Suprema Corte di Cassazione 

sezione lavoro

sentenza n. 20420  del 21 novembre 20125  

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma B. R. chiedeva l’emissione di decreto ingiuntivo a carico di Rete Ferroviaria italiana spa per l’importo indicato a titolo di retribuzioni maturate dal giorno dell’esercizio del diritto di opzione ex art. 18 L. n. 300/70 a quello del pagamento integrale della indennità sostitutiva con accessori.
Deduceva ii ricorrente che il Tribunale di Roma con sentenza del 13.7.2000 passata in giudicato aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimatogli dalle FFSS ed aveva condannato la detta società al pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del recesso sino alla data di effettiva reintegra, che aveva esercitato il 1.12.2000 il diritto all’opzione ex comma 5 dell’art. 18 L. n. 300/70 e che solo in data 14.10.2002 la datrice di lavoro aveva pagato le retribuzioni arretrate dal giorno del licenziamento sino all’esercizio del diritto all’opzione. Ritenuto che l’obbligo datoriale di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo si doveva considerare esistente sino all’integrale soddisfacimento della indennità sostituiva, chiedeva la condanna della RFI al pagamento in suo favore della complessiva somma di cui al ricorso. Il Tribunale con decreto ingiuntivo n. 3984/004 ingiungeva alla società il pagamento della somma indicata. Su opposizione della RFI il Tribunale di Roma con sentenza del 5182/2006 accoglieva l’opposizione. La Corte di appello di Roma con sentenza del 25.1.2010 rigettava l’appello del B. La Corte territoriale osservava che con l’esercizio del diritto di opzione e la sua comunicazione il rapporto di lavoro viene a cessare e quindi non sussiste più l’obbligo del risarcimento del danno unitamente a quello di reintegrazione dei lavoratore nel posto di lavoro, ma solo l’obbligazione del pagamento della prevista indennità con gli accessori, conseguenza ordinaria della mora debendi. La scelta del lavoratore con l’esercizio del diritto di opzione era irrevocabile e pertanto non poteva sussistere un obbligo di pagamento di retribuzioni a titolo di risarcimento del danno per una mancata reintegrazione ormai irrealizzabile.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il B. con tre motivi; resiste la RFI con controricorso; quest’ultima ha depositato memoria difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si allega l’omissione sostanziale della sentenza e con il secondo motivo la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Entrambi i motivi appaiono infondati in quanto il provvedimento impugnato offre un’ampia motivazione; la Corte ha territoriale ha correttamente individuato il thema decidendum, ha ricostruito la giurisprudenza sul punto anche di questa Corte, ed ha spiegato le ragioni per le quali si è ritenuto di optare per l’orientamento recepito. Non sussistono le dedotte carenze motivazionali della sentenza.
Con il terzo motivo proposto si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 comma 5, L. n. 300/70. l’interpretazione seguita dalla Corte di appello contrasta con l’orientamento prevalente della Suprema Corte di cassazione secondo cui il diritto al risarcimento del danno è conseguenza preminente dell’accertamento dell’illegittimità del recesso e solo in via mediata dell’ordine di reintegrazione e trova un limite solo con l’adempimento effettivo dell’obbligazione pecuniaria, comportamento che la legge considera equivalente alla reintegrazione nel posto di lavoro ove il lavoratore eserciti il diritto all’opzione. La legge mira a realizzare in modo effettivo il diritto del lavoratore a non subire danni (o a limitarli al minimo) dai licenziamento subito, il che impedisce al datore di lavoro di tardare nel pagamento dell’indennità sostitutiva.
Il motivo appare fondato. L’orientamento seguito dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata appare contrastante con quello prevalente (e comunque preferibile) della Corte di cassazione secondo il quale il danno da risarcire in caso di licenziamento illegittimo e di esercizio del diritto di opzione, va commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate fino al giorno del pagamento dell’indennità sostitutiva e non fino alla data in cui il lavoratore ha operato la scelta (cass. n. 24199/2009; cass. n. 6342/2009, cass. n. 6735/2010 e più di recente cass. n. 3481/2012 e cass. n. 15519/2012). Le ragioni anche di ordine “sistematico” di questa soluzione interpretativa sono state molto efficacemente ricordate sin dalla decisione n. 24199/2009 secondo la quale “il sistema dell’art. 18 cit. si fonda sul principio di effettiva realizzazione dell’interesse del lavoratore a non subire, o a subire al minimo, i pregiudizi conseguenti al licenziamento illegittimo; principio che Cass. n. 6342 del 2009 chiama “di effettività dei rimedi” e che impedisce al datore di lavoro di tardare nel pagamento dell’indennità in questione assoggettandosi al solo pagamento di rivalutazione e interessi ex art. 429 c.p.c.. Il principio di effettività dei rimedi giurisdizionali, espressione dell’art. 24 Cost., significa per quanto qui interessa che il rimedio risarcitorio, ossia del risarcimento del danno sopportato dal lavoratore per ritardato percepimento dell’indennità sostitutiva ex art. 18 cit., deve ridurre il più possibile il pregiudizio subito dal lavoratore e, in corrispondenza, distogliere il datore di lavoro dall’inadempimento o dal ritardo nell’adempiere l’obbligo indennitario ……… l’ammontare del risarcimento del danno da ritardo deve essere pari alle retribuzioni perdute, fino a che il lavoratore non venga effettivamente soddisfatto”. (cfr. anche cass. n. 3481/2012). Pertanto per questa Corte (alla luce delle ricordate decisioni) non vi è dubbio che il rapporto con l’esercizio del diritto di opzione venga a sciogliersi e che, quindi, non sia ripristinabile ove il lavoratore ci ripensi, ma l’obbligo del risarcimento continua a sussistere, per evitare abusi e per rendere effettivo il ristoro delle conseguenze negative subite dall’illegittimo recesso, sino al momento di corresponsione in concreto della indennità. ln questa prospettiva ermeneutica il regime dell’opzione e la determinazione del danno risarcibile vengono persuasivamente collegati e saldati con il complessivo regime normativo di cui all’art. 18 ed ai valori sottesi alla disciplina garantistica statutaria, diretti a tutelare con strumenti processuali efficaci e tempestivi il diritto del lavoratore ad una idonea tutela (anche dal punto di vista risarcitorio e sotto il profilo della deterrenza) contro il licenziamento ingiustificato.

Le ragioni che inducono a questa interpretazione, e che escludono che all’inadempimento dell’obbligo di pagare l’indennità sostitutiva possa conseguire soltanto la condanna a corrispondere interessi e rivalutazione ex art. 429 cod. civ. proc., si fondano sull’esigenza, espressa anzitutto negli artt. 24 e 11 Cost., di garantire che libertà, dignità e materiale sussistenza del prestatore di lavoro, affidate al datore dall’art. 36 Cost., si realizzino in concreto, senza che residuino spazi di possibile o probabile elusione. Questa esigenza di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti di credito, e in particolare dei crediti risarcitori in caso di inadempimento, non è compatibile con un limite fisso (nella specie, quindici mensilità) all’ammontare del risarcimento, quando la condotta illecita (nella specie, il licenziamento) leda interessi individuali di primario rilievo costituzionale, con danno progressivamente aggravato dal trascorrere del tempo. ln questi casi la condanna non può essere soltanto volta verso il passato onde eliminare gli effetti della violazione già compiuta, ma deve guardare anche al futuro onde impedire che la violazione sia continuata.

E’ significativa in proposito la più recente giurisprudenza costituzionale: di fronte ad un indennizzo previsto dalla legge (art. 32 L. 4 novembre 2010, n. 183) per violazione, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di ricostituire un rapporto illegittimamente interrotto, indennizzo fissato in misura “onnicomprensiva”, vale a dire insensibile alla prosecuzione indefinita della condotta omissiva, la Corte ha ritenuto la necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, che riferisca l’indennità “forfetizzata” soltanto al danno verificatosi fino alla sentenza del giudice ordinante il ripristino del rapporto ed implichi l’integrale risarcimento del danno permanente successivo (sent. N. 303 del 2012). Indirizzo poi seguito dal legislatore nell’art. 1, comma 13, L. 28 giugno 2012, n. 92.
Né ad evitare la sostanziale vanificazione della tutela giurisdizionale basterebbe il diritto del danneggiato a percepire gli interessi sulla somma a priori determinata, in ogni caso insufficiente a ristorare il “danno maggiore” di cui all’art. 1224, cpv., cod. civ. Non gioverebbe neppure il richiamo all’art. 429 cod. civ. proc., che agli interessi aggiunge la rivalutazione e che è stato ritenuto applicabile non solo ai crediti retributivi ma anche a quelli risarcitori o indennitari (Cass. 6 luglio 1990 n. 7101, 12 agosto 1994, ri. 7405, 29 maggio 1995, n. 5993, 9 novembre 2001 n. 13924). Per questi ultimi le finalità, di effettivo ristoro del danno presente e futuro a carico del creditore e di dissuasione dei debitore a persistere nell’inadempimento, non solo sottraggono la materia al principio nominalistico proprio dei debiti di valuta ed all’onere della prova gravante sul creditore ai sensi dell’art. 1224, cpv., cit. ma- quando non si tratti di crediti di lavoro in senso stretto ossia retributivi- impongono al giudice di adeguare il risarcimento all’entità del danno anche attraverso lo strumento equitativo (art. 1226 cod. civ.). Occorre impedire che il datore di lavoro, dopo avere evitato il fine già illegittimamente perseguito, ossia l’espulsione del dipendente, minimizzi la conseguenza minore, ossia l’indennizzo, ritardandone sine die l’adempimento. Le suddette finalità, in altre parole, richiedono di premere sull’obbligato affinché adempia spontaneamente, ed è indicativo che parte della dottrina processualistica sostenga l’incostituzionalità dell’art. 614 bis cod. civ. proc., prevedente la condanna punitiva per “ogni violazione o inosservanza successiva”, nella parte in cui esclude dalla previsione
le controversie di lavoro subordinato o parasubordinato. Una tutela giurisdizionale effettiva contro il licenziamento illegittimo trova oggi riscontro anche sul piano dei valori e dei principi dello stesso ordinamento sovranazionale all’art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, certamente non direttamente applicabile alla fattispecie ex art. 51 della stessa Carta (non investendo la presente controversia una questione di diritto dell’Unione), ma che può certamente operare come fonte di “libera interpretazione” anche del dato normativo nazionale, stante il suo “carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei” (Corte cost. n. 135/2002) e, quindi, in linea generale, operanti anche nel sistema nazionale (sull’art. 30 della Carta cfr. cass. 29678/2010; sul rilievo della Carta come fonte interpretativa cfr. cass. n. 28658/2010, cass. n. 7/2011, sul richiamo alla Carta anche in caso non di “diritto comunitario cfr. Corte cost. n. 93/2010, n. 81/2011, Corte cost. n. 31/2012). La soluzione prescelta rafforza, anche alla luce di principi comuni agli stati dell’Unione, la garanzia di un pronto ristoro del danno in favore del lavoratore e dissuade, come detto, il datore di lavoro da ritardi e dilazioni nel pagamento di una indennità dovuta per la lesione di un diritto fondamentale anche di matrice europea (cfr. da ultimo cass. n. 15519/2012 del 12.9.2012). Da ultimo va osservato che la deduzione di cui alla memoria difensiva della RFI per cui l’art. 1 L. 28.6.2012, n.92 offrirebbe una interpretazione autentica della norma portando al rigetto del ricorso appare infondata in quanto la norma richiamata si limita a precisare che con l’esercizio del diritto di opzione il rapporto si estingue, il che era già affermato dalla ricordata giurisprudenza di questa Corte.
Pertanto va accolto il ricorso, va cassata la sentenza impugnata e non necessitando la controversia di ulteriori approfondimenti istruttori, la stessa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Sussistono, anche per l’esistenza di contrasti anche nella giurisprudenza di legittimità, giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte:
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione a decreto ingiuntivo. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.9.2012

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