Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 22 febbraio 2018, n. 8750. In tema di Bancarotta ed esigenze cautelari; il pericolo di reiterazione di condotte fraudolente

In tema di Bancarotta ed esigenze cautelari; il pericolo di reiterazione di condotte fraudolente messe in atto in passato per sottrarre azioni del gruppo al rischio di azioni esecutive da parte dell’erario viene meno con il fallimento.

Sentenza 22 febbraio 2018, n. 8750
Data udienza 10 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. LAPALORCIA Grazia – rel. Consigliere

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 03/04/2017 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa LAPALORCIA GRAZIA;

sentite le conclusioni del P.G. Dott. MAZZOTTA GABRIELE;

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Udito il difensore Avv.to (OMISSIS);

Il difensore presente espone diffusamente le ragioni della sua richiesta di dichiarazione di inammissibilita’, in subordine rigetto, del ricorso del PM.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorre per vizio di motivazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale del Riesame ha annullato, per insussistenza del pericolo cautelare attuale, l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere ad (OMISSIS) e a (OMISSIS) e degli arresti domiciliari a (OMISSIS), indagati per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (per quest’ultima i soli (OMISSIS) e (OMISSIS)) in relazione al fallimento della (OMISSIS) s.p.a., dichiarato il (OMISSIS).

2. Il tribunale ha rilevato che le condotte distrattive risalivano ad almeno sei anni prima, che il pericolo di recidivanza non e’ desumibile dalla sola gravita’ dei fatti e dalla loro protrazione nel tempo, mentre le intercettazioni valorizzate nel provvedimento genetico documentavano soltanto la legittima gestione (di diritto o di fatto) della societa’, in pendenza di concordato con continuita’ aziendale, nella ricerca di soluzioni che contemperassero l’interesse della proprieta’ con quello dei creditori. Il fatto poi che nel 2015, in pendenza di tale procedura (quando l’amministrazione non era sottratta al management), (OMISSIS) e (OMISSIS) si fossero resi autori di condotte fraudolente Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 11 sul capitale sociale al fine di sottrarre le azioni della (OMISSIS) al rischio di azioni esecutive erariali volte al recupero di oltre nove milioni di Euro, aveva comportato un pericolo che era venuto meno con la dichiarazione di fallimento. Cosi’ come la distrazione di elettrodomestici da parte del (OMISSIS) poco prima di tale dichiarazione, risaliva ad un periodo in cui la governance era ancora nelle mani degli organi amministrativi e l’indagato era in grado di esercitare un rilevante ruolo di fatto, poi cessato con la sottoposizione alla procedura fallimentare.

3. Quanto alla riferibilita’ di altre societa’ agli indagati, quali apparenti dipendenti o consulenti, sotto lo schermo di ex dipendenti della fallita, societa’ che operano la vendita al dettaglio di elettrodomestici sotto l’insegna (OMISSIS), il tribunale ha osservato che non si tratta di una modalita’ illecita di svolgimento dell’attivita’ d’impresa, modalita’ tra l’altro neanche comune all’attivita’ della fallita in cui le condotte distrattive erano state poste in essere, senza alcuno schermo, dall’amministratore e proprietario (OMISSIS).

4. Circa le altre attivita’ e i ruoli ricoperti in altre societa’ dagli indagati, l’ordinanza evidenzia che l’accusa non ha indicato elementi neppure di sospetto circa il possibile trasferimento ad esse di risorse della fallita sfuggite all’acquisizione alla procedura, o circa il loro collegamento con il progetto criminoso emerso dalle indagini.

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