Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 27 febbraio 2018, n. 4533. La fusione comporta, nei rapporti tra le due societa’ (incorporante ed incorporata), una successione a titolo universale, pur regolata esclusivamente dalla volonta’ delle societa’ partecipanti

La fusione comporta, nei rapporti tra le due societa’ (incorporante ed incorporata), una successione a titolo universale, pur regolata esclusivamente dalla volonta’ delle societa’ partecipanti, mentre con riferimento ai rapporti di lavoro essa non puo’ che essere disciplinata dall’articolo 2112 c.c. che ha peraltro soggiunto che l’applicazione del principio statuito dalla citata norma (secondo il quale ai lavoratori che passano alle dipendenze dell’impresa incorporante si applica il contratto collettivo che regolava il rapporto di lavoro presso l’azienda cedente) vale solo nel caso in cui l’impresa cessionaria non applichi alcun contratto collettivo, mentre, in caso contrario, la contrattazione collettiva dell’impresa cedente e’ sostituita immediatamente ed in tutto da quella applicata nell’impresa cessionaria anche se piu’ sfavorevole.

Ordinanza 27 febbraio 2018, n. 4533
Data udienza 24 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25370-2012 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), quale incorporante (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7701/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/11/2011 R.G.N. 11432/2008;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO

Che la (OMISSIS) s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza emessa il 20.12.07 dal Tribunale di Roma che aveva dichiarato il diritto del suo dipendente (OMISSIS) al ripristino dell’assegno mensile ad personam (pari ad Euro 242,73), precedentemente goduto presso la (OMISSIS) ( (OMISSIS)) poi incorporata da (OMISSIS), condannando quest’ultima al pagamento della complessiva somma di Euro 8.384,19, oltre accessori di legge.

Che con sentenza depositata il 9.11.2011, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame.

Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso La (OMISSIS), affidato a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste il (OMISSIS) con controricorso. La Procura Generale ha presentato requisitoria scritta.

CONSIDERATO

Che con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2077, 2112 e 2697 c.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), lamentando che la sentenza impugnata non aveva minimamente esaminato quanto dedotto dalla Banca, e cioe’ che l’assegno ad personam rientrava nel trattamento di cui al c.c.n.l. di categoria e non fu oggetto di pattuizione individuale col lavoratore (tanto da potersi ritenere erogato “intuitu personae” e non riassorbibile); che comunque gli accordi di fusione prevedevano solo la conservazione, con assorbimento, dei trattamenti retributivi percepiti e di quelli maggiori rispetto a quanto corrisposto dalla Banca incorporante; che seppure l’articolo 2077 c.c., comma 2, stabilisce che le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni piu’ favorevoli ai lavoratori, nella specie doveva considerarsi che, dovendo valutarsi i trattamenti economici complessivi, non vi era dubbio che quello erogato al (OMISSIS) dopo l’incorporazione era piu’ favorevole, complessivamente, di quello erogato in precedenza, mentre il lavoratore avrebbe dovuto provare che l’assegno ad personam goduto presso la (OMISSIS) si poneva al di fuori del trattamento retributivo ivi percepito e non era dunque soggetto a riassorbimento.

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