Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 20 febbraio 2018, n. 8040. In caso di omesso versamento Iva il legale rappresentate è responsabile anche se poi la firma sulla dichiarazione annuale è di un terzo.

In caso di omesso versamento Iva il legale rappresentate è responsabile anche se poi la firma sulla dichiarazione annuale è di un terzo.

Sentenza 20 febbraio 2018, n. 8040
Data udienza 23 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

– (OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d’appello di PERUGIA in data 25/10/2016;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;

udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G. Pratola, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

udite, per il ricorrente, le conclusioni del difensore, Avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), che ha chiesto accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25.10.2016, depositata in data 10.01.2017, la Corte d’appello di Perugia confermava la sentenza del 1.03.2016 del tribunale di Spoleto, appellata dal (OMISSIS), che lo aveva condannato alla pena di 4 mesi di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole del reato di omesso versamento IVA, in quanto nella qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) s.n.c., ometteva di versare l’IVA dovuta in relazione al periodo di imposta 2008, per un ammontare complessivo di Euro 322.651,00, in relazione a fatto contestato come commesso secondo le modalita’ esecutive e spazio – temporali meglio descritte nel capo di imputazione, in data 28.12.2009.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia iscritto all’albo ex articolo 613 c.p.p., prospettando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deduce, con il primo e con il secondo motivo, da illustrarsi congiuntamente attesa l’intima connessione esistente tra i profili di doglianza mossi, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), per violazione/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, nonche’ degli articoli 125, 192, 533 e 546 c.p.p., e correlato vizio di motivazione.

In sintesi, sostiene la difesa del ricorrente, dopo aver ricordato la struttura bifasica del reato in esame, che presuppone una condotta attiva ed una condotta omissiva, che e’ pacifico dagli atti che l’imputato non ebbe a sottoscrivere la dichiarazione annuale IVA, non ponendo quindi in essere la parte di condotta attiva richiesta dalla fattispecie penale in esame, essendo infatti la sottoscrizione stata apposta da persona diversa dall’imputato, ossia da (OMISSIS); erroneamente, peraltro, i giudici di appello avrebbero affermato che quest’ultima agiva per conto del (OMISSIS) e per quest’ultimo operava; ed invero, si afferma, non vi sarebbe alcuna prova in atti sulla cui base si possa pervenire ad affermare che il (OMISSIS) ebbe a conferire alla (OMISSIS) il potere di agire in nome e per conto dell’imputato, ai fini della sottoscrizione della dichiarazione mod. SP 2009; se cosi’ fosse stato, si aggiunge, la (OMISSIS) (OMISSIS) avrebbe dovuto rispondere a titolo di concorso nel reato, circostanza esclusa nel caso di specie, essendo stata assolta per non aver commesso il fatto; il giudice di appello sarebbe incorso nel vizio di travisamento probatorio, fondando il proprio convincimento su prova inesistente e, del resto, lo stesso capo di imputazione individua la (OMISSIS) come socia e firmataria della dichiarazione IVA 2009 e non quale rappresentante del (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ inammissibile.

4. Ed invero, con riferimento al motivo di doglianza unitario oggetto del ricorso, la Corte d’appello motiva ricordando che, come gia’ evidenziato dal primo giudice, la (OMISSIS) (OMISSIS), nel presentare la dichiarazione mod. SP 2009 “agiva in qualita’ di rappresentante firmataria della dichiarazione stessa, agiva quindi per conto dell’attuale imputato e cioe’ del legale rappresentante della (OMISSIS) s.n.c. tenuta alla presentazione ed al successivo pagamento del debito d’imposta”; si legge, ancora, nella stessa sentenza, che non poteva sostenersi che l’imputato non avesse posto in essere la parte attiva della fattispecie criminosa, poiche’ “anche se la presentazione e’ stata effettuata da altri, questi agiva per conto del (OMISSIS) e per il (OMISSIS) operava”.

5. Al cospetto di tale, pur sintetico, apparato argomentativo, le doglianze difensive si appalesano, anzitutto, generiche per aspecificita’, non confrontandosi con le argomentazioni svolte dalla Corte d’appello a confutazione dell’identico motivo di appello con cui si sollevava la doglianza, “replicata” davanti a questa Suprema Corte. Il ricorso si presenta quindi inammissibile sotto tale profilo, trovando applicazione il principio generale secondo cui e’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni gia’ esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

6. Quanto, poi, all’eccezione secondo cui risulterebbe pacificamente dagli atti che l’imputato non ebbe a sottoscrivere la dichiarazione annuale IVA, non ponendo quindi in essere la parte di condotta attiva richiesta dalla fattispecie penale in esame, essendo infatti la sottoscrizione stata apposta da persona diversa dall’imputato, ossia da (OMISSIS) (OMISSIS), con asserito travisamento probatorio da parte della Corte d’appello, si osserva quanto segue.

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