Il sostituto del difensore di fiducia, sprovvisto di procura speciale, non può dare il suo assenso alla sospensione della messa alla prova

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 16 aprile 2018, n. 16711.

Il sostituto del difensore di fiducia, sprovvisto di procura speciale, non può dare il suo assenso alla sospensione della messa alla prova. In caso contrario non ha nessun effetto l’adesione alla decisione presa dal giudice in udienza.

Sentenza 16 aprile 2018, n. 16711
Data udienza 16 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 22.09.2017;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessio Scarcella;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Perelli Simone, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 22.09.2017, il Tribunale di Vallo della Lucania disponeva la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato (OMISSIS) per il periodo di sei mesi, obbligandolo altresi’ a versare in favore della costituita parte civile, entro sei mesi, la somma di 1500 Euro comprensiva di compensi di patrocinio, in relazione al reato di cui all’articolo 727 c.p..

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia iscritto all’albo speciale ex articolo 613 c.p.p., deducendo un unico, articolato, motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..

2.1. In particolare, il ricorrente, con l’unico motivo, deduce la violazione della legge processuale in relazione all’articolo 127 c.p.p. e articolo 464 quater c.p.p., commi 1 e 4, per la mancata acquisizione del consenso dell’imputato.

Si duole la difesa del ricorrente perche’ la proposta di programma di trattamento relativo ala sospensione del procedimento penale con messa alla prova (all. 1 al ricorso) ritualmente trasmessa al tribunale, avrebbe dovuto essere delibata all’ud. 22.09.2017, udienza tuttavia nel corso della quale il giudice non avrebbe deciso ma si sarebbe riservato di decidere.

Quanto sopra integrerebbe anzitutto la violazione del comma primo dell’articolo 464

quater, c.p.p., che impone al giudice di decidere sull’istanza nella stessa udienza ovvero di fissarne una apposita dandone avviso alle parti; l’ordinanza, si aggiunge, sarebbe comunque illegittima perche’ il giudice avrebbe modificato e/o integrato il programma di trattamento accettato dall’imputato, ponendo a suo carico l’obbligo di versare alla parte civile costituita la somma di 1500 Euro in contrasto con quanto prevede il cit. 464 quater c.p.p., comma 4 che, in particolare, prevede espressamente il consenso dell’imputato o del difensore munito di procura speciale. Si osserva, sul punto, che all’ud. 22.09.2017 l’imputato non era presente e non era assistito dal difensore di fiducia, ma solo da un sostituto di quest’ultimo, sprovvisto di procura speciale, che, pertanto non avrebbe potuto esprimere alcun consenso alla modifica/integrazione del programma; del resto, si aggiunge, l’eventuale consenso prestato dal sostituto che si sarebbe limitato ad insistere per l’ammissione alla messa alla prova sulla base del programma presentato – e che, a seguito della richiesta della parte civile – ha espresso riserve sulle condizioni economiche del reo, rimettendosi al giudice per un’eventuale decisione in merito al risarcimento – non solo proveniva da soggetto non legittimato, ma sarebbe stata comunque invalida/inefficace perche’ resa “al buio”, atteso che la decisione del giudice e’ stata assunta fuori udienza in un momento processuale in cui non era possibile alcun contraddittorio. Si sostiene, poi, la sussistenza dell’interesse al ricorso, in quanto essendo l’imputato disoccupato e impossibilitato ad adempiere all’obbligo risarcitorio come quantificato dal giudice, subirebbe la revoca del beneficio per mancata ottemperanza al programma di trattamento e, quindi, perderebbe di conseguenza -la possibilita’ di presentare ulteriore istanza in futuro; a cio’ si aggiunga, per il ricorrente, che l’articolo 168 bis c.p., comma 2, prevede che il giudice “valuti” la possibilita’ del risarcimento del danno, da cio’ ricavandosi che, contrariamente a quanto ordinato dal giudice, la messa alla prova non potrebbe essere condizionata al risarcimento del danno, poiche’ altrimenti sarebbe preclusa a chi non abbia risorse adeguate, come nel caso in esame atteso lo stato di disoccupazione dell’imputato; infine, si conclude, la decisione di escludere il risarcimento no precluderebbe i diritti del danneggiato, che potrebbe far valere le proprie ragioni sede civile.

3. Con requisitoria scritta depositata in data 12.12.2017, il Procuratore Generale presso questa Corte, Dott. Simone Perelli, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

Rileva il PG che dalla lettura dell’ordinanza emerge come il giudice abbia valutato, contrariamente a quanto deduce l’imputato, le condizioni reddituali alla luce della relazione dei servizi sociali; nella stessa ordinanza il giudice ha dato atto anche della sussistenza della disponibilita’ dell’imputato di adoperarsi per il suo risarcimento nella misura indicata; aggiunge il PG che e’ lo stesso articolo 168 bis c.p., comma 2 a vincolare la messa alla prova alla prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato nonche’, ove possibile, al risarcimento del danno. Richiamata giurisprudenza di questa Corte, il PG conclude sottolineando che se il risarcimento della p.o. era un presupposto per disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova, e’ giocoforza ritenere che, a fronte di una mancata disponibilita’ dell’imputato a risarcire il danno (anche se dall’ordinanza risulterebbe il contrario), il giudice avrebbe dovuto respingere la richiesta, con evidente pregiudizio per l’imputato medesimo, dovendosi quindi concludere per l’inammissibilita’ del ricorso, quantomeno per carenza di interesse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e’ fondato e dev’essere accolto.

La disciplina in materia dei controlli sui provvedimenti di messa alla prova risulta piuttosto scarna, ma non per questo meno problematica; l’articolo 464-quater c.p.p. regola anche la fase decisoria, prevedendo, innanzitutto, che il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p., decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti, ovvero in apposita udienza in camera di consiglio da fissare a tale scopo; inoltre, si precisa che possa sospendere il procedimento con messa alla prova quando, in base ai parametri di cui all’articolo 133 c.p., reputi idoneo il programma di trattamento e ritenga che l’imputato si asterra’ dal commettere ulteriori reati; e’ il comma 7 che disciplina il regime delle impugnazioni, stabilendo che contro l’ordinanza che decide sull’istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l’imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa e che l’impugnazione non sospende il procedimento.

Certamente, dunque, la norma consente l’impugnabilita’ diretta ed autonoma del provvedimento con il quale, in accoglimento dell’istanza dell’imputato, il giudice abbia disposto la sospensione del procedimento, giacche’ in tal caso alle parti non sarebbe altrimenti consentito alcun rimedio avverso la decisione assunta (arg. ex § 4, pag. 5, Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016 – dep. 29/07/2016, Rigacci, Rv. 267237).

5. Tanto premesso, deve anzitutto ritenersi infondata la censura con cui si eccepisce la violazione dell’articolo 464-quater c.p.p., comma 1, atteso che il giudice ha deciso dopo aver sentito le parti nel contraddittorio svoltosi nel corso dell’udienza 22.09.2017, non provvedendo a leggerne la motivazione ma disponendone la comunicazione alle parti; la mancata lettura dell’ordinanza “nel corso della stessa udienza”, ma dopo aver assicurato il contraddittorio tra le parti non determina invero alcuna nullita’ in quanto non espressamente prevista dalla legge.

6. Deve, diversamente, ritenersi fondata l’eccezione relativa alla violazione dell’articolo 464-quater c.p.p., comma 4; ed invero, detta disposizione prevede che “Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell’articolo 464-bis, comma 5, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo puo’ integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell’imputato”. Nel caso di specie, risulta dal verbale di udienza che l’imputato non era presente e che egli era assistito dal sostituto processuale del difensore di fiducia, sprovvisto di procura speciale, che, pertanto non poteva esprimere alcun consenso alla modifica/inte-grazione del programma che non prevedeva alcuna forma di risarcimento. Peraltro, ove si ritenesse che quello prestato dal sostituto processuale potesse essere inteso dal giudice come un “consenso” (dandosi atto nell’ordinanza del fatto che non risultava alcuna offerta risarcitoria ma che vi era la “disponibilita’ di rimettere al giudice la relativa quantificazione”, con cio’ intendendosi riferire a quanto dichiarato dal sostituto processuale, il quale, pur essendosi limitato ad insistere per l’ammissione alla messa alla prova sulla base del programma presentato, a seguito della richiesta della parte civile, aveva espresso riserve sulle condizioni economiche del reo, rimettendosi al giudice per un’eventuale decisione in merito al risarcimento), si tratterebbe comunque di un consenso “invalido”, perche’ manifestato da soggetto non legittimato.

Ed invero, la modifica/integrazione al programma di trattamento, in relazione alla quale dev’essere acquisito il consenso dell’interessato ex articolo 464-quater c.p.p., comma 4, presuppone che il consenso sia prestato dall’imputato personalmente o dal suo procuratore speciale, dovendosi ritenere applicabile, per il “consenso” di cui al comma quarto, la previsione, valevole in generale per la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui all’articolo 464-bis c.p.p., comma 3, a tenore del quale “3. La volonta’ dell’imputato e’ espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e’ autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3”.

Ne discende, pertanto, che il “consenso” alla modifica/integrazione disposta dal giudice con l’ordinanza impugnata rilasciato dal sostituto processuale del difensore di fiducia, sprovvisto di procura speciale, e’ privo di effetti, in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano “intuitu personae” e non possono essere compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell’articolo 102 c.p.p..

Trattasi di questione su cui si e’ di recente anche soffermata questa stessa Sezione con la sentenza n. 5784 del 26/10/2017 – dep. 7/02/2018, Tortola, non massimata, ritenendo illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell’articolo 464-bis c.p., comma 2, in difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell’imputato.

7. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto:

“Il “consenso” alla modifica/integrazione disposta dal giudice con il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell’articolo 464-bis c.p., comma 2, ove prestato dal sostituto processuale del difensore di fiducia, sprovvisto di procura speciale, e’ privo di effetti, in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano “intuitu personae” e non possono essere compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell’articolo 102 c.p.p.”.

8. Ne discende che le questioni evidenziate dal P.G., pur apprezzabili quanto al tema del risarcimento ed alla qualificazione del medesimo come presupposto per disporre la sospensione del procedimento ex articolo 168 bis c.p., comma 2, non sono tuttavia idonee a superare la violazione della legge processuale che attiene al rispetto del contraddittorio, cio’ che determina la nullita’ dell’ordinanza impugnata, con conseguente annullamento con rinvio e trasmissione degli atti per nuovo esame al tribunale di Vallo della Lucania.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Vallo della Lucania.

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