La massima
La vendita di “aliud pro alio” configura una ipotesi di inadempimento contrattuale, diversamente dalle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualità promesse, che integrano la fattispecie dell’inesatto adempimento; nel primo caso al compratore spetta l’azione generale di risoluzione contrattuale per inadempimento, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c. (Cass. n. 7561 del 30/03/2006; Sez. 2, Sentenza n. 686 del 16/01/2006). Pertanto, la qualificazione dell’una o dell’altra ipotesi è compito precipuo del giudice di merito, in base al generale principio iura novit curia, di talché non è configuratale la pretesa violazione di legge (art. 112 c.p.c.). L’ipotesi di cui all’art. 1497 c.c. è pur sempre compresa nella più ampia fattispecie di cui all’art. 1453 c.c. della risoluzione per inadempimento, soggiacendo solo al regine di decadenza e prescrizione stabilito dall’art. 1495 c.c.
Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza del 21 novembre 2012, n. 20557
Svolgimento del processo
D.M.M. , con atto notif. il 15.11.1996 proponeva opposizione al decreto ing. n. 2322/95 con il quale il Pretore di Catania gli aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 12.000.000 oltre accessori, in favore dell’istante G.P. Deduceva l’opponente l’infondatezza della pretesa, stante l’inidoneità dell’impianto di climatizzazione fornito dal P. a soddisfare le proprie esigenze, per cui chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto ed in via riconvenzionale, la condanna dello stesso P. alla restituzione della somma di L. 3.000.000 già versata. Si costituiva G.P. chiedendo il rigetto dell’opposizione; il Tribunale di Catania, con sentenza n. 4125/01 del 9.11.2001 rigettava sia l’opposizione a decreto ing. che la domanda riconvenzionale del D.M. , che condannava al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta pronuncia proponeva appello il D.M. , deducendo, in specie, che il giudice di primo grado aveva erroneamente ricondotto il vizio sollevato dall’opponente alla fattispecie della mancanza della qualità promesse, mentre invece avrebbe dovuto inquadrarla nell’ipotesi di consegna di aliud pro alio. Resisteva l’appellato instando per il rigetto dell’impugnazione e l’adita Corte d’Appello di Catania con la sentenza n. 173/05 depos. in data 17.02.2005, in riforma dell’appellata decisione, revocava il provvedimento monitorio opposto, e in accoglimento della riconvenzionale del D.M. , dichiarava risolto il contratto di compravendita del condizionatore per mancanza delle qualità promesse, con le consequenziali dovute reciproche restituzioni, e la condanna del D.M. a restituire al P. il macchinario in questione e dello stesso P. a versare a controparte la somma di Euro 1.549,37, con gli interessi legali. La corte riteneva che le parti avessero concordato non solo le caratteristiche tecniche del climatizzatore ma anche le sue specifiche dimensioni, atteso che l’unità esterna andava installata a parete (e non a terra) e quella interna nell’intercapedine esistente tra il soffitto e il controsoffitto del locale.
Per la cassazione della suddetta decisione ricorre il P. sulla base di n. 2 censure. Resiste con controricorso il D.M. che ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ” in relazione all’art. 360, II co. n. 3 e 5 c.p.c.” nonché l’insufficiente o contraddittoria motivazione. Deduce che il giudice a quo nel dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per mancanza della qualità promessa ai sensi dell’art. 1497 c.c. era andato oltre i limiti della domanda formulata dall’opponente che era diretta a far dichiarare la risoluzione del contratto per consegna di aliud pro alio. La Corte distrettuale pertanto, in ossequio del principio dettato dall’art. 112 c.p.c. avrebbe dovuto rigettare la domanda di risoluzione per consegna di aliud pro alio, valutando oltretutto che l’appellante a sostegno della sua domanda aveva invocato l’applicazione del rimedio generale previsto dall’art. 1453 c.c. e non già quello di cui all’art. 1457 c.c.
La doglianza non ha fondamento.
Giova premettere che l’erroneo richiamo all’art. 360 n. 3 c.p.c. invece del n. 4 (il vizio di nullità della sentenza), come eccepito dal controricorrente, non comporta l’inammissibilità del motivo : l’erronea indicazione della disposizione di legge che si assume violata non comporta infatti l’inammissibilità del gravame ove gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme o i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione del “quid disputandum” (Cass. n. 12929 del 04/06/2007).
Ciò posto, secondo questa S.C., la vendita di “aliud pro alio” configura una ipotesi di inadempimento contrattuale, diversamente dalle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualità promesse, che integrano la fattispecie dell’inesatto adempimento; nel primo caso al compratore spetta l’azione generale di risoluzione contrattuale per inadempimento, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c. (Cass. n. 7561 del 30/03/2006; Sez. 2, Sentenza n. 686 del 16/01/2006). Ora la qualificazione dell’una o dell’altra ipotesi è compito precipuo del giudice di merito, in base al generale principio iura novit curia, di talché non è configuratale la pretesa violazione di legge (art. 112 c.p.c.). D’altra parte va rimarcato che l’ipotesi di cui all’art. 1497 c.c. è pur sempre compresa nella più ampia fattispecie di cui all’art. 1453 c.c. della risoluzione per inadempimento, soggiacendo solo al regine di decadenza e prescrizione stabilito dall’art. 1495 c.c. (art. 1497, u. co. c.c.).
Passando al 2 motivo, con esso il si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1497 c.c., nonché il vizio di motivazione. Si tratta della questione relativa al montaggio ed alle dimensioni del climatizzatore in rapporto alle caratteristiche del locale cui era destinato che ad avviso del ricorrente, contrariamente all’opinione del giudice distrettuale, le parti non avevano pattuito, tant’è che non vi era nel contratto alcun richiamo al posizionamento delle due unità della macchina nel locale. Si tratterebbe in sostanza di una semplice compravendita che non prevede servizi aggiuntivi, per cui esso P. aveva esattamente adempiuto la propria obbligazione attraverso la mera fornitura dell’apparecchiatura.
La doglianza non è fondata essendo evidente che la stessa si risolve in una censura di merito, che riguarda la valutazione delle prove acquisite, come tale incensurabile in questa sede di legittimità, stante la corretta motivazione della sentenza.
Conclusivamente il riscorso dev’essere rigettato. Le spese processuali, per il principio della soccombenza sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per spese.
Depositata in Cancelleria il 21.11.2012
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