In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni di terzi ma nella disponibilita’ dell’indagato, unico mezzo per il terzo per rivendicarne l’esclusiva titolarita’ o disponibilita’ e’ il giudizio di riesame o l’appello ex articolo 322 bis c.p.p.

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 16 aprile 2018, n. 16695.

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni di terzi ma nella disponibilita’ dell’indagato, unico mezzo per il terzo per rivendicarne l’esclusiva titolarita’ o disponibilita’ e’ il giudizio di riesame o l’appello ex articolo 322 bis c.p.p., in quanto la disponibilita’ del bene non attiene alla mera esecuzione della misura ma costituisce presupposto di legittimita’ della stessa, e l’ordinanza di inammissibilita’ dell’appello, del Tribunale del riesame, deve annullarsi senza rinvio.

Sentenza 16 aprile 2018, n. 16695
Data udienza 30 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo M – rel. Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

nel procedimento a carico di questi ultimi;

avverso l’ordinanza del 15/06/2017 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO;

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

sentite le conclusioni del PG Dott. LUIGI CUOMO: “Rigetto del ricorso”.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Salerno – sezione riesame – con ordinanza del 15 giugno 2017 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania in data 26 aprile 2017 (sequestro disposto nei confronti della (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) e di (OMISSIS)).

2. Ricorrono per Cassazione (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS)” tramite difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2.1. Violazione di legge, articolo 321 c.p.p..

L’ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibili gli appelli perche’ le questioni poste dai ricorrenti sarebbero questioni esecutive da proporre in sede di incidente di esecuzione. Gli odierni ricorrenti invece hanno impugnato il decreto di sequestro preventivo nella parte in cui sottopone a sequestro disponibilita’ finanziarie che non appartengono alla (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) (o a (OMISSIS)) ma a terzi di buona fede. Aver sequestrato erroneamente dette somme, nella convinzione che fossero della (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) comportava per i ricorrenti l’impugnazione con l’appello e non con l’incidente di esecuzione. Le somme sequestrate il 16 dicembre 2016 appartenevano ai ricorrenti, soggetti estranei al reato (il piano di riparto del fallimento diveniva esecutivo il 25 novembre 2016, quando il Giudice delegato ordinava al curatore di provvedere al pagamento).

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza Uniland 11170/2015, hanno chiarito che i diritti dei terzi in buona fede devono accertarsi in sede di sequestri penali.

2.2. Violazione di legge per la mancata riqualificazione dell’appello cautelare quale opposizione ex articolo 667 c.p.p..

Nel rispetto del principio generale di conservazione degli atti e del favor impugnationis il Tribunale avrebbe dovuto riqualificare l’atto come opposizione ex articolo 667 c.p.p. e non dichiarare l’inammissibilita’ dell’appello.

2.3. Violazione di legge e mancanza di motivazione, o motivazione solo apparente.

Il tribunale del riesame non ha motivato e non ha analizzato la documentazione prodotta. L’apparato motivazionale puo’ ritenersi del tutto mancante.

Hanno chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono fondati e devono accogliersi con annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per il giudizio di appello cautelare.

Con la recente sentenza delle Sezioni Unite, n. 48126/2017, depositata il 19 ottobre 2017 si e’ risolto il conflitto di giurisprudenza sul punto, nel senso che “Il terzo, prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, puo’ chiedere al giudice della cognizione la restituzione del bene sequestrato e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame. Qualora sia stata erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come appello e trasmessa al Tribunale del riesame”.

Rilevano ancora le Sezioni Unite che “il terzo, rimasto estraneo al giudizio di cognizione ben puo’ far valere il proprio diritto alla restituzione dei beni che gli sono stati (cautelativamente) sottratti. Ma cio’ non potra’ fare avvalendosi del dettato di cui all’articolo 579 c.p.p., comma 3, sia perche’ non e’ parte, sia perche’ cio’ che egli puo’ impugnare non e’ la confisca (eventuale) del bene, ma il diniego alla restituzione dello stesso che, allo stato, e’ vincolato in base al provvedimento di sequestro. Per il terzo insomma l’appello cautelare costituisce l’unico rimedio attivabile per contestare il vincolo gravante sui beni fino al passaggio in giudicato della confisca, posto che solo in quel momento egli sarebbe legittimato a contestare il merito del provvedimento ablativo mediante la proposizione di apposito incidente di esecuzione nelle forme dell’articolo 676 c.p.p.. In capo al terzo intestatario del bene sussiste senza dubbio l’interesse a contestare il permanere delle condizioni giustificative del vincolo (egli e’ estraneo al processo, non certo al sequestro); e cio’ anche quando sia intervenuta sentenza – non irrevocabile – che abbia disposto la confisca. E dunque: il fatto che sia intervenuta tale sentenza (evidentemente di condanna), con la quale, fra l’altro, e’ stata ordinata la confisca della res di proprieta’ del terzo, non muta il titolo giuridico in base al quale il bene e’ – in quel momento sottoposto a vincolo reale; titolo costituito (fino al passaggio in giudicato della sentenza) dal sequestro preventivo. D’altronde, come e’ stato osservato (cfr. sentenza Pignatelli, cit.), l’appello al tribunale del riesame e’ rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti diversi da quello impositivo della misura”.

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilita’ dell’indagato, unico mezzo per il terzo per rivendicarne l’esclusiva titolarita’ o disponibilita’ e’ il giudizio di riesame, in quanto la disponibilita’ del bene non attiene alla mera esecuzione della misura ma costituisce presupposto di legittimita’ della stessa. (conf., Sez. 2, n. 20686 del 21/03/2016, non mass.) (Sez. 2, n. 20685 del 21/03/2017 – dep. 02/05/2017, Ventisette, Rv. 27006601).

Conseguentemente il rimedio esperibile dal terzo estraneo risulta proprio l’appello (o anche il riesame), e non l’incidente di esecuzione che puo’ invece attivarsi solo al passaggio in giudicato della decisione.

Si puo’ pertanto affermare il seguente principio di diritto: “In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni di terzi ma nella disponibilita’ dell’indagato, unico mezzo per il terzo per rivendicarne l’esclusiva titolarita’ o disponibilita’ e’ il giudizio di riesame o l’appello ex articolo 322 bis c.p.p., in quanto la disponibilita’ del bene non attiene alla mera esecuzione della misura ma costituisce presupposto di legittimita’ della stessa, e l’ordinanza di inammissibilita’ dell’appello, del Tribunale del riesame, deve annullarsi senza rinvio”.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per nuovo esame.

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