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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza del  4 dicembre 2012, n. 46776

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 23/11/2011, la Corte di appello di Roma, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in data 31/3/2011, a conclusione di giudizio abbreviato, che aveva condannato D.F. alla pena di anni 2 e mesi 6 e giorni 10 di reclusione ed Euro 1.060,00 di multa, nonché D.R.M. e D.S.A. alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per concorso nel reato di tentata rapina aggravata ed il D. , altresì per porto ingiustificato di coltello.
2. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di sussistenza degli estremi della condotta punibile per il delitto di rapina tentata e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti, ed equa la pena inflitta
3. Avverso tale sentenza propongono ricorso tutti e tre gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.
4. D.F. deduce violazione di legge, con riferimento agli artt. 56 e 628 cod. pen. e vizio della motivazione. Al riguardo si duole che la Corte d’appello abbia ritenuto sussistenti gli estremi della condotta punibile per il reato di rapina tentata sulla base di mere congetture, poiché l’azione criminosa a cui si accingevano i prevenuti al momento del loro arresto era finalizzata alla realizzazione di un furto, non essendo contemplata la violenza.
5. D.R.M. solleva tre motivi di gravame con i quali deduce:
5.1 Violazione di legge con riferimento agli artt. 56 e 628 cod. pen. e vizio della motivazione. Al riguardo eccepisce che nella fattispecie non sussistono gli estremi della condotta punibile in ordine al tentativo di rapina poiché dagli atti non emerge una chiara dimostrazione della direzione teleologica della volontà dell’agente per l’assenza del requisito dell’univocità dell’azione. In particolare eccepisce che dal posizionamento del furgoncino a diversi metri di distanza dalla vetrina dell’ufficio postale non si può desumere sulla base di un giudizio, ex ante, che l’azione del conducente del furgoncino fosse inequivocabilmente diretta all’immediato sfondamento della vetrina e non fosse invece diretta a scardinare l’apparecchio bancomat, una volta usciti gli impiegati dall’ufficio postale, e a caricarlo sul furgoncino.
5.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine agli elementi integranti la fattispecie di cui all’art. 628 cod. pen. In proposito eccepisce che non emergono elementi da cui si possa dedurre che l’eventuale azione violenta mirante allo sfondamento della vetrina dell’ufficio postale fosse destinata ad operare violenza contro le persone presenti, piuttosto che contro le cose. Avendo la Corte d’appello precisato che l’intento degli imputati era quello di: “lanciare a tutta velocità il furgone contro la vetrata dell’ufficio ed approfittare dello sconcerto determinato da tale gesto”, tale condotta non può integrare gli estremi dell’art. 628 cod. pen.
5.3 Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione per travisamento del fatto con riferimento a prove decisive. Al riguardo eccepisce che è priva di fondamento la considerazione svolta dalla Corte territoriale che il furgone Fiat fiorino era stato posizionato “in direzione delle vetrate dell’ufficio”, dal momento che i rilievi fotografici mostrano che l’autoveicolo non era “puntato” verso la vetrina. Eccepisce, inoltre che il D.R. non ha rimosso la transenna tubolare che sbarrava l’accesso al vialetto che conduceva alla vetrata dell’ufficio, poiché dai rilievi fotografici la transenna non risulta rimossa.
6. D.S.A. solleva tre motivi di gravame con i quali deduce:
6.1 Erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 56 cod. pen. nonché in relazione alla mancata sussunzione della fattispecie concreta nell’ipotesi di furto aggravato. Al riguardo eccepisce che nella fattispecie concreta è del tutto assente il presupposto della minaccia o della violenza e che non vi sono dati fattuali dai quali si possa desumere che i prevenuti fossero in procinto di commettere una azione violenta.
6.2 Erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della scriminante della desistenza volontaria, avendo il D.S. volontariamente rinunciato a portare avanti l’azione criminosa prima dell’intervento dei Carabinieri.
6.3 Erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Considerato in diritto

1. La questione centrale, posta alla base di tutti e tre i ricorsi, riguarda la configurabilità come tentativo di rapina dell’azione degli imputati, interrotta dall’intervento dei Carabinieri che hanno tratto in arresto i tre soggetti.
2. In punto di diritto, in ordine ai principi applicabili in tema di tentativo, l’argomento è stato compiutamente esaminato da questa Sezione con la sentenza n. 28213/2010, Rv. 247680 e, da ultimo, con la sentenza n. 36536/2011, (Rv. 251145) che ha testualmente rilevato quanto segue:
“L’art. 56 c.p., disciplina il tentativo nei delitti e, essendo una fattispecie autonoma rispetto al reato consumato (ex plurimis Cass. 13/6/2001 riv 220330), richiede, come tutti i reati, la sussistenza sia dell’elemento soggettivo che oggettivo.
L’elemento soggettivo è identico al dolo del reato che il soggetto agente si propone di compiere.
L’elemento oggettivo, invece, presenta spiccate peculiarità in quanto ruota intorno a tre concetti:
– l’idoneità degli atti;
– l’univocità degli atti;
– il mancato compimento dell’azione o il mancato verificarsi dell’evento.
3. La linea di demarcazione fra la semplice intenzione non punibile (secondo il vecchio brocardo cogitationis poenam nemo patitur) e quella punibile si snoda proprio attraverso l’esatta comprensione dei suddetti principi.
4. Una premessa di natura sistematica: sebbene l’art. 56 c.p. sia l’unica norma che disciplini espressamente il tentativo, tuttavia, utili argomenti si possono trarre, ai fini sistematici, anche dall’art. 115 c.p. a norma del quale “qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato e questo non sia commesso, nessuna di essa è punibile per il solo fatto dell’accordo”.
5. La suddetta norma, evidenzia, quindi, in modo plastico, il principio secondo il quale anche un semplice accordo a commettere un delitto (e, quindi, a fortiori, il semplice averlo pensato) non è punibile (salva l’applicazione della misura di sicurezza) ponendosi all’estremo opposto del delitto consumato.
6. Ma è proprio fra questi due estremi, ossia fra la semplice cogitatio o accordo (non punibile) ed il delitto consumato che si colloca la problematica del delitto tentato che consiste, appunto, nello stabilire quando un’azione, avendo superato la soglia della mera cogitatio, pur non avendo raggiunto il suo scopo criminoso, dev’essere ugualmente punibile.
Il codice penale del 1889 (cd. codice Zanardelli), influenzato dal codice napoleonico, all’art. 61, punendo “colui che, al fine di commettere un delitto, ne comincia con mezzi idonei l’esecuzione”, poneva la soglia di punibilità del delitto programmato nel momento in cui l’agente avesse cominciato l’esecuzione dell’azione: da qui, la distinzione fra atti preparatori non punibili ed atti di esecuzione punibili.
7. La distinzione, però, creò notevoli problemi interpretativi tanto che il legislatore del 1930 – peraltro anche per precise ragioni ideologiche – abbandonò espressamente il suddetto criterio, introducendo l’attuale art. 56 c.p. che ruota intorno a due criteri:
l’idoneità e la inequivocità degli atti compiuti dall’agente, nel senso che solo ove l’azione presenti le suddette caratteristiche, l’agente può essere punito a titolo di tentativo.
8. Il dibattito (dottrinale e giurisprudenziale), però, si è riacutizzato perché, mentre prima la domanda era quali fossero i criteri per stabilire la differenza fra atti preparatori (non punibili) ed atti di esecuzione (punibili), ora la questione consiste nell’individuare la linea di confine che separa il semplice accordo (o la mera cogitatio), non punibile, dagli atti idonei inequivoci, punibili. In ordine al concetto di idoneità degli atti (e non del mezzo come prescriveva il codice Zanardelli), l’opinione maggioritaria sia della dottrina che della stessa giurisprudenza di questa Corte, è alquanto compatta nel ritenere che un atto si può ritenere idoneo quando, valutato ex ante ed in concreto (cd. criterio della prognosi postuma), ossia tenendo conto di tutte le circostanze conosciute e conoscibili e non di quelle oggettivamente presenti e conosciute dopo (ed criterio di valutazione su base parziale: ex plurimis Cass. 9/12/1996, Tansino, rv 206562), il giudice, sulla base della comune esperienza dell’uomo medio, possa ritenere che quegli atti – indipendentemente dall’insuccesso determinato da fattori estranei – erano tali da ledere, ove portati a compimento, il bene giuridico tutelato dalla norma violata: ex plurimis Cass. 40058/2008 riv 241649 (in motivazione) – Cass. 43255/2009 riv 245721 – Cass. 27323/2008 riv 240736 – Cass. 34242/2009 riv 244915. Tanto risulta confermato anche dall’art. 49 c.p., comma 2 che è la norma speculare dell’art. 56 c.p. nella parte in cui dispone la non punibilità per l’inidoneità dell’azione. Più controversa è la nozione di univocità degli atti. Secondo una prima tesi: anche gli atti preparatori possono configurare l’ipotesi del tentativo, allorquando essi rivelino, sulla base di una valutazione ex ante e indipendentemente dall’insuccesso determinato da fattori estranei, l’adeguatezza causale nella sequenza operativa che conduce alla consumazione del delitto e l’attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto, dimostrando contemporaneamente, per la loro essenza ed il contesto nel quale s’inseriscono, l’intenzione dell’agente di commettere il delitto (Cass. 27323/2008 riv. 240736 – Cass. 43255/2009 Rv. 245720). L’atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione “ex ante” e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto (Cass. 40702/2009 Rv. 245123).
9. È la cd. tesi soggettiva in base alla quale, appunto, la prova del requisito dell’univocità dell’atto può essere raggiunta non solo sulla base dell’atto in sé considerato ma anche aliunde e, quindi, anche sulla base di semplici atti preparatori qualora rivelino la finalità che l’agente intendeva perseguire.
10. Ad avviso, invece, di un’altra tesi: gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, in quanto la univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta; ne consegue che non sono punibili, a titolo di tentativo, i meri atti preparatori (Cass. 9411/2010 Rv. 246620 – Cass. 40058/2008 cit. – Cass. 36283/2003 riv 228310 – Cass. 43406/2001 riv 220144). Se è vero, infatti, che il legislatore del 1930, obbedendo a sollecitazioni politiche dell’epoca, aveva ritenuto di allargare l’area del tentativo punibile redigendo il testo dell’art. 56 c.p., non è men vero che gran parte della dottrina e della giurisprudenza hanno dimostrato l’illusorietà del proposito che, con quel mezzo, si intendeva attuare. Ciò perché atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto possono essere esclusivamente atti esecutivi, in quanto se l’idoneità di un atto può denotare al più la potenzialità dell’atto a conseguire una pluralità di risultati, soltanto dall’inizio di esecuzione di una fattispecie delittuosa può dedursi la direzione univoca dell’atto stesso a provocare proprio il risultato criminoso voluto dall’agente (Corte Cost. 177/1980). È la cd. tesi oggettiva secondo la quale gli atti possono essere considerati univoci ogni qualvolta, valutati in quel singolo contesto, rivelano, in sé e per sé considerati, l’intenzione dell’agente (cd. criterio di essenza). Per questa tesi, quindi, “la “direzione non equivoca” indica, infatti, non un parametro probatorio, bensì un criterio di essenza e deve essere intesa come una caratteristica oggettiva della condotta, nel senso che gli atti posti in essere devono di per sé rivelare l’intenzione dell’agente. L’univocità, intesa come criterio di “essenza”, non esclude che la prova del dolo possa essere desunta aliunde, ma impone soltanto che, una volta acquisita tale prova, sia effettuata una seconda verifica al fine di stabilire se gli atti posti in essere, valutati nella loro oggettività per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura, siano in grado di rivelare, secondo le norme di esperienza e l’id quod plerumque accidit, l’intenzione, il fine perseguito dall’agente (Cass. 40058/2008 Cit).
11. È evidente il punto di frizione fra le due tesi. Infatti, mentre per la tesi soggettiva, l’univocità va valutata sulla base delle circostanze concrete (con la conseguenza che si determina, sul piano della repressione penale, un arretramento della soglia di punibilità, in quanto anche gli atti in sé preparatori, possono, a determinate condizioni, essere considerati univoci), al contrario per la tesi oggettiva, l’univocità coincide con l’inizio degli atti tipici di un determinato reato (con conseguente spostamento in avanti della soglia di punibilità, escludendosi l’univocità negli atti meramente preparatori).
12. Questa Corte ritiene che la tesi cd. oggettiva non sia condivisibile perché, riproponendo, di fatto, l’antica problematica di cui si discuteva sotto il codice Zanardelli, opera un’interpretazione abrogans della nuova normativa, lasciando insoluti, in specie per i reati a forma libera, quegli stessi interrogativi che avevano indotto il legislatore del 1930 a rivedere radicalmente l’intera normativa.
Infatti, nella Relazione al progetto definitivo al codice penale, si trova scritto:
“innovazioni radicali sono state introdotte nella disciplina del tentativo, sopprimendo la distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi”.
Si ritiene, quindi, che la tesi più corretta sia quella soggettiva per i motivi di seguito indicati.
13. Il punto di partenza, per una corretta esegesi dell’art. 56 c.p., non può che essere il dato storico: come si è detto, fu proprio per evitare le incertezze interpretative derivanti dall’individuare quali fossero i mezzi che potevano essere considerati inizio dell’esecuzione criminosa (problema che diventava quasi irresolubile nei reati a forma libera) che il legislatore del 1930 s’indusse ad abbandonare la formula che parlava di “cominciamento” “mezzi” “esecuzione”.
Nel nuovo art. 56 c.p., infatti, non si parla più di mezzi ma di atti idonei (in contrapposizione agli atti inidonei di cui all’art. 49 c.p., comma 2) e di azione che non si compie o di evento che non si verifica. La terminologia adoperata dal legislatore è molto importante: una cosa è parlare di cominciamento dell’esecuzione con mezzi idonei, altro è parlare di azione non compiuta e di atti idonei a commettere il delitto.
14. È evidente, infatti, l’arretramento della soglia di punibilità, laddove si consideri che i termini “azione” ed “atti”, indicano, proprio a livello semantico, una maggiore estensione rispetto alla più ristretta categoria degli atti esecutivi. In altri termini, il legislatore ha focalizzato la sua attenzione non solo sull’esecuzione ma anche sull’azione.
15. Ora, siccome l’azione è quell’attività umana composta da uno o più atti, ne deriva, proprio sul piano logico (oltre che semantico) che il tentativo è punibile non solo quando l’esecuzione è compiuta ma anche quando l’agente ha compiuto uno o più atti (non necessariamente esecutivi) che indichino, in modo inequivoco, la sua volontà di voler compiere un determinato delitto. Sul punto, è lo stesso art. 56 c.p. che offre utili spunti di riflessione nella parte in cui dispone che il delitto tentato si verifica in due ipotesi: 1) quando l’azione non si compie (cd. tentativo non compiuto); 2) quando l’evento non si verifica (cd. tentativo compiuto). Sebbene si sia soliti attribuire poca importanza alla suddetta distinzione, in quanto la si assimila a quella del codice Zanardelli fra “delitto tentato” e delitto mancato” (peraltro sanzionato più gravemente), il dato di fatto semanticamente rilevante è che non si parla di “delitto tentato o mancato” ma di azione non compiuta e di evento non verificatosi.
16. Il suddetto dato non può non avere una sua rilevanza giuridica. Infatti, quando la legge adopera la locuzione “evento che non si verifica” è chiaro che ipotizza il caso dell’agente che ha compito l’esecuzione degli atti tipici del delitto programmato, ma che questo non si è verificato per un fatto indipendente dalla sua volontà (ad es. l’agente ha sparato a Tizio ma questi, all’ultimo momento, casualmente, si è spostato, facendo, quindi, fallire l’attentato). Se, quindi, la legge ha già previsto la punibilità dell’esecuzione degli atti di un delitto, quando prevede la punibilità anche dell’azione, necessariamente non può che far riferimento ad un qualcosa che precede l’esecuzione vera e propria, ossia quell’insieme di atti (o semplice atto) che, sebbene non esecutivi, valutati unitariamente, abbiamo l’astratta attitudine a produrre il delitto programmato. L’azione, lo si ripete, è un termine molto ampio ed indica il risultato finale del compimento di un atto o più atti, e contiene, in sé, tutti gli elementi che consentono di affermare, sia pure ex post, che quell’azione era idonea, ove portata a termine (rectius: eseguita) a perpetrare il delitto programmato. Ciò, quindi, permette di affermare che ci si trova di fronte ad un tentativo punibile in tutti quei casi in cui l’agente abbia approntato e completato il suo piano criminoso in ogni dettaglio ed abbia iniziato ad attuarlo pur non essendo ancora arrivato alla fase esecutiva vera e propria ossia alla concreta lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.
17. Quanto appena detto, trova una conferma negli speculari commi terzo e quarto dell’art. 56 che, ancora una volta, confermano i due livelli del tentativo punibile (sanzionati in modo differente): la desistenza dell’azione nel senso sopra specificato, nel quale caso, la norma prevede che l’agente risponde degli atti compiuti solo se questi costituiscano un reato diverso; l’impedimento, da parte dell’agente, dell’evento determinato dal compimento degli atti esecutivi veri e propri, nel quale caso, l’agente risponde pur sempre del tentativo, sebbene con una diminuzione della pena.
18. È evidente, quindi, che, anche a livello sanzionatorio, la legge ha voluto distinguere le due tipologie di tentativi che, se non vengono attuati per cause indipendenti dalla volontà dell’agente, vengono puniti allo stesso modo (primo comma), mentre se il delitto non si verifica per la resipiscenza dell’agente, vengono sanzionati diversamente rendendo, pertanto, palese che l’azione che non si compie (o dalla quale l’agente desiste) è un qualcosa che precede l’evento che non si verifica (o compie).
19. Ed ulteriore conferma può trarsi dall’art. 49 c.p., comma 2 (che rappresenta, per così dire, il lato speculare e contrario dell’art. 56 c.p.) che esclude la punibilità per “l’inidoneità dell’azione” non degli atti esecutivi: il che significa che, per stabilire se ci si trova di fronte ad un tentativo punibile, a parte l’ipotesi del compimento degli atti esecutivi veri e propri (ipotesi considerata espressamente, come si è detto, dall’art. 56 c.p., comma 1, ultima parte), occorre aver riguardo più che all’idoneità dei singoli atti, all’idoneità dell’azione valutata nel suo complesso così come appare cristallizzata in un determinato momento storico, tenuto conto di tutti gli elementi esterni ed interni, conosciuti e conoscibili. Solo se l’azione viene valutata unitariamente, può aversi un quadro d’insieme dei singoli atti che, se valutati singolarmente, possono anche sembrare in sé inidonei, ma che se inseriti in un più ampio contesto, appaiono per quelli che sono, ossia dei singoli anelli di una più complessa ed unica catena, l’uno funzionale all’altro per il compimento dell’azione finale destinata a sfociare nella consumazione del delitto programmato.
20. Si può, quindi, concludere affermando che il legislatore del 1930, arretrando la soglia di punibilità del tentativo, ha completamente ribaltato l’impostazione del codice Zanardelli in quanto ora sono punibili non solo gli atti di esecuzione veri e propri ma anche gli atti ad essi antecedenti che, per comodità descrittiva, si possono continuare a chiamare ancora atti preparatori, a condizione però che posseggano quelle caratteristiche si cui si è detto. Si deve, pertanto, affermare il seguente principio di diritto: “ai fini del tentativo punibile, assumono rilevanza penale non solo gli atti esecutivi veri propri del delitto pianificato, ma anche quegli atti che, pur essendo classificabili come atti preparatori, tuttavia, per le circostanze concrete (di luogo – di tempo – di mezzi ecc.) fanno fondatamente ritenere che l’azione – considerata come l’insieme dei suddetti atti – abbia la rilevante probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che l’agente si trovi ormai ad un punto di non ritorno dall’imminente progettato delitto e che il medesimo sarà commesso a meno che non risultino percepibili incognite che pongano in dubbio tale eventualità, dovendosi, a tal fine, escludere solo quegli eventi imprevedibili non dipendenti dalla volontà del soggetto agente atteso che costui ha solo un modo per dimostrare di avere receduto dal proposito criminoso: ossia la desistenza volontaria (art. 56 c.p., comma 3) o il recesso attivo (art. 56 c.p., comma 4)”.
21. Tanto premesso in diritto, richiamata la dinamica dei fatti così come accertata dai giudici del merito, le censure risultano infondate. In particolare deve escludersi che vi sia stata violazione del principio di correlazione fra l’accusa contestata ed il fatto ritenuto in sentenza. Infatti nel capo di imputazione si contesta agli imputati che: “il D.R. si accingeva, alla guida del veicolo Fiat Fiorino tg (…) a sfondare il vetro del predetto Ufficio, davanti al quale si era posizionato lui nonché il D.S. ed il D. , al fine, tutti, di minacciare successivamente A.G. , De.Ma.Ro. e N.G. , addetti a tale ufficio postale che si trovavano all’interno del medesimo, per farsi consegnare il denaro”. La Corte territoriale ha preso in considerazione proprio il comportamento descritto nel capo di imputazione, vale a dire il fatto che gli imputati si apprestavano a sfondare con il furgone, che aveva la mascherina appositamente rinforzata con alcuni segmenti di tubi metallici, le vetrine dell’ufficio postale, osservando – esattamente – che tale comportamento, anche se risolventesi in un danno alle cose, costituiva obiettivamente una forma di intimidazione verso gli impiegati presenti all’interno dell’ufficio postale, e specificando che si trattava di un’azione preordinata: “ad incutere, in ragione delle sue eclatanti modalità di manifestazione, un timore destinato a determinare una significativa intimidazione delle persone fisiche presenti nell’Ufficio, tale da indurle a sottomettersi al volere degli imputati”.
Tali argomentazioni sono perfettamente logiche e danno ragione della infondatezza della tesi difensiva che punta a riqualificare il fatto come tentativo di furto aggravato per la violenza sulle cose. Le conclusioni assunte dalla Corte d’appello sono coerenti con l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte che in un caso simile (Cass. Sez. 7, Ordinanza n. 35619/2006) ha statuito che per la configurabilità del reato di rapina (art. 628 cod. pen.), ad integrare l’elemento della minaccia è sufficiente qualsiasi comportamento o atteggiamento verso il soggetto passivo idoneo ad incutere timore e a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto correttamente configurato il reato di rapina in un caso in cui gli agenti, allo scopo di impossessarsi del danaro custodito in un ufficio postale, vi si erano introdotti sfondando un lucernaio e calandosi quindi con irruenza all’interno, sì da indurre alla fuga, con tale condotta spavalda e dal preciso significato intimidatorio, gli impiegati presenti).
22. Sono inammissibili, inoltre, le ulteriori censure sollevate dal ricorrente D.R. , in ordine a pretesi travisamenti della prova, sia in ordine alla direzione del furgone che al fatto che costui avesse rimosso la sbarra che bloccava il vialetto di accesso, trattandosi di censure in fatto che presuppongono una rivalutazione degli elementi di prova non consentita in sede di ricorso per cassazione.
23. Infine è inammissibile l’ulteriore censura sollevata da D.S. in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, dal momento che la Corte territoriale ha motivatamente respinto tale richiesta, richiamando “gli eloquenti certificati penali degli imputati, tutti gravati da numerosi e gravissimi precedenti per reati contro il patrimonio”.
24. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara rigetta i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Depositata in Cancelleria il 04.12.2012

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