In tema di applicazione del DM 55/2014 la mancata partecipazione  alle udienze nel giudizio di appello e il mancato deposito di comparsa conclusionale rende certamente ingiustificata la liquidazione dei compensi anche per la fase di trattazione e per quella decisionale

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 26 marzo 2018, n. 7478.

In tema di applicazione del DM 55/2014 la mancata partecipazione alle udienze nel giudizio di appello e il mancato deposito di comparsa conclusionale rende certamente ingiustificata la liquidazione dei compensi anche per la fase di trattazione e per quella decisionale, lasciando invece impregiudicato il diritto al compenso per la fase di studio della controversia e quella introduttiva del giudizio.

Ordinanza 26 marzo 2018, n. 7478
Data udienza 2 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 27317/2014 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 116/2014 del TRIBUNALE di IMPERIA, depositata il 25/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2018 dal Consigliere LORENZO ORILIA.
RITENUTO IN FATTO
1 Con sentenza 92/11 il Giudice di Pace di Taggia rigetto’ l’opposizione di (OMISSIS) contro un verbale di contravvenzione emesso dalla Polizia Stradale per superamento dei limiti di velocita’ accertato con autovelox.
2 L’appello del contravventore e’ stato respinto dal Tribunale di Imperia che, con sentenza 25.3.2014, ha confermato la decisione di primo grado condannando il soccombente al pagamento delle spese del gravame liquidate in complessivi Euro 1000,00 per compensi professionali.
3 Contro tale pronuncia lo (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Col primo motivo si denunzia, ai sensi dell’articolo 360 n. 3 cpc “violazione della L. n. 689 del 1981, articolo 23, comma 6, e articolo 142 C.d.S., comma 6 bis. Deposizione agente Piana e mancata segnalazione autovelox”: sostiene il ricorrente che il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi alle risultanze del verbale, atto fidefacente, e dichiarare inammissibile la prova orale sulla segnalazione dell’autovelox.
Il motivo e’ infondato.
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull’amministrazione opponente l’onere di provare gli elementi costitutivi dell’illecito, ma la sua inerzia processuale non determina l’automatico accertamento dell’infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, chiamato alla ricostruzione dell’intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimita’ del provvedimento irrogativo della sanzione, puo’ sopperirvi sia valutando i documenti gia’ acquisiti sia disponendo d’ufficio, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 23, comma 6, “ratione temporis” applicabile, i mezzi di prova ritenuti necessari (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 4898 del 11/03/2015 Rv. 635012; Sez. 2, Sentenza n. 17696 del 14/08/2007 Rv. 600032).
Da tale principio – che il Collegio oggi ribadisce – discende che del tutto correttamente il giudice di merito ha disposto e valutato, nell’esercizio dei poteri istruttori a lui riservati dalla legge, la deposizione dell’agente della polizia su circostanze idonee ad integrare il verbale di contravvenzione.
2 Col secondo motivo si deduce ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 “errata o falsa applicazione di norme di diritto articolo 142 C.d.S., comma 6 bis, e articolo 125 reg. esec. C.d.S., Circolare del Ministero dell’Interno del 14.8.2009 – Occultamento autovelox, mancata segnalazione postazione mobile”. Il ricorrente insiste sulla tesi dell’occultamento dell’autovelox tra le siepi e censura la sentenza per aver omesso di analizzare la documentazione prodotta in atti.
Anche tale motivo e’ infondato perche’ si risolve in una censura sull’apprezzamento dei fatti di causa (posizionamento e visibilita’ dello strumento di rilevazione), tipica attivita’ riservata al giudice di merito, il quale ha accertato la presegnalazione della postazione nonche’ la perfetta visibilita’ della stessa da parte degli automobilisti in transito sull’autostrada, non essendo l’autovelox oggettivamente occultato ma semplicemente posizionato all’uscita di una corsia di re immissione dall’area dell’Autogrill (v. pag. 3 sentenza impugnata).
3 Col terzo motivo si deduce sempre ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, “l’errata o falsa applicazione di norme di diritto articolo 115 c.p.c. – Mancata contestazione su circostanze di fatto”. A dire del ricorrente, i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere dimostrato l’occultamento dell’autovelox perche’ la circostanza non era stata oggetto di specifica contestazione.
La censura e’ infondata perche’ si scontra apertamente con l’apprezzamento in fatto del giudice di merito sull’assenza di occultamento.
4 Col quarto motivo il ricorrente deduce infine la violazione e/o falsa applicazione del DM 55/2014 dolendosi dell’entita’ della condanna alle spese, perche’ la Tabella ministeriale prevede un compenso di Euro 270,00 in relazione al valore della lite (Euro 155,00) considerando come effettivamente svolte solo le attivita’ di studio (Euro 135,00) e quella introduttiva (Euro. 135,00), avendo l’Avvocatura redatto la sola comparsa di risposta, senza neppure partecipare alle udienze.
Il motivo e’ fondato.
La mancata partecipazione dell’Avvocatura dello Stato alle udienze nel giudizio di appello e il mancato deposito di comparsa conclusionale (evidenziata a pag. 9 del ricorso e confermata anche nella sentenza impugnata a pag. 2 quanto alla omessa partecipazione al’udienza di conclusioni) rendeva certamente ingiustificata la liquidazione dei compensi anche per la fase di trattazione e per quella decisionale, lasciando invece impregiudicato il diritto al compenso per la fase di studio della controversia e quella introduttiva del giudizio. Ha quindi ragione il ricorrente a ritenere che all’Amministrazione spettasse la liquidazione delle spese per queste due sole fasi.
La sentenza va pertanto cassata, ma non rendendosi necessari ulteriori accertamenti, la Corte e’ in grado di decidere nel merito ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2.
Di conseguenza, applicando i valori medi della tariffa (per lo scaglione delle cause di valore fino a Euro 1.100,00), le spese del giudizio di appello vanno liquidate in Euro, 135,00 per la fase di studio della controversia e Euro 135,00 per quella introduttiva del giudizio, per un totale di Euro 270,00 oltre spese prenotate a debito.
L’esito del presente giudizio di legittimita’ giustifica invece la compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna lo (OMISSIS) al pagamento in favore del Ministero dell’Interno delle spese di lite del giudizio di appello che si liquidano in C. 270,00 oltre spese prenotate a debito. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.

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