La qualifica di amministratore di fatto grava il soggetto agente di tutti i doveri incombenti sull’amministratore della societa’

Corte di Cassazione, sezione quinta penale sentenza 2 maggio 2018, n. 18785.

La qualifica di amministratore di fatto grava il soggetto agente di tutti i doveri incombenti sull’amministratore della societa’, con la connessa responsabilita’ per i fatti illeciti commessi nel corso della sua gestione.

Sentenza 2 maggio 2018, n. 18785
Data udienza 25 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – rel. Consigliere

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MILANO;
– dalla parte civile COMUNE DI DESIO;
– (OMISSIS) nato il (OMISSIS);
– (OMISSIS) nato il (OMISSIS);
– (OMISSIS) nato il (OMISSIS);
nel procedimento a carico di questi ultimi e di:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS) e (OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/09/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi, i motivi nuovi depositati dal ricorrente (OMISSIS) e le memorie depositate per il ricorrente (OMISSIS) e per l’imputato (OMISSIS);
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fimiani Pasquale, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi del Procuratore generale territoriale e della parte civile e per il rigetto dei ricorsi degli imputati, previa rettifica della sentenza impugnata nel senso che dell’inclusione del capo P/9 fra le imputazioni dalle quali il (OMISSIS) veniva assolto;
udito il difensore della parte civile ricorrente avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi i difensori avv.ti (OMISSIS) per (OMISSIS), avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) e avv.ti (OMISSIS) per (OMISSIS), che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi, e i difensori avv.ti (OMISSIS) per (OMISSIS) e avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), per (OMISSIS), che hanno rispettivamente concluso per l’inammissibilita’ o il rigetto dei ricorsi del Procuratore generale territoriale e della parte civile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, la parte civile Comune di Desio e gli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono avverso la sentenza del 26 settembre 2016 con la quale la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 18 aprile 2014, riteneva il (OMISSIS), il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) responsabili del reato di corruzione, ed il (OMISSIS) responsabile inoltre di reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di ulteriori reati di corruzione e rivelazione di segreti di ufficio. La sentenza di primo grado era fra l’altro riformata, per cio’ che qui rileva, con la declaratoria di nullita’ del decreto di citazione per il giudizio immediato nei confronti del (OMISSIS), per altro reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e per delitti di contraffazione di assegni ed appropriazione indebita, e di (OMISSIS) per il reato di bancarotta documentale, e con l’assoluzione del (OMISSIS), del (OMISSIS), del (OMISSIS) e di (OMISSIS) per insussistenza del fatto da altre imputazioni di corruzione.
2.1. nei confronti del (OMISSIS), coordinatore del Partito delle Liberta’ per Monza e la Brianza, del (OMISSIS), agente per conto della (OMISSIS) s.r.l. tramite la (OMISSIS) s.r.l, e del (OMISSIS), assessore all’urbanistica del Comune di Desio, oltre che del (OMISSIS) quale direttore dell’ufficio tecnico del predetto Comune, per il reato di corruzione contestato nell’avere il Comune di cui sopra recepito, nella formazione del piano attuativo relativo all’ambito di trasformazione ATR4 proposto dalla (OMISSIS) con riguardo a un’area trasformata da agricola a commerciale, le illegittime previsioni costituite dalla cessione al Comune di aree in misura inferiore a quelle previste dal Piano di governo del Territorio, dalla individuazione di una superficie utile di pavimento superiore a quella consentita dal piano in conseguenza del mancato computo di una galleria commerciale indebitamente definita ad uso pubblico, dalla riduzione del contributo straordinario per la realizzazione di opere di interesse pubblico e dall’adozione del piano, dicembre 2009, nonostante la (OMISSIS) non avesse la completa disponibilita’ dell’area; ricevendo il (OMISSIS) l’affidamento di tre incarichi di consulenza dalla (OMISSIS) e un trattamento economico vantaggioso dalle societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., la prima delle quali gestita dal (OMISSIS), nell’acquisto, da parte della figlia (OMISSIS), di un’unita’ immobiliare della quale la stessa veniva immessa in possesso in assenza di un contratto preliminare e dopo il versamento di meri acconti del prezzo, ed il (OMISSIS) l’appoggio politico del (OMISSIS) nel conseguimento della carica di assessore alla Provincia di Monza e Brianza (capo A nn. 2 e 3);
2.2. nei confronti del (OMISSIS) per il reato di bancarotta fraudolenta contestatogli quale amministratore unico e poi di fatto della (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita in (OMISSIS), nella distrazione di assegni per l’importo complessivo di Euro 60.000, pagati per l’acquisto di un terreno da (OMISSIS) e in realta’ incassati da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), di altre somme versate in pagamento di prestazioni inesistenti, sovrafatturate o prive di utilita’ della (OMISSIS) s.r.l. e di altri soggetti e di compensi sproporzionati in favore di se’ stesso e dell’altro amministratore (OMISSIS), e nella tenuta della contabilita’ da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita (capo I);
2.3. nei confronti del (OMISSIS) per il reato di bancarotta fraudolenta contestatogli quale amministratore di fatto della (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita in (OMISSIS), nella distrazione di somme in relazione ad operazioni inesistenti o prive di utilita’ e giustificazione, e nella tenuta della contabilita’ in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita (capo P);
2.4. nei confronti del (OMISSIS) peri reati di corruzione e rivelazione di segreti di ufficio contestatigli nell’aver ottenuto in cambio di somme di denaro dal Brigadiere dei Carabinieri di Seregno (OMISSIS), in concorso con l’agente della polizia giudiziaria in servizio presso la Procura della Repubblica di Monza (OMISSIS), dal 6 al 20 ottobre del 2009, notizie relative all’esistenza di indagini preliminari che lo riguardavano (capo U).
3. Le imputazioni per le quali era dichiarata la nullita’ del decreto di citazione a giudizio immediato avevano ad oggetto per il (OMISSIS) i reati di contraffazione della sottoscrizione per girata di (OMISSIS) su sette assegni emessi dalla (OMISSIS) dal 29 gennaio al 5 febbraio del 2004 (capo L), di bancarotta per distrazione di somme nella gestione della (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita in (OMISSIS) (capo N), e di appropriazione indebita di somme di denaro in danno della (OMISSIS) s.r.l. e della (OMISSIS) s.r.l. fino al 2009 (capo O) e della (OMISSIS) s.r.l. fino all’ottobre del 2007 (capo S), e per il (OMISSIS) il reato di bancarotta per falsificazione della contabilita’ della (OMISSIS) (capo M). La nullita’ era ritenuta in quanto, non essendo stata richiesta l’applicazione di misure cautelari per i predetti reati, sugli stessi gli imputati non era stati interrogati.
4. Le disposizioni assolutorie della sentenza impugnata riguardavano per il (OMISSIS), il (OMISSIS), il (OMISSIS) e il (OMISSIS) il reato di corruzione contestato come commesso fino al 20 aprile 2009 nella formazione del Piano del governo del Territorio di Desio, relativamente al cambio di destinazione d’uso dell’area della (OMISSIS) (capo A1), e per il (OMISSIS), il (OMISSIS) e il (OMISSIS) i reati di corruzione contestati come commessi fino dicembre 2009 negli ambiti di trasformazione ART1 presentato dalla (OMISSIS) s.r.l. e ATR2, presentato dalla (OMISSIS) s.r.l. e dalla (OMISSIS) s.r.l. (capo B) e ATR3, presentato da (OMISSIS) (capo C), relativamente agli illegittimi cambi di destinazione da agricola a residenziale.
5. Il Procuratore generale territoriale ricorrente deduce violazione di legge sulla declaratoria di parziale nullita’ del decreto di citazione a giudizio immediato nei confronti del (OMISSIS) e del (OMISSIS), osservando che i reati per i quali era ritenuta la nullita’, pur se non compresi fra quelli per i quali era stata richiesta la misura cautelare, erano comunque illustrati nell’ordinanza applicativa della misura ed erano stati di fatto contestati negli interrogatori.
6. La parte civile ricorrente propone tre motivi sull’assoluzione del (OMISSIS), del (OMISSIS), del (OMISSIS) e del (OMISSIS) dalle imputazioni di corruzione di cui ai capi A1, B e C, deducendo complessivamente violazione di legge e vizio motivazionale nella valutazione parcellizzata degli indizi a carico degli imputati, nell’omessa considerazione di circostanze ulteriormente indizianti individuate nel ricorso e comunque nella mancata qualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’articolo 318 cod. pen., una volta ritenuto insussistente il presupposto della contrarieta’ degli atti ai doveri di ufficio.
7. Il ricorrente (OMISSIS) propone con un primo atto di impugnazione venti motivi, integrati da ulteriori otto motivi proposti con un secondo atto.
7.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge sul rigetto dell’eccezione di nullita’ del decreto di citazione a giudizio immediato in quanto emesso il 19 marzo 2012, precedentemente alla definizione del procedimento di riesame dell’ordinanza cautelare con sentenza della Corte di cassazione pronunciata il 19 aprile 2012 sul ricorso avverso l’ordinanza cautelare del 4 gennaio 2012, lamentando che la decisione reiettiva, per la quale la necessita’ della previa definizione della procedura di riesame, prevista dall’articolo 453 c.p.p., comma 1-ter, per la presentazione della richiesta di giudizio immediato, non sussisterebbe per il ricorso immediato avverso l’ordinanza cautelare, era sostenuta in base a precedenti giurisprudenziali sul diverso caso del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale in sede di riesame, ed osservando che rispetto alla finalita’ di stabilita’ del quadro cautelare posta alla base della norma il ricorso diretto per cassazione avverso l’ordinanza cautelare deve ritenersi equipollente all’istanza di riesame; aggiungendo il ricorrente che a questi fini e’ irrilevante che il giudizio sul ricorso diretto sia di sola legittimita’, nel momento in cui nello stesso viene comunque verificata la logicita’ della motivazione sulla gravita’ degli indizi, e che e’ d’altra parte significativo il rinvio dell’articolo 311 cod. proc. pen., per il ricorso diretto, ai termini previsti dal precedente articolo 309.
7.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge sul rigetto dell’eccezione di nullita’ del giudizio a seguito dell’omesso deposito dei verbali di esecuzione delle intercettazioni, lamentando che quanto osservato nella sentenza impugnato, per cui l’omissione darebbe luogo all’inutilizzabilita’ dei verbali e non all’eccepita nullita’, non considerava che detta omissione impediva il consapevole esercizio della scelta del rito, e rilevando in subordine l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 416 c.p.p., comma 2, articolo 454 c.p.p., comma 2 e articolo 552 c.p.p., comma 4, ove non prevedono la nullita’.
7.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge sul rigetto dell’eccezione di inutilizzabilita’ delle intercettazioni disposte in altro procedimento per reati diversi, lamentando l’irrilevanza dell’argomentazione della sentenza impugnata per la quale dalle intercettazioni disposte nei confronti di (OMISSIS) per altri fatti erano scaturite le indagini per i reati contestati in questo procedimento, ove determinante e’ la connessione fra i procedimenti e non la mera circostanza per la quale l’uno abbia avuto origine dall’altro.
7.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, osservando che l’omesso deposito dei verbali delle intercettazioni rendeva comunque gli stessi inutilizzabili.
7.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla revoca, all’udienza dibattimentale di primo grado del 14 febbraio 2014 successivamente alla discussione della difesa, dell’acquisizione di un’intercettazione ambientale eseguita in altro procedimento concernente la data di redazione del manoscritto di (OMISSIS), lamentando che la ritenuta non indispensabilita’ dell’atto per la decisione era fondata su considerazioni attinenti alla prova, in quanto relative alla natura indiretta e valutativa dei discorsi registrati, che non superavano il dato della rilevanza della prova stessa.
7.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla sussistenza del rapporto corruttivo contesto al capo A, lamentando l’omessa valutazione delle prove indiziarie rispetto ai requisiti previsti dall’articolo 192 cod. proc. pen., l’illogicita’ delle argomentazioni della sentenza impugnata e la mancata considerazione dei motivi di appello sui singoli indizi come illustrati nel ricorso.
7.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla sussistenza dello sviamento di potere nel reato di corruzione di cui al capo A, lamentando l’omessa considerazione delle conclusioni dei consulenti della difesa sull’impossibilita’ di includere l’area di transito della galleria nella superficie di vendita e sulla normale qualificazione delle gallerie dei centri commerciali come aree ad uso pubblico, a fronte della mancata giustificazione delle opposte conclusioni del consulente dell’accusa, l’impossibilita’ di ritenere contraria ai doveri d’ufficio la mera difformita’ del comportamento della (OMISSIS), proprietaria del 99% dell’area, dalla prevista procedura di coinvolgimento dei proprietari minoritari, l’illogicita’ dell’argomentazione della sentenza impugnata sulla riduzione del contributo, rispetto all’incasso di somme superiori a quelle previste per aree analoghe, e l’indebita valutazione del merito amministrativo.
7.8. Con l’ottavo motivo deduce violazione di legge nell’omessa motivazione sull’elemento psicologico del reato di corruzione di cui al capo A.
7.9. Con il nono motivo deduce violazione di legge sulla conformita’ dei fatti accertati a quelli addebitati al capo U, nel momento in cui, in assenza di prova sulla contestata diffusione di notizie relative all’indagine Infinito, la ritenuta rivelazione di notizie riguardanti l’assunzione di dipendenti presso la provincia di Monza e Brianza e gli appalti di Desio integrava fatto diverso, costituendo il riferimento dell’imputazione all’indagine cosiddetta “Infinito” una specificazione e non una mera esemplificazione del fatto contestato.
7.10. Con il decimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla sussistenza dei fatti di cui al capo U, osservando che la mancanza della prova di indagini su assunzioni di dipendenti presso la provincia di Monza e Brianza e sugli appalti di Desio rendeva impossibile il reato di violazione di segreti di ufficio ed escludeva un elemento del sinallagma dell’accordo corruttivo.
7.11. Con l’undicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sul concorso dell’imputato nel reato di rivelazione di segreti di ufficio di cui al capo U, ravvisabile nei confronti dell’estraneo solo nei casi di istigazione o determinazione.
7.12. Con il dodicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla significativita’ probatoria delle intercettazioni per il reato di corruzione di cui al capo U, denunciandone il travisamento ove dalle stesse non emergeva l’interesse del (OMISSIS) per l’acquisizione delle notizie.
7.13. Con il tredicesimo motivo, integrato dal quarto motivo del secondo atto di impugnazione, deduce vizio violazione di legge e motivazionale sulla qualificazione della posizione dell’imputato per i reati di bancarotta, oggetto di una motivazione perplessa ove la stessa indicava l’imputato sia come amministratore di fatto che come concorrente esterno, e per questo secondo aspetto estranea all’imputazione che contestava la qualita’ di amministratore di fatto.
7.14. Con il quattordicesimo, il quindicesimo e il sedicesimo motivo, integrati dal primo, dal secondo e dal terzo motivo del secondo atto di impugnazione, deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla prova della qualifica soggettiva dell’imputato, ritenuta in base all’interesse dello stesso nelle societa’ fallite laddove dagli atti emergeva una coamministrazione di fatto nell’ambito commerciale e i reati attenevano al settore contabile e finanziario, curato da (OMISSIS). Il ricorrente osserva che gli elementi valutati a carico dell’imputato riguardavano le fasi finali della vita delle societa’, e che la sussistenza di un accordo spartitorio con il (OMISSIS) era sostenuta unicamente in base alle dichiarazioni di quest’ultimo, non valutate nella loro attendibilita’ intrinseca, ma solo nell’esistenza di riscontri peraltro costituiti da risultanze documentali sulle singole operazioni e da intercettazioni, prive di efficacia individualizzante e comunque provenienti dallo stesso (OMISSIS), e d’altra parte smentiti da elementi contrari emergenti da atti indicati nel ricorso, da cui risultava che il (OMISSIS) sottraeva denaro dalle casse sociali all’insaputa del (OMISSIS).
7.15. Con il diciassettesimo motivo, integrato dal quinto e dal sesto motivo del secondo atto di impugnazione, deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulle singole condotte distrattive, lamentando l’illogicita’ della motivazione e l’omessa valutazione degli argomenti difensivi esposti nel ricorso, e rilevando in particolare, quanto alla distrazione in danno della (OMISSIS), la mancata considerazione della circostanza per la quale il (OMISSIS) era creditore della societa’ e aveva rilasciato fidejussioni in favore della stessa.
7.16. Con il diciottesimo motivo, integrato dal settimo motivo del secondo atto di impugnazione, deduce violazione di legge e vizio motivazionale sui fatti di bancarotta documentale, lamentando l’omessa considerazione del rilievo difensivo per il quale le anomalie contabili riguardavano il periodo in cui l’amministrazione era curata dal (OMISSIS), il travisamento di una missiva di posta elettronica inviata da (OMISSIS) al (OMISSIS), che in realta’ non conteneva riferimenti ad un gruppo societario attribuibile anche al (OMISSIS), e l’utilizzazione di dichiarazioni del teste (OMISSIS) riferite al periodo finale in cui emergevano le irregolarita’.
7.17. Con il diciannovesimo e il ventesimo motivo, integrati dall’ottavo motivo del secondo atto di impugnazione, deduce violazione di legge e vizio motivazionale sul trattamento sanzionatorio, lamentando la determinazione della pena per il reato di cui al capo P in base al complesso dell’imputazione, omettendo di considerare che per una delle condotte contestate l’imputato era stato assolto, e in generale il rilievo attribuito ad elementi, quali la gravita’ dei fatti e la pluralita’ delle violazioni, oggetto di specifiche aggravanti, l’individuazione dell’intensita’ del dolo in base ad elementi estranei alla fattispecie della bancarotta e l’omessa motivazione sull’esigua riduzione di pena per effetto delle assoluzioni. Aggiunge che gli stessi elementi erano utilizzati sia per la quantificazione della pena che per il diniego delle generiche, e che ai fini della ravvisabilita’ di queste ultime non si teneva conto delle restituzioni di somme in favore delle fallite, della fidejussione in favore della (OMISSIS), della transazione con la (OMISSIS) e del comportamento processuale.
8. Il ricorrente (OMISSIS) propone tre motivi.
8.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche, denunciando l’illogicita’ degli argomenti ostativi indicati nella sentenza impugnata e l’omessa valutazione dell’incensuratezza e del comportamento processuale dell’imputato.
8.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla determinazione della pena, lamentando l’omessa considerazione dell’assoluzione dall’imputazione di cui al capo A1 e la mancata determinazione dell’aumento per la continuazione.
8.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull’affermazione di responsabilita’, in quanto fondata su elementi indizianti che, ove dettagliatamente analizzati, si rivelano privi dei requisiti previsti dalla legge.
9. Il ricorrente (OMISSIS) propone cinque motivi con il ricorso principale e un motivo aggiunto, ribaditi con la memoria successivamente depositata.
9.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla sussistenza del fatto corruttivo, lamentando contraddittorieta’ nell’utilizzazione degli stessi criteri probatori sia per le condanne che per le assoluzioni e nella ritenuta correttezza del procedimento per il piano del territorio e non per quello dell’ambito di trasformazione che ne costituiva l’espressione, equivocita’ negli indizi ed illogicita’ nella conclusione per la quale gli elementi dell’accordo illecito erano contenuti solo nell’ambito di trasformazione.
9.2. Con il secondo e il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sui vantaggi corruttivi, rilevando che quello relativo al trattamento di favore per la figlia dell’imputato era ritenuto in base al travisamento degli atti, dai quali risultava che anche altri acquirenti erano stati immessi in possesso di appartamenti prima dei contratti preliminari, e ad ulteriori argomenti dei quali il ricorrente lamenta l’illogicita’, e che il vantaggio indicato nel conseguimento degli incarichi di consulenza era individuato sulla scorta di elementi privi di efficacia indiziante.
9.3. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla ritenuta contrarieta’ degli atti ai doveri di ufficio, osservando che la galleria era correttamente ritenuta di uso pubblico, che la (OMISSIS), proprietaria del 99% dell’area, non poteva consorziarsi con le marginali proprieta’ del Comune di Desio e della azienda consortile della quale detto Comune faceva parte, e che sulla determinazione del contributo vi erano errori.
9.4. Con il quinto motivo deduce violazione di legge sul trattamento sanzionatorio, lamentando che ai fini della riconoscibilita’ delle attenuanti generiche e della determinazione della pena non si teneva conto dell’assoluzione dell’imputato da altre imputazioni, del venir meno dell’aggravante del numero dei concorrenti e della risalenza dei precedenti penali.
9.5. Con il motivo aggiunto, integrato con la memoria successivamente depositata, rileva l’intervenuta prescrizione del reato, evidenziando l’erroneita’ dell’indicazione della data di commissione del reato all’I dicembre 2009 in base alla realizzazione dell’ultimo atto contrario ai doveri di ufficio, laddove il reato si consumava con l’ultimo dei vantaggi illeciti, conseguiti nel novembre del 2008 con l’utilizzazione dell’immobile da parte della figlia dell’imputato ed il 20 maggio 2009 con il pagamento al (OMISSIS) degli incarichi di consulenza.
10. L’imputato (OMISSIS) ha depositato memoria a sostegno della richiesta di declaratoria di inammissibilita’ o di rigetto del ricorso della parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi dedotti dal Procuratore generale territoriale ricorrente sulla declaratoria di parziale nullita’ del decreto di citazione a giudizio immediato nei confronti del (OMISSIS) e del (OMISSIS) sono inammissibili.
Il ricorrente non pone in discussione che i reati per i quali era dichiarata la nullita’ del decreto non erano compresi fra quelli per i quali era stata richiesta l’applicazione della misura cautelare; ne’ oppone alcun rilievo a quanto affermato nella sentenza impugnata sulla mancanza, nell’ordinanza applicativa della misura, di alcuna motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi per detti reati. Ed allora, il riferimento del ricorso all’essere stati i reati in esame comunque illustrati nell’ordinanza cautelare e’ generico, in quanto relativo ad un dato estraneo alle condizioni di validita’ del decreto dispositivo del giudizio immediato, le quali richiedono, come precisato dalla giurisprudenza di legittimita’, che l’indagato sia stato specificamente interrogato sui fatti contestati e sugli elementi dai quali emerga l’evidenza della prova degli stessi (Sez. 6, n. 27790 del 02/05/2017, Monte, Rv. 270162; Sez. 5, n. 14740 del 29/01/2014, Alfieri, Rv. 258959); e l’ulteriore rilievo del ricorrente, per la quale i reati di cui si tratta sarebbero stati di fatto contestati negli interrogatori di garanzia, si risolve in una mera asserzione in fatto su quanto diversamente valutato dai giudici di merito in ordine alla carenza del requisito dell’interrogatorio del (OMISSIS) e del (OMISSIS) sui fatti stessi.
2. I motivi dedotti dalla parte civile ricorrente sull’assoluzione del (OMISSIS), del (OMISSIS), del (OMISSIS) e del (OMISSIS) dalle imputazioni di corruzione di cui ai capi A1, B e C sono inammissibili.
Il ricorso propone sul punto non consentite valutazioni di merito sulle argomentazioni della sentenza impugnata, per le quali dalle emergenze processuali, e in particolare dalle consulenze tecniche, emergevano la conformita’ alle normative ed alle scelte urbanistiche dei mutamenti di destinazione relativi agli ambiti ART1, ATR2 e ATR3 e la mancanza di prova di alcun intervento del (OMISSIS) che avesse condizionato tali operazioni; osservandosi altresi’ che la corresponsione di utilita’ da parte di (OMISSIS), per gli ambiti ART1 e ATR2, era oggetto solo di un accenno nel memoriale del (OMISSIS), generico e contrastante con le dichiarazioni dello stesso e con i risultati delle intercettazioni, e che sulle utilita’ che (OMISSIS) avrebbe fornito al (OMISSIS) per l’ambito ATR3 le dichiarazioni del (OMISSIS) erano smentite da altri elementi accertati e non trovavano conferma in intercettazioni equivoche.
E’ poi manifestamente infondata la censura di omessa valutazione della possibilita’ di qualificare il fatto come violazione dell’articolo 318 cod. pen., considerato come da quanto appena esposto risulti evidente che la Corte territoriale non si limitava ad escludere l’elemento della contrarieta’ degli atti contestati ai doveri di ufficio, ma rilevava la carenza di prova in ordine alle stesse condotte corruttive contestate.
3. I motivi dedotti dal ricorrente (OMISSIS) sono infondati.
3.1. Sul rigetto dell’eccezione di nullita’ del decreto di citazione a giudizio immediato, non essendo in discussione che il decreto di cui sopra veniva emesso in pendenza del giudizio sul ricorso per cassazione proposto direttamente dal (OMISSIS) avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare, e posto che l’articolo 453 c.p.p., comma 1-ter, prevede che la richiesta di definizione del giudizio con il rito immediato possa essere formulata “dopo la definizione del procedimento di cui all’articolo 309 cod. proc. pen. ovvero dopo il decorso dei termini per la richiesta di riesame”, si osservava nella sentenza impugnata che la sequenza procedurale prescritta dalla norma appena citata impone, per l’adozione del giudizio immediato, l’esaurimento della sola fase della procedura di impugnazione del provvedimento cautelare che si svolge dinanzi al Tribunale in sede di riesame, e non anche di quella dell’impugnazione del provvedimento dinanzi alla Corte di cassazione, pur laddove quest’ultima sia direttamente adita dal ricorrente omettendo la richiesta di riesame.
Tale decisione e’ coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita’, ormai consolidatasi superando un’isolata e risalente pronuncia in senso contrario (Sez. 3, n. 14341 del 11/03/2010, G., Rv. 246610), per i quali la proposizione della richiesta di giudizio immediato deve senz’altro seguire la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame, ma puo’ essere presentata prima che la decisione sul riesame sia divenuta definitiva (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265877; Sez. 6, n. 14039 del 15/01/2015, De Salvo, Rv. 262952; Sez. 2, n. 35613 del 15/06/2012, Prezio, Rv. 253896; Sez. 1, n. 3310 del 21/12/2011, dep. 2012, Liotti, Rv. 251842).
E’ ben vero che, come rilevato dal ricorrente, tali pronunce sono relative a casi nei quali il ricorso per cassazione era proposto avverso una decisione del tribunale a seguito di riesame; la situazione qui esaminata, nella quale il ricorso veniva proposto immediatamente avverso l’ordinanza cautelare, e’ tuttavia riconducibile agli stessi principi, nel senso della possibilita’ di richiedere il giudizio immediato anche laddove la fase del riesame sia superata con il ricorso diretto per cassazione.
E’ in primo luogo significativo, in questa direzione, il dato letterale costituito dall’espresso riferimento dell’articolo 453 c.p.p., comma 1-ter, alla definizione del procedimento di cui all’articolo 309, e quindi all’esaurimento, comunque avvenuto, della fase del riesame dinanzi al tribunale. Non e’ rilevante in contrario il richiamo del ricorrente al rinvio dell’articolo 311 cod. proc. pen., in terna di disciplina del ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale in sede di riesame, ai termini previsti dall’articolo 309; tale rinvio, in quanto limitato al particolare profilo dei termini per l’impugnazione e diretto unicamente a definire questi ultimi, quanto al ricorso per cassazione, in misura analoga a quella prevista per la richiesta di riesame, inerisce esclusivamente alla disciplina della distinta e successiva fase del giudizio di legittimita’ in materia cautelare, e non puo’ avere pertanto l’effetto di includere tale giudizio nell’oggetto del rinvio dell’articolo 453, comma 1-ter alla precedente fase del giudizio di riesame.
A questo deve aggiungersi che la finalita’ di garantire la stabilita’ del quadro cautelare, individuata dallo stesso ricorrente quale fondamento del divieto normativo di richiedere il giudizio immediato prima dell’esaurimento della procedura di riesame, risulta compiutamente garantita, laddove l’ordinanza cautelare non sia piu’ soggetta a riesame a seguito della scelta difensiva di ricorrere direttamente per cassazione, in termini non dissimili da quanto si verifica nel caso in cui l’ordinanza sia stata confermata con la decisione sulla richiesta di riesame, impugnabile con ricorso per cassazione. In entrambe le situazioni, infatti, la vicenda cautelare si trova ad essere sottoponibile esclusivamente ad un giudizio di legittimita’, e non piu’ a valutazioni di merito; ne’ rileva quanto osservato dal ricorrente sulla cognizione del giudizio di cassazione in ordine alla logicita’ della motivazione sui gravi indizi, esistente a prescindere dall’essere scrutinata la motivazione dell’ordinanza pronunciata dal tribunale in sede di riesame ovvero quella dell’ordinanza applicativa della misura, non emergendone pertanto, ancora una volta, alcuna differenziazione fra le due ipotesi.
3.2. Sul rigetto dell’eccezione di nullita’ del giudizio a seguito dell’omesso deposito dei verbali di esecuzione delle intercettazioni, la questione e’ infondata alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimita’, per i quali la dedotta omissione non solo non comporta alcuna nullita’, ma neppure e’ causa di inutilizzabilita’ delle intercettazioni, nessuna di tali conseguenze essendo prevista dalla legge (Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265630; Sez. 6, n. 49541 del 26/11/2009, Santagati, Rv. 245656; Sez. 4, n. 16890 del 21/01/2004, Casali, Rv. 228040; Sez. 1, n. 6496 del 17/12/1998, dep. 1999, Di Martino, Rv. 212812).
Nella sentenza impugnata si osservava, peraltro, come nessun concreto pregiudizio per la difesa fosse stato indicato come conseguenza della lamentata omissione; ne’ un siffatto pregiudizio puo’ essere ravvisato nel riferimento del ricorso all’astratta possibilita’ per l’imputato di optare per un rito alternativo ove vi Fosse stata tempestiva disponibilita’ dei verbali, considerato oltretutto quanto gia’ rilevato dalla Corte territoriale in ordine alla mancata allegazione di un effettivo intento di valutare l’opportunita’ di tale scelta difensiva, anche mediante la proposizione di un’istanza di rimessione in termini a questi fini. E l’assenza di un’effettiva lesione dei diritti della difesa rende manifestamente infondata la proposta eccezione di illegittimita’ costituzionale dell’articolo 416 c.p.p., comma 2, articolo 454 c.p.p., comma 2 e articolo 552 c.p.p., comma 4, nella parte in cui non prevedono alcuna sanzione di nullita’ per l’omissione denunciata.
3.3. Sul rigetto dell’eccezione di inutilizzabilita’ delle intercettazioni disposte in altro procedimento, preliminare ed assorbente, rispetto alla questione posta dal ricorrente sull’insussistenza di un’effettiva connessione fra i reati oggetto di questo procedimento e quelli per i quali erano state disposte nel diverso procedimento nei confronti di (OMISSIS), e’ la considerazione della genericita’ della deduzione di inutilizzabilita’ di dette intercettazioni. Il ricorso non adempie infatti all’onere di precisare l’incidenza degli atti, dei quali si lamenta l’inutilizzabilita’, sul complesso probatorio, condizione questa necessaria, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita’, per consentire il controllo in questa sede sulla decisivita’ del vizio censurato rispetto all’apparato motivazionale del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muia’, Rv. 254108).
3.4. Sull’eccezione di inutilizzabilita’ delle intercettazioni per l’omesso deposito dei relativi verbali di esecuzione, non possono che ribadirsi i principi giurisprudenziali indicati al precedente punto 3.2, i quali escludono non solo la nullita’, ma anche l’inutilizzabilita’ dalle conseguenze dell’omissione; non senza rilevare anche per questo aspetto la genericita’ dell’eccezione per le ragioni esposte al precedente punto 3.3.
3.5. Sulla revoca in primo grado dell’acquisizione di un’intercettazione ambientale eseguita in altro procedimento concernente la data di redazione del manoscritto di (OMISSIS), la legittimita’ del provvedimento era ritenuta nella sentenza impugnata con motivazione nella quale si osservava come, al di la’ del fatto che la prova fosse stata precedentemente ritenuta necessaria, la stessa si rivelasse ormai priva di decisivita’ rispetto agli altri elementi acquisiti; contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, pertanto, le considerazioni della Corte territoriale attenevano non alla natura della prova, ma alla rilevanza della stessa nell’ambito del quadro probatorio complessivo, giustificando adeguatamente la decisione di non acquisire un elemento non piu’ significativo alla luce dell’attivita’ istruttoria svolta. D’altra parte, le censure del ricorrente sono anche generiche, quanto all’attuale decisivita’ della prova, nel momento in cui nella stessa sentenza impugnata si osservava, nella parte relativa all’esame delle dichiarazioni del (OMISSIS) sui reati di bancarotta, che il memoriale in discussione, per la valutazione della cui attendibilita’ era richiesta l’acquisizione dell’intercettazione, non veniva in realta’ utilizzato.
3.6. Sulla sussistenza del rapporto corruttivo contestato al capo A, si osservava nella sentenza impugnata che il contatto del (OMISSIS) con il (OMISSIS) e il Pero, e l’effettiva mediazione del (OMISSIS) fra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), trovavano conferma in quanto dichiarato dallo stesso (OMISSIS) in ordine all’ascendente politico del (OMISSIS) sugli amministratori di Desio, nella capacita’ di influenza dei (OMISSIS) sul (OMISSIS), nell’opera di accreditamento del (OMISSIS) presso il Comune di Desio svolta dal (OMISSIS) e nella riconoscenza verso quest’ultimo mostrata dal (OMISSIS); che i vantaggi derivanti da tali rapporti per il (OMISSIS) erano dimostrati dal sostegno finanziario garantito allo stesso dal (OMISSIS), emergente dai sequestri, dalle annotazioni contabili, dalle fatture, dalle intercettazioni telefoniche e dalle ammissioni dello stesso (OMISSIS), e costituito dai contratti preliminari stipulati da societa’ su indicazioni di (OMISSIS) che si traducevano in realta’ in finanziamenti per (OMISSIS); e che i vantaggi ottenuti dal (OMISSIS) erano individuabili nel conferimento allo stesso di tre incarichi di consulenza da parte della (OMISSIS) in un solo giorno, uno dei quali costituente la duplicazione di altro incarico gia’ ricevuto, significativamente collocati, dal punto di vista temporale, fra l’adozione del piano generale e l’avvio del piano attuativo, e nell’immissione della figlia del (OMISSIS) nel possesso di un appartamento un anno prima della stipula del contratto preliminare e in presenza di contrasti sulla determinazione del prezzo.
Le censure di omessa valutazione dei rilievi difensivi su tali elementi di prova sono infondate, in quanto la Corte territoriale esaminava analiticamente gli argomenti proposti con l’appello, evidenziando in particolare, quanto all’asserita presenza di casi analoghi di anticipata immissione in possesso di appartamenti, che la circostanza era dedotta in base al travisamento di quanto dichiarato dal teste (OMISSIS), il quale si riferiva in realta’ a persone che, a differenza della figlia del (OMISSIS), avevano gia’ stipulato i contratti preliminari. Per il resto, le doglianze del ricorrente non pongono in luce vizi motivazionali rilevabili in questa sede, traducendosi in valutazioni di merito sulle risultanze processuali.
3.7. Sulla sussistenza dello sviamento di potere nel reato di corruzione di cui al capo A, il tema della computabilita’ dell’area della galleria nella superficie utile di pavimento, posto dal ricorrente, era oggetto nella sentenza impugnata di una congrua motivazione, con la quale non solo si richiamavano le conclusioni in tal senso del consulente del pubblico ministero, ma l’inclusione della galleria nella superficie di vendita era specificamente argomentata con riguardo ai principi stabiliti dalla giurisprudenza amministrativa, per i quali la qualificazione di determinati spazi come superfici utili di pavimento richiede le condizioni dell’avere detti spazi funzione servente rispetto a quelli commerciali e al non essere gli stessi suscettibili di un’utilizzazione autonoma, ed alla sussistenza di entrambe tali condizioni per la galleria in esame, che, pur essendo aperta al pubblico, era sottoposta alle regole di apertura e chiusura del centro commerciale, e si presentava di fatto come un atrio funzionale unicamente a consentire l’accesso alla zona vendita dai parcheggi. Tanto esclude la fondatezza della censura per la quale la Corte territoriale avrebbe ingiustificatamente aderito alla posizione del consulente dell’accusa sul punto; ed il ricorrente si limita per il resto a valutazioni di merito sulle diverse conclusioni dei consulenti della difesa, le cui osservazioni erano peraltro motivatamente disattese nella sentenza impugnata.
Nessuna illogicita’ e’ poi ravvisabile nella ritenuta contrarieta’ ai doveri d’ufficio della mancata adozione della procedura di coinvolgimento dei proprietari minori nella sottoscrizione della convenzione o nell’acquisizione coattiva dell’area, imposta dalla normativa regionale, come osservata nella sentenza impugnata, non venendo meno il relativo obbligo per il fatto che la maggiore proprietaria (OMISSIS) fosse titolare del 99% dell’area, anche in considerazione della circostanza, segnalata dalla Corte territoriale, per la quale delle proprieta’ minoritarie l’una era riconducibile al Comune di Desio e l’altra, quella della ALSI, sovrastava il collettore di bonifica Alto Lambro-Seregno-Muggio’. Cosi’ come non sussistono vizi logici nell’articolata motivazione della sentenza impugnata sull’indebita decurtazione del contributo per la realizzazione di opere di interesse pubblico, pari ad Euro 5.700.000 nell’impegno assunto dalla (OMISSIS) e ridotto ad Euro 3.009.360, per effetto della destinazione di parte dello stesso a compensazione dell’impatto ambientale, con una decisione passivamente recepita dall’amministrazione comunale; alla quale il ricorrente si limita ad opporre il generico riferimento all’incasso di una somma superiore rispetto a quelle previste per aree analoghe, che non incide sulle considerazioni dei giudici di merito in ordine all’irregolarita’ del computo con il quale il contributo veniva determinato.
Altrettanto generica e’ la deduzione di indebita valutazione del merito amministrativo rispetto all’esigenza di accertare i profili penalmente rilevanti dell’operazione; mentre il ricorrente non si confronta con quanto ulteriormente osservato nella sentenza impugnata sull’incongruenza del prezzo fissato per la cessione dell’area occupata dalla vecchia strada comunale per Muggio’.
3.8. Sull’elemento psicologico del reato di corruzione di cui al capo A, il motivo dedotto e’ inammissibile, non risultando la questione posta con i motivi di appello; il che ne preclude l’esame in questa sede.
3.9. Sulla conformita’ dei fatti accertati a quelli addebitati al capo U, il ricorrente lamenta che, a fronte di un’imputazione riferita alla rivelazione di notizie segrete concernenti l’indagine di polizia giudiziaria denominata Infinito, l’imputato sia stato ritenuto in concreto responsabile di fatti diversi, riguardanti notizie sull’assunzione di dipendenti presso la provincia di Monza e Brianza e su appalti del Comune di Desio.
Nell’imputazione e’ testualmente addebitata la rivelazione di “notizie segrete relative in particolare all’esistenza di indagini preliminari nei confronti di (OMISSIS)”, aggiungendovi, fra parentesi, l’espressione “nell’ambito dell’indagine cosiddetta Infinito”. Orbene, non si ravvisano illogicita’ nella ricostruzione della sentenza impugnata, per la quale la contestazione riguardava l’acquisizione di notizie intese in senso ampio come attinenti ad indagini preliminari in corso, e non esclusivamente, come invece ritenuto nel ricorso, di notizie sull’indagine Infinito, il riferimento alla quale nell’imputazione era da intendersi come meramente esemplificativo; tanto piu’ ove si consideri che l’individuazione della condotta contestata era sufficientemente determinata dal riferimento alle fonti delle notizie, indicate nel Brigadiere dei Carabinieri di Seregno (OMISSIS) e nell’agente della polizia giudiziaria in servizio presso la Procura della Repubblica di Monza (OMISSIS), e dalla delimitazione temporale dei fatti fra il 6 ed il 20 ottobre del 2009. Coerentemente, pertanto, la Corte territoriale riteneva non esorbitante dai limiti dell’imputazione la rivelazione al (OMISSIS), da parte del (OMISSIS), di informazione sulle indagini aventi ad oggetto le assunzioni e gli appalti di cui sopra.
3.10. Sulla sussistenza dei fatti di cui al capo U, la censura relativa alla dedotta carenza di un elemento costitutivo del reato, in conseguenza della mancanza di prove sull’effettiva esistenza di indagini su assunzioni di dipendenti presso la provincia di Monza e Brianza e sugli appalti di Desio, e’ generica a fronte di quanto osservato nella sentenza impugnata sulla ricorrenza di tali prove, individuate nelle risultanze delle intercettazioni delle conversazioni fra il (OMISSIS), il (OMISSIS), il (OMISSIS) e il (OMISSIS) in ordine alla precisazione che le notizie di cui si parlava provenivano da una fonte qualificata, alle cautele con cui dette notizie erano riferite ed agli appuntamenti che seguivano immediatamente i colloqui.
3.11. Sul concorso dell’imputato nel reato di rivelazione di segreti di ufficio di cui al capo U, l’affermazione del ricorrente, per la quale la condotta concorsuale sarebbe ravvisabile nei confronti del soggetto estraneo, che riceve le notizie segrete dal pubblico ufficiale, solo ove la stessa assuma le forme dell’istigazione o della determinazione nei confronti di quest’ultimo, e’ in effetti corretta alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 6, n. 47997 del 18/09/2015, Gatto, Rv. 265752; Sez. 1, n. 5842 del 17/01/2011, Barranca, Rv. 249357). Nella sentenza impugnata, tuttavia, si poneva in rilievo come la disponibilita’ del (OMISSIS) alla rivelazione delle informazioni fosse manifestata contestualmente alla richieste di denaro; osservazione, questa, che inserita nei piu’ ampio accordo corruttivo in cui la rivelazione delle notizie si collocava, come ulteriormente si vedra’ al punto seguente, implica il chiaro e non illogico riferimento ad un apporto quanto meno determinativo del (OMISSIS) alla condotta di rivelazione di segreti di ufficio.
3.12. Sulla significativita’ probatoria delle intercettazioni per il reato di corruzione di cui al capo U, il ricorrente, pur denunciando nominalmente un vizio di travisamento della prova derivante dalle intercettazioni, nel lamentare che da queste ultime non emergerebbe l’interesse del (OMISSIS) per l’acquisizione delle notizie propone in realta’ una diversa valutazione dell’elemento di prova. Il vizio dedotto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimita’, deve infatti cadere sul dato significante costituito dalla circostanza di fatto riportata quale contenuto dell’elemento di prova, e non sul significato attribuibile allo stesso (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168); e ricorre nei soli casi in cui il giudice o, merito abbia fondato il proprio convincimento su un determinato elemento che si riveli insussistente o, per come esposto nel provvedimento impugnato, incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero abbia trascurato un elemento esistente e decisivo, in modo da sollecitare un intervento del giudice di legittimita’ nel senso non di una reinterpretazione degli elementi valutati dal giudice di merito, ma della verifica sulla sussistenza e sul contenuto di detti elementi (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).
Cio’ posto, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, che ricostruiva dettagliatamente i passaggi delle intercettazioni confutando specificamente i rilievi difensivi, il ricorso si risolve nella prospettazione di una diversa lettura delle intercettazioni stesse, la cui interpretazione, come pure affermato dalla Corte Suprema, costituisce questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e non sindacabile nel giudizio di legittimita’ (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389).
3.13. Sulla qualificazione della posizione dell’imputato per i reati di bancarotta, e’ in primo luogo infondata la censura per la quale il punto sarebbe oggetto nella sentenza impugnata di una motivazione perplessa fra le opzioni che vedrebbero il (OMISSIS) come amministratore di fatto delle societa’ fallite ovvero come concorrente esterno nei reati. La Corte territoriale, invero, riteneva che l’attribuzione all’imputato della qualifica di amministratore di fatto fosse sostenuta da indizi tali da integrare una prova adeguata; ma osservava che, in ogni caso, l’adesione ad un accordo di spartizione degli illeciti profitti con il coimputato (OMISSIS) integrava gli estremi del concorso con quest’ultimo nella commissione dei reati. Tanto non corrisponde agli estremi della motivazione perplessa, e in quanto tale contraddittoria, rinvenuti dalla giurisprudenza di iegittimita’ laddove nella sentenza vengano formulate piu’ ipotesi, conducenti ad esiti processuali diversi, in termini dubitativi che non consentano di determinare quale di esse sia stata posta alla base del convincimento del giudice (Sez. 2, n. 12329 del 04/03/2010, Olmastroni, Rv. 247229); manifestandosi invece, nella sentenza impugnata, l’adesione prioritaria ad una determinata ipotesi, quella della qualificazione del (OMISSIS) come amministratore di fatto, accompagnata dalla precisazione per la quale nei fatti era comunque ravvisabile l’ipotesi subordinata, ma produttiva dello stesso risultato decisorio e quindi non contraddittoria con la prima, del concorso esterno dell’imputato.
Che poi tale ipotesi subordinata sia estranea all’imputazione, come pure dedotto dal ricorrente, e’ parimenti infondato. Il principio di correlazione fra l’accusa e la sentenza di condanna non e’ violato, secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimita’, ove la stessa condotta distrattiva contestata venga ascritta ad un soggetto il cui contributo concorsuale, specificamente descritto nell’imputazione, venga ritenuto come posto in essere da un amministratore di fatto piuttosto che da un extraneus (Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, dep. 2015, Runca, Rv. 264073; Sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009, dep. 2010, Prosperi, Rv. 246100).
3.14. Sulla prova della qualifica soggettiva dell’imputato, la sentenza impugnata era motivata in base alle dichiarazioni accusatorie del coimputato (OMISSIS), da cui emergeva come il (OMISSIS), come del resto lo stesso (OMISSIS), attingesse risorse finanziarie dai conti sociali per le esigenze piu’ svariate, e dai riscontri emergenti in linea generale dalla documentazione prodotta dallo stesso (OMISSIS) e da quella rinvenuta presso Laura (OMISSIS), in ordine all’esistenza dell’accordo spartitorio fra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), e dall’ammissione dell’imputato di aver impiegato parte delle somme uscite dalle societa’ per finanziare la propria campagna elettorale. Si aggiungeva, quanto in particolare alla societa’ (OMISSIS), che elementi indicativi dell’interesse dell’imputato nella gestione della stessa erano le dichiarazioni del (OMISSIS), per le quali il (OMISSIS) partecipava alle decisioni di maggior rilievo, l’utilizzazione di risorse sociali per esigenze personali dell’imputato e l’esaurirsi dell’attivita’ della societa’ nella costruzione e nella vendita di appartamenti di una palazzina in Cabiate, operazioni controllate dalla famiglia (OMISSIS) e seguite dal cognato dell’imputato (OMISSIS) come confermato dall’acquirente (OMISSIS); osservandosi che
consulenti della difesa non avevano evidenziato elementi che escludessero una gestione di fatto della societa’ da parte dell’imputato. Con riferimento alla societa’ (OMISSIS), elementi nello stesso senso erano individuati in quanto riferito dal (OMISSIS) sulla riferibilita’ all’imputato della quota detenuta da una fiduciaria, le dichiarazioni dei promissari acquirenti sull’ingerenza del (OMISSIS), le presenza sui cantieri della ex-moglie dell’imputato (OMISSIS), le dichiarazioni del venditore (OMISSIS), confermate da una missiva, sulle trattative con il (OMISSIS) per un appartamento che la (OMISSIS) avrebbe dovuto costruire, le conversazioni intercettate nelle quali il (OMISSIS) parlava dei problemi della (OMISSIS) come propri e l’incarico di verifica di tutte le societa’, compresa la (OMISSIS), che il (OMISSIS) nel 2008 dava al (OMISSIS); rilevandosi che anche in questo caso le argomentazioni difensive si limitavano ad escludere la sussistenza di prove documentali positivamente dimostrative della gestione di fatto dell’imputato, e non a segnalare elementi di segno contrario.
La doglianza del ricorrente, per la quale l’attendibilita’ delle dichiarazioni del (OMISSIS) sarebbe stata valutata solo in base in base ai riscontri, ma non dal punto di vista intrinseco, e’ infondata. La questione della credibilita’ intrinseca delle predette dichiarazioni veniva infatti esaminata dalla Corte territoriale, che evidenziava come le imprecisioni segnalate dalla difesa non fossero determinanti, avendo lo stesso (OMISSIS) ammesso l’approssimazione delle proprie stime sull’entita’ delle distrazioni, e considerato altresi’ come una ricostruzione analitica delle somme prelevate fosse impossibile, attesa la confusione contabile esistente nelle societa’.
La dettagliata esposizione degli elementi probatori ulteriori rispetto alle dichiarazioni del (OMISSIS), esaminati nella sentenza impugnata, evidenzia poi come gli stessi, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non derivino solo da documenti prodotti dal (OMISSIS). La significativita’ di tali elementi e’ oggetto di censure che, soffermandosi sulle singole circostanze, trascura l’efficacia dimostrativa della convergenza delle stesse, valutate non tanto come riscontri alle dichiarazioni del (OMISSIS), quanto come componenti di un complesso indiziario comprendente anche dette dichiarazioni. Per il resto, il ricorrente propone mere considerazioni in fatto sulla limitazione dell’attivita’ del (OMISSIS) al settore commerciale delle societa’ ed alla fase finale della vita delle stesse; mentre privo di decisivita’ e’ il riferimento ad elementi da cui risulterebbero prelievi effettuati dal (OMISSIS) all’insaputa dell’imputato, non incompatibili con la posizione di amministratore di fatto, e comunque di concorrente nelle condotte distrattive specificamente contestate, attribuita al (OMISSIS).
3.15. Sulle singole condotte distrattive, si osservava nella sentenza impugnata, quanto alle distrazioni nella gestione della societa’ (OMISSIS), che per quelle effettuate con l’emissione di assegni apparentemente girati da (OMISSIS) quest’ultima disconosceva la propria sottoscrizione, mentre i rilievi difensivi avevano ad oggetto circostanze ininfluenti rispetto alla destinazione delle somme a terzi non aventi ragioni di credito verso la societa’; per gli assegni emessi dal (OMISSIS) in favore di terzi, il fatto che il (OMISSIS) ne avesse beneficiato solo in parte era irrilevante, e la dedotta compensazione con crediti dell’imputato non risultava dalla contabilita’, era esclusa dall’avvenuto rimborso dei crediti e comunque non era invocabile per la natura illecita del debito compensato, proveniente da un’appropriazione; per gli effetti cambiari a favore della (OMISSIS) s.r.l., societa’ appartenente al cognato dell’imputato (OMISSIS), gli stessi erano inerenti a sovrafatturazioni riferite dal (OMISSIS) e valutate nella misura prudenziale nella quale esse erano riscontrate dagli accertamenti del consulente tecnico e della Guardia di Finanza, dalle intercettazioni e dalle conversazioni registrate dal (OMISSIS), disattendendo analiticamente le contrarie argomentazioni difensive; per i pagamenti in favore delle ditte (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), le deduzioni difensive si limitavano a rilevare la riferibilita’ degli stessi ad un periodo nel quale la carica amministrativa era detenuta dal (OMISSIS), irrilevante in considerazione della posizione gestoria di fatto o concorsuale attribuita all’imputato, e a richiamare la compensazione nei termini gia’ in precedenza ritenuti insostenibili;
per il pagamento di una fattura emessa dalla Mistral, il carattere distrattivo dell’operazione era confermata dalla mancanza di documentazione comprovante l’effettiva esistenza del rapporto sottostante e di giustificazioni alternative; per i compensi percepiti dal (OMISSIS) quale amministratore unico, la natura distrattiva era ritenuta in base alla loro dimensione esorbitante; e per le ulteriori distrazioni le argomentazioni difensive si limitavano ad addurre la loro riferibilita’ al periodo di amministrazione del (OMISSIS), superata da quanto detto precedentemente. La Corte territoriale aggiungeva che ulteriori elementi di prova, in termini generali, erano ravvisabili nel bilancio complessivo dell’operazione immobiliare, che evidenziava il divario fra il prezzo stabilito contrattualmente e i pagamenti effettuati, e nella destinazione finale delle cambiali a soggetti riconducibili al (OMISSIS) e al (OMISSIS); e che la tesi difensiva della configurabilita’ dell’ipotesi della bancarotta riparata era infondata nel momento in cui il debito asseritamente pagato prima della dichiarazione di fallimento corrispondeva ad una minima parte del valore complessivo delle distrazioni contestate.
Per quello che riguarda le distrazioni nella gestione della societa’ (OMISSIS), la sentenza impugnata era motivata in linea generale con le gia’ esposte considerazioni sull’irrilevanza della compensazione dedotta dalla difesa e con il riferimento alla connessione di alcune uscite con la campagna elettorale del (OMISSIS), e piu’ specificamente, quanto alle sovrafatturazioni in favore della (OMISSIS), richiamando quanto osservato le analoghe operazioni contestate per la (OMISSIS); quanto alla distrazione di caparre percepite, che le stesse non risultavano entrate contabilmente nella disponibilita’ della (OMISSIS), il che superava i rilievi difensivi; quanto ai compensi corrisposti all’agronomo (OMISSIS), che il carattere distrattivo dei pagamenti era evidenziato dall’importo esorbitante degli stessi e dalla significativa circostanza della coincidenza temporale delle relative fatture con la campagna elettorale del (OMISSIS), alla quale lo (OMISSIS) aveva collaborato; e, quanto alle distrazioni in favore di debitori indicati nella contabilita’ come “diversi”, che la mancata identificazione degli stessi era irrilevante alla luce dell’accordo spartitorio fra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), e che comunque le somme confluivano su un conto utilizzato come contenitore per spese non documentate.
Questa analitica motivazione e’ esente dai vizi di illogicita’ denunciati dal ricorrente; e da quanto esposto risulta aitresi’ evidente come, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale abbia esaminato i rilievi difensivi prospettati per le singole condotte contestate.
E’ altresi’ insussistente il lamentato vizio di carenza motivazionale sulla posizione di creditore della (OMISSIS), assunta dall’imputato, e sulle fidejussioni rilasciate dallo stesso in favore di detta societa’. La questione veniva infatti esaminata nella sentenza impugnata discutendo i rilievi difensivi sulla compensazione delle uscite contestate all’imputato con i crediti dallo stesso vantati verso la societa’, e concludendo correttamente, in conformita’ ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita’, che essendo tale compensazione invocabile solo in presenza di un debito maturato verso la societa’ per cause lecite (Sez. 5, n. 24324 del 15/04/2015, Ferri, Rv. 263910), la stessa non poteva nera specie essere riconosciuta con riguardo a debiti derivanti da operazioni distrattive.
3.16. Sui fatti di bancarotta documentale, la censura di omessa valutazione della collocazione temporale delle contestate anomalie contabili nel periodo in cui l’amministrazione era curata dal (OMISSIS) e’ per un verso manifestamente infondata, nel momento in cui la qualifica di amministratore di fatto grava il soggetto agente di tutti i doveri incombenti sull’amministratore della societa’, con la connessa responsabilita’ per i fatti illeciti commessi nel corso della sua gestione (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli, Rv. 250094; Sez. 5, n. 7203 dell’11/01/2008, Salamida, Rv.239040); ed e’ per altro aspetto generica laddove non si confronta con quanto osservato nella sentenza impugnata, per cui il coinvolgimento del (OMISSIS) nelle condotte distrattive implicava come lo stesso non potesse che essere al corrente delle irregolarita’ contabili finalizzate ad occultare tali distrazioni. Tale essendo l’argomento determinante nella motivazione della sentenza impugnata, le ulteriori doglianze del ricorso, relative al dedotto travisamento di una missiva di posta elettronica inviata da (OMISSIS) al (OMISSIS) ed all’irrilevanza delle dichiarazioni del teste (OMISSIS), sono anch’esse generiche in quanto riferite ad elementi non significativi nell’impianto logico del ragionamento seguito dai giudici di merito.
3.17. Sul trattamento sanzionatorio, e’ in primo luogo manifestamente infondata la censura di omessa considerazione, ai fini della determinazione della pena-base per il piu’ grave reato di cui al capo P, dell’assoluzione dell’imputato da alcune delle condotte, laddove nella sentenza impugnata detta pena-base, quantificata in primo grado in quattro anni e sei mesi di reclusione, era ridotta a quattro anni e quattro mesi per l’appunto in ragione dell’assoluzione dell’imputato da parte delle condotte distrattive.
E’ altresi’ infondato il rilievo sull’utilizzazione degli stessi elementi ai fini sia della determinazione della pena che dei diniego delle attenuanti generiche, essendo viceversa possibile, secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimita’, valutare in generale una stessa circostanza in relazione a diversi istituti sanzionatori (Sez. 2, n. 24995 ciel 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378), ed in particoiare attribuire rilievo a quanto valutato per la riconoscibilita’ delle attenuanti generiche anche ai fini della determinazione della pena (Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, Debbiche, Rv. 258011; Sez. 4, n. 35930 del 27/06/2002, Martino, Rv. 222351).
Per il resto, il ricorso e’ manifestamente infondato ove pone in discussione l’individuazione degli elementi posti a sostegno della decisione impugnata e lamenta la mancata considerazione di altre circostanze, rispetto ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita’ per i quali il giudice non e’ tenuto ad esaminare tutti gli elementi, siano essi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ovvero la totalita’ di quelli menzionati dall’articolo 133 cod. pen., ai fini sia del riconoscimento o meno delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959) che della commisurazione della pena (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211582); essendo viceversa sufficiente, per i giudizi in questione, l’indicazione di uno o piu’ dati ritenuti rilevanti, che la sentenza impugnata evidenziava in particolare nell’oggettiva gravita’ dei fatti, nel numero e nella reiterazione delle condotte e nella d;sinvoltura mostrata dall’imputato nella loro esecuzione.
4. I motivi dedotti dal ricorrente (OMISSIS) sono inammissibili.
4.1. Iniziando l’esame, per ragioni di ordine logico-giuridico, dal motivo dedotto sull’affermazione di responsabilita’, le censure del ricorrente, limitandosi a denunciare l’assenza dei requisiti di legge nella valutazione degli indizi posti a fondamento della motivazione, si rivelano generiche a fronte della motivazione della sentenza impugnata, che per la sussistenza della materialita’ del reato richiamava quanto esposto sul punto con riguardo alla posizione del (OMISSIS), e per il coinvolgimento del (OMISSIS) nella vicenda era motivata osservando che la riconducibilita’ all’imputato della (OMISSIS), societa’ agente per conto della (OMISSIS), emergeva dalla documentazione in atti ed era peraltro desumibile anche dall’ammissione dell’imputato di avere fra i propri compiti la gestione dei rapporti con la stessa (OMISSIS) e di essersi occupato di tutte le fasi del progetto.
4.2. Sul diniego delle attenuanti generiche, il ricorso e’ manifestamente infondato, in conformita’ ai principi richiamati al precedente punto 3.17, nel momento in cui si limita a discutere l’individuazione degli elementi ritenuti decisivi nella sentenza impugnata, in particolare l’insistenza dimostrata nella ricerca del favore dei politici e il discredito per la pubblica amministrazione derivante dal patto corruttivo con il (OMISSIS).
4.3. Sulla determinazione della pena il ricorso e’ manifestamente infondato sia nella censura di omessa valutazione dell’assoluzione del (OMISSIS) per la condotta di cui al capo A1, avendo la Corte territoriale tenuto espressamente conto di cio’ nel ridurre la pena alla misura, ritenuta congrua, di due anni e sei mesi di reclusione, che in quella di mancata determinazione dell’aumento per la continuazione, insussistente ove l’imputato era ritenuto responsabile dell’unico reato contestato al capo A.
5. I motivi dedotti dal ricorrente (OMISSIS) sono inammissibili.
5.1. Sulla sussistenza del fatto corruttivo, le censure del ricorrente si risolvono in una generica doglianza di illogicita’ della ritenuta irregolarita’ della procedura relativa all’ambito di trasformazione rispetto a quanto diversamente coriciuso per quella relativa al piano del territorio, che per un verso rivela la sua manifesta infondatezza nel riferimento all’irrilevante aspetto del collegamento fra le due procedure, e per altro non si confronta con l’articolata motivazione della sentenza impugnata, esposta trattando il ricorso del (OMISSIS).
5.2. Sui vantaggi corruttivi, e con particolare riguardo al contestato trattamento di favore per la figlia dell’imputato nell’immissione in possesso di un appartamento, la denuncia di travisamento degli atti da cui risultava che altri acquirenti avevano beneficiato di tali favori, oltre a non rispondere ai requisiti del vizio lamentato come indicati al punto 3.12 nel discutere il ricorso del (OMISSIS), e’ generica ove trascura quanto osservato nella sentenza impugnata, e riportato al precedente punto 3.6 sempre per la posizione del (OMISSIS), in ordine alle dichiarazioni del teste (OMISSIS) per le quali gli altri acquirenti, a differenza della (OMISSIS), erano stati immessi in possesso degli appartamenti dopo aver quanto meno stipulato i contratti preliminari. Per il resto, e con riguardo agli incarichi di consulenza conseguiti dal (OMISSIS), il ricorso si esaurisce in non consentite valutazioni di merito sugli elementi considerati dalla Corte territoriale.
5.3. Anche sulla ritenuta contrarieta’ degli atti ai doveri di ufficio, il ricorrente si limita a proporre valutazioni alternative alla ricostruzione della sentenza impugnata in ordine alla qualificazione della galleria come area ad uso pubblico, alla possibilita’ per la (OMISSIS) di consorziarsi con le proprieta’ minoritarie ed alla determinazione del contributo, non confrontandosi peraltro con la dettagliata motivazione esposta sul punto nel trattare il ricorso del (OMISSIS).
5.4. Sul trattamento sanzionatorio, il ricorso e’ manifestamente infondato, in conformita’ ai principi richiamati al precedente punto 3.17, nel momento in cui si limita a discutere l’individuazione degli elementi ritenuti decisivi nella sentenza impugnata, segnatamente la sistematica reiterazione delle condotte, la pluralita’ di atti di favoritismo, il ruolo assessorile dell’imputato, il discredito per l’amministrazione e i precedenti specifici dell’imputato.
5.5. Sulla dedotta prescrizione del reato, posto che il momento consumativo dello stesso deve senza dubbio essere individuato a questi fini, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimita’, nella ricezione dell’utilita’, ove la stessa faccia seguito alla relativa promessa (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583; Sez. 6, n. 4105 del 01/12/2016, dep. 2017, Ferroni, Rv. 269501), va osservato in primo luogo che, anche tenendo conto di quanto sostenuto dal ricorrente sulla necessita’ di identificare tale momento consumativo, nel caso di specie, nel conseguimento degli incarichi di consulenza da parte del (OMISSIS) nel maggio del 2009, il termine prescrizionale, tenuto conto di sette giorni di sospensione in primo grado, sarebbe decorso solo il 27 novembre 2016, e quindi successivamente alla sentenza impugnata; essendo di conseguenza preclusa la possibilita’ di esaminare il motivo sulla prescrizione per l’inammissibilita’ degli altri motivi.
Lo stesso motivo concernente la prescrizione e’ tuttavia di per se’ inammissibile in quanto manifestamente infondato. L’identificazione del momento consumativo del reato nel conseguimento del vantaggio costituito dagli incarichi di consulenza conferiti al (OMISSIS) nel maggio del 2009 presuppone, nell’argomentazione del ricorrente, che l’ulteriore vantaggio derivante dall’immissione della figlia del (OMISSIS) nell’anticipato possesso dell’appartamento sia stato ottenuto nella precedente data del febbraio del 2009 con la consegna dell’unita’ immobiliare. Ma, considerato che la contestata condizione di indebito favore si realizzava con il godimento del possesso dell’Immobile prima che quanto meno il contratto preliminare fosse stato stipulato, il relativo continuava a concretizzarsi con la protrazione del possesso fino a tale stipula, avvenuta, come indicato nella sentenza impugnata, il 29 dicembre 2009; non essendo di conseguenza il termine prescrizionale decorso, considerato che lo stesso e’ sospeso nei presente giudizio di cassazione dal 10 aprite 2017 per rinvii disposti in quella data per adesione dei difensori ad astensione proclamata dall’organismo di categoria, e alla data della successiva udienza del 5 dicembre 2017 per legittimo impedimento di uno dei difensori.
6. Alla declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi della parte civile Comune di Desio e degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l’entita’ della vicenda processuale, appare equo determinare in Euro 2000.
Il ricorso del (OMISSIS) deve essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il (OMISSIS), il (OMISSIS) e il (OMISSIS) devono altresi’ essere condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Comune di Desio, che avuto riguardo alla dimensione dell’impegno processuale si liquidano in Euro 5000 oltre accessori di legge.
Come richiesto dal pubblico ministero, il dispositivo della sentenza impugnata deve essere rettificato con l’indicazione, fra i capi in ordine ai quali veniva pronunciata l’assoluzione del (OMISSIS), del capo P9.
P.Q.M.
Rettifica il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che l’assoluzione di (OMISSIS) riguarda anche il capo P9.
Rigetta il ricorso di (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.
Dichiara inammissibili i residui ricorsi del Comune di Desio, nonche’ di (OMISSIS) e (OMISSIS), che condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di Euro 2000,00.
Condanna (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in solido alla rifusione delle spese della parte civile Comune di Desio liquidate in complessivi Euro 5000,00 oltre accessori di legge.

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