In tema di misure di prevenzione, gli elementi di fatto su cui deve basarsi il giudizio di pericolosita’ non sono solo quelli accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per fatti che possono essere indicativi dello stato di pericolosita’.

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 8 maggio 2018, n. 20160

La massima estrapolata

In tema di misure di prevenzione, gli elementi di fatto su cui deve basarsi il giudizio di pericolosita’ non sono solo quelli accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per fatti che possono essere indicativi dello stato di pericolosita’.
La pericolosita’ sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, e’ anche “misura temporale” del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosita’ generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si e’ manifestata la pericolosita’ sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosita’ qualificata, il giudice dovra’ accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosita’ sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato.

Sentenza 8 maggio 2018, n. 20160

Data udienza 11 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo – Presidente

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
avverso il decreto del 03/10/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SANDRA RECCHIONE;
lette le conclusioni del PG Dr. Franca Zacco che concludeva per la inammissibilita’ dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania confermava il decreto che aveva applicato al ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, riconoscendo la pericolosita’ “qualificata” dello stesso, nonche’ la misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni a lui riconducibili, peraltro gia’ sottoposti a sequestro.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del proposto (OMISSIS) (anche nell’interesse dei terzi interessati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) che deduceva:
2.1. vizio di legge: non sarebbe stato valuto il requisito della sproporzione tra le risorse lecite disponibili e l’acquisto dei singoli beni confiscati; segnatamente non sarebbe stato valutato l’apporto probatorio proveniente dall’audizione del consulente di parte udito in sede di rinnovazione dibattimentale, le cui valutazioni in ordine alla sproporzione sono state ritenute superate dalle valutazioni dell’amministratore giudiziario, la cui amministrazione si riferiva pero’ ad un periodo successivo a quello in cui doveva essere valutata la sproporzione;
2.2. vizio di legge: in ordine alla valutazione della pericolosita’ qualificata la Corte di appello avrebbe illegittimamente dato rilievo alle valutazioni del processo penale che aveva registrato la conferma della condanna inflitta in primo grado per il reato di concorso esterno nell’associazione mafiosa capeggiata dai (OMISSIS).
3. Con atto depositato il 26 marzo 2018 venivano dedotti motivi aggiunti con i quali si rilevava: a) il difetto di valutazione della attualita’ della pericolosita’ del proposto; b) il difetto di valutazione della esistenza della pericolosita’ nel periodo in cui venivano acquisiti i beni confiscati; c) vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione degli apporti tecnici del consulente di parte illogicamente ritenuti recessivi rispetto alle valutazioni dell’amministratore giudiziario, che
comunque era intervenuto nella gestione delle societa’ del (OMISSIS) solo successivamente al sequestro, laddove negli anni che hanno preceduto l’imposizione del vincolo il proposto aveva sempre adempiuto gli obblighi fiscali
3. Il sostituto procuratore generale Dr. F. Zacco, con requisitoria scritta instava per la dichiarazione di inammissibilita’ dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto nell’interesse dei terzi e’ inammissibile tenuto conto che gli stessi non hanno impugnato il decreto del Tribunale presentando le loro doglianze direttamente in sede di legittimita’; si e’ pertanto verificata una insanabile frattura della catena devolutiva conseguente al mancato rispetto dell’articolo 606 c.p.p., comma 3. Ne’, come rilevato anche dalla Procura generale, e’ possibile ipotizzare un effetto estensivo dell’impugnazione, tenuto conto del fatto che l’articolo 587 c.p.p. e’ funzionale a prevenire il contrasto tra sentenze di condanna e non si applica alla materia della prevenzione.
2. Il ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS) e’, invece, manifestamente infondato.
2.1. Il primo motivo si risolve nella richiesta di una rivalutazione della tenuta logica della motivazione nella parte in cui, la stessa giustifica il giudizio di sproporzione tra risorse lecite disponibili ed acquisti, ed assegna valenza decisiva alla testimonianza dell’amministratore giudiziario.
Si tratta di una doglianza che si risolve nella indicazione di un possibile vizio di motivazione, se non addirittura, nella richiesta di una valutazione alternativa delle emergenze processuali, che non ammissibile in sede di legittimita’, tenuto conto che nella materia della prevenzione possono essere dedotte solo violazioni di legge.
La Corte costituzionale chiamata a valutare la compatibilita’ con la Carta della scelta di limitare la cognizione di legittimita’ in materia di prevenzione ai soli vizi di legge ha chiarito che “le peculiarita’ del procedimento di prevenzione devono (…) essere valutate alla luce della specifica ratio della confisca in esame, una ratio che, come ha affermato questa Corte, da un lato, “comprende ma eccede quella delle misure di prevenzione consistendo nel sottrarre definitivamente il bene al “circuito economico” di origine, per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo” e, dall’altro, “a differenza di quella delle misure di prevenzione in senso proprio, va al di la’ dell’esigenza di prevenzione nei confronti di soggetti pericolosi determinati e sorregge dunque la misura anche oltre la permanenza in vita del soggetto pericoloso” (sentenza n. 335 del 1996)” (sentenza n. 21 del 2012). Il sistema delle misure di prevenzione ha dunque una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosita’, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione, della quale costituisce “presupposto ineludibile”, e, una volta giudicata infondata la questione di legittimita’ costituzionale della L. n. 1423 del 1956, articolo 4, comma 11, (sentenza n. 321 del 2004) rispetto alle misure personali, sarebbe irrazionale il sistema che si verrebbe a delineare ritenendo invece fondata l’analoga questione relativa alla confisca di prevenzione. Si determinerebbe, infatti, una diversa estensione del sindacato della Corte di cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosita’ del proposto, a seconda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l’irrazionalita’ sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento” (Corte cost. 9 giugno 2015 n. 106).
Nel caso di specie la motivazione in ordine al giudizio di sproporzione si presenta tutt’altro che apparente e si fa carico di contrastare gli argomenti proposti con l’impugnazione del decreto di primo grado sottraendosi ad ogni censura in questa sede.
1.2. La parte iniziale del ricorso che censura il provvedimento impugnato nella parte in cui riconosce lo stato di pericolosita’ sulla base delle emergenze processuali tratte dal parallelo procedimento di cognizione a carico del proposto e’ manifestamente infondato.
Deve essere chiarito che condizione ineludibile per l’applicazione del vincolo di prevenzione patrimoniale, ovvero dell’unica misura contestata con il ricorso principale, e’ lo stato di “pericolosita’” del proposto che deve sussistere al momento della acquisizione del bene vincolato; si tratta di una condizione radicalmente diversa da quella della “colpevolezza” in ordine alla consumazione di un reato.
Tale profonda diversita’ del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale consente di assegnare valenza probatorio anche ad elementi tratti dalle sentenze di assoluzione o da procedimenti penali non definitivi. Si ribadisce, cioe’, che in tema di misure di prevenzione, gli elementi di fatto su cui deve basarsi il giudizio di pericolosita’ non sono solo quelli accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per fatti che possono essere indicativi dello stato di pericolosita’ (Cass. Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017 – dep. 21/07/2017, Schiraldi e altro, Rv. 271372).
Nel caso di specie, pertanto, la Corte territoriale traeva legittimamente elementi di giudizio utili per la definizione dello stato di pericolosita’ qualificata del (OMISSIS) dagli elementi di prova contenuti nelle due sentenze penali di merito, che avevano accertato la responsabilita’ del proposto in relazione al reato di concorso esterno nell’associazione mafiosa riconducibile alla famiglia “(OMISSIS)”. Cio’ in coerenza con il condiviso orientamento secondo cui il concetto di “appartenenza” ad una associazione mafiosa, rilevante per l’applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla “partecipazione”, si sostanzia in un’azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguita’ o di vicinanza al gruppo criminale (Cass. sez. U, n. 111 del 30/11/2017 – dep. 04/01/2018, Gattuso, Rv. 271512).
Per dimostrare l’esistenza dello stato di pericolosita’ qualificata, la Corte territoriale associava a tali fonti di prova gli esiti del processo c.d. “(OMISSIS)” che si era concluso con l’assoluzione del (OMISSIS) in relazione alla partecipazione ad associazione di stampo mafioso, pur facendo luce sui rilevanti collegamenti dello stesso con diversi esponenti del clan (OMISSIS) (pag. 2 della sentenza impugnata).
Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale riconosceva il requisito della pericolosita’ in coerenza con i parametri di legge e nel rispetto delle indicazioni fornite sul punto dalla Cassazione.
2. I motivi aggiunti, nella parte in cui contestano la assenza di valutazione della attualita’ della pericolosita’, sono inammissibili in ragione del fatto che, con il ricorso principale, non e’ stata contestata la legittimita’ della misura personale, ma e’ stata censurata unicamente la legittimita’ della confisca ovvero di un vincolo reale che richiede la verifica della correlazione temporale tra stato di pericolosita’ ed l’acquisto del bene, ma non la valutazione del requisito dell’attualita’ della pericolosita’ che pertiene alla legittimita’ della misura personale (Cass. sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 – dep. 02/02/2015, Spinelli ed altro, Rv. 262605; Cass. Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 – dep. 04/01/2018, Gattuso, Rv. 271511).
Sul punto il collegio ribadisce che nel giudizio di cassazione la presentazione di motivi nuovi e’ consentita entro i limiti in cui essi investano capi o punti della decisione gia’ enunciati nell’atto originario di gravame, poiche’ la “novita’” e’ riferita ai “motivi”, e quindi alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, gia’ censurati con il ricorso (Cass. Sez. 1, n. 40932 del 26.5.2011, Rv. 251482; Cass. Sez. 6, n. 27325 del 20/05/2008, Rv. 240367)
3. Infine: sono manifestamente infondati i motivi aggiunti nella parte in cui censurano, con riferimento alla misura patrimoniale (l’unica contestata con il ricorso principale) la assenza di motivazione in ordine alla corrispondenza temporale tra stato di pericolosita’ ed acquisto dei beni vincolati.
Sul punto il collegio ribadisce che la pericolosita’ sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, e’ anche “misura temporale” del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosita’ generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si e’ manifestata la pericolosita’ sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosita’ qualificata, il giudice dovra’ accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosita’ sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Cass. Sez. un, n. 4880 del 26/06/2014 – dep. 02/02/2015, Spinelli ed altro, Rv. 262605).
Nel caso di specie si verte in un caso di pericolosita’ qualificata, sicche’ deve ritenersi operativa la presunzione semplice di persistenza della pericolosita’ durante tutto il percorso esistenziale del proposto (essendo in valutazione la legittimita’ della misura di prevenzione patrimoniale, non viene in esame il requisito dell’attualita’ della condizione che deve essere valutato quando si applica la misura personale della Sorveglianza speciale: Cass. Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 – dep. 04/01/2018, Gattuso, Rv. 271511).
In particolare la Corte territoriale valutava la sproporzione tra risorse lecite ed acquisizione patrimoniali oggetto di vincolo in relazione al periodo intercorso tra gli anni 2003 e 2010 (pag. 6 del provvedimento impugnato). Le emergenze poste a sostegno della valutazione della condizione di pericolosita’ e, segnatamente, i fatti di concorso esterno oggetto di due condanne conformi ed il collegamento con il clan (OMISSIS), come emerge dal tessuto motivazionale del provvedimento impugnato, risultavano correlati temporalmente a tale arco temporale; al riguardo e’ significativo, tra l’altro, il contenuto della conversazione, risalente al 9 giugno 2007) in cui l’ (OMISSIS), esponente del clan (OMISSIS), evidenziava gli stretti rapporti con il (OMISSIS) (pag. 3 del provvedimento impugnato).
A cio’ si aggiunge che la contestazione in ordine al difetto del requisito della correlazione temporale tra pericolosita’ ed acquisto dei beni vincolati non e’ specifica in quanto, a fronte della presunzione di persistenza dello stato di pericolosita’ qualificata durante l’intero percorso esistenziale del proposto e nonostante il provvedimento impugnato contesse dei chiari riferimenti temporali, cui si e’ appena fatto riferimento, il ricorrente si limitava a contestare genericamente il difetto del requisito.
Sul punto si ribadisce l’appello, al pari del ricorso per cassazione, e’ inammissibile per difetto di specificita’ dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificita’, a carico dell’impugnante, e’ direttamente proporzionale alla specificita’ con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Cass. sez. un n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822).
4. Alla dichiarata inammissibilita’ dei ricorsi consegue, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonche’ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 2000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000.00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

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