comma 4, risulta essere stata specificamente rispettata altresi’ dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, articolo 1ter, comma 7 (cioe’ proprio nella disciplina domestica in tema di Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo) quale autonoma rispetto all’attivazione, che una parte intenda (ed abbia l’onere di) esperire, precostituendo le condizioni di ammissibilita’ (ex articolo 2) perche’ poi rilevi la violazione della Convenzione EDU, sotto il profilo della trasgressione del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sopra menzionato; la considerazione induce cosi’ ad assegnare a tali previsioni di esame e definizione prioritari una portata, anche interna, di impegno ordinamentale primario, aggiuntivo rispetto all’accelerazione eventualmente conseguente, per procedimenti diversi, in cui gli interessati abbiano sollecitato il rispetto dei rispettivi tempi; al contempo, la salvaguardia delle disposizioni che determinano l’ordine di priorita’ nella trattazione dei procedimenti al cospetto dei rimedi preventivi, attesta anche per le prime la piena rispondenza al comune obiettivo convenzionale della durata ragionevole;
41. d’altra parte, come visto con riguardo alla improcedibilita’ da dichiararsi per sopravvenuto fallimento (o ingresso in procedura concorsuale di una parte) allorche’ la domanda si sostanzi in una pretesa lato sensu di credito, ricorre un identico interesse pubblico alla razionalizzazione della risorsa-processo, cio’ giustificando, come per la prima vicenda, la comune regola della officiosita’ provvedimentale; ne’ appare necessario interrogare la relazione del curatore fallimentare rispetto alla successione nel processo ex articolo 110 c.p.c., potendosi pero’ osservare – a giustificazione ulteriore della officiosita’ – che un adempimento concorrente della comunicazione giudiziale al curatore riflette un principio di provocazione della continuazione del processo con chi abbia assunto la corretta legittimazione processuale come sovente stabilito, in sede di controllo sull’avvicendamento nella medesima da questa Corte, nella fattispecie esattamente opposta, allorche’ “la chiusura del fallimento, determinando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilita’ del suo patrimonio, fa venir meno la legittimazione processuale del curatore, determinando il subentrare dello stesso fallito tornato in bonis al curatore nei procedimenti pendenti all’atto della chiusura” (Cass. 25603/2018); tant’e’ che perfino nel giudizio di legittimita’ “deve ritenersi possibile la prosecuzione del processo iniziato dal curatore fallimentare da parte dell’imprenditore tornato in bonis, visto che la chiusura del fallimento, pur privando il curatore della capacita’ di stare in giudizio, non comporta una successione nel processo, bensi’ il mero riacquisto della capacita’ processuale in capo al soggetto gia’ dichiarato fallito” (Cass. 21729/2013), secondo un principio anticipato da Cass. s.u. 9692/2013 che cosi’ ha previsto – pur in diverso caso di disciplina di cui all’articolo 110 c.p.c. ed in favore del successore a titolo universale di una delle parti gia’ costituite – un atto che sia partecipato alla controparte “per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria”, secondo la finalita’ di garanzia e utilita’ del processo ritenuta comune (ed infatti testualmente ripresa) anche per il caso del curatore fallimentare nella cit. Cass. 21729/2013;
42. ne consegue che rigettato il terzo motivo, anche il primo motivo e’ fondato – oltre al secondo, con assorbimento del quarto – stante l’inidoneita’ della comunicazione L.Fall., ex articolo 92 dell’avviso al creditore (tanto piu’ se personalmente attinto dall’atto) e non contenente uno specifico riferimento al processo in cui era parte il fallito, a costituire dies a quo per la riassunzione del medesimo, integrando il relativo termine, invece, la dichiarazione giudiziale d’interruzione pronunciata in udienza e, nella fattispecie, risultando tempestivo l’atto di riassunzione; la conclusione viene dunque assunta sulla base del principio, reso a soluzione del contrasto dedotto con l’ordinanza di questa Corte n. 21961/2020 e ritenuto coerente con l’auspicio ivi formulato di una prognosi affidabile per le conseguenze della condotta processuale di ciascuna parte, per cui: “in caso di apertura del fallimento, ferma l’automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi della L.Fall., articolo 43, comma 3, il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’articolo 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilita’ ai sensi della L.Fall., articoli 52 e 93 per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove gia’ non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell’articolo 176 c.p.c., comma 2, va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata – ai predetti fini – anche dall’ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresi’ d’ufficio, allorche’ gli risulti, in qualunque modo, l’avvenuta dichiarazione di fallimento medesima”;
il ricorso va accolto nei limiti sopra riferiti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, in questa sede reputandosi sussistenti, ai sensi degli articoli 92 e 385 c.p.c. e per la natura della questione dirimente trattata, le ragioni per dichiarare la compensazione fra le parti delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

la Corte rigetta il terzo motivo di ricorso, accoglie il primo e il secondo motivo ai sensi di cui in motivazione, dichiara assorbito il quarto motivo, con compensazione fra le parti delle spese del procedimento di legittimita’, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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