Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 20 febbraio 2018, n. 8065. In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell’art. 491 c.p. ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, permane la rilevanza penale della condotta di falsificazione di assegno

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell’art. 491 c.p. ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, permane la rilevanza penale della condotta di falsificazione di assegno, anche se dotato di clausola di non traferibilità, in quanto il titolo è comunque girabile per l’incasso (cd. girata impropria), potendo esercitare la sua funzione dissimulatoria almeno nei confronti dell’impiegato della banca e dell’istituto da questi rappresentato.

Sentenza 20 febbraio 2018, n. 8065
Data udienza 17 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI G. – Presidente

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria – Consigliere

Dott. FILIPPINI – rel. Consigliere

Dott. BELTRANI Sergi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 16/02/2015 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. STEFANO FILIPPINI;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CARDIA DELIA che ha concluso per l’annullamento senza rinvio in relazione al capo A con relativa eliminazione della pena, per l’annullamento senza rinvio in relazione all’articolo 62 bis e per il rigetto nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 16.2.2015, la Corte d’Appello di L’Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Chieti – sez. dist. di Ortona – del 18.7.2013 con la quale (OMISSIS) (unitamente ad altro soggetto, (OMISSIS), rimasto estraneo alla presente impugnazione) era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per aver formato falsi assegni circolari della banca (OMISSIS) e averli poi utilizzati, nel (OMISSIS), per truffare (OMISSIS), dandoli in pagamento di un acquisto di bevande per Euro 15.000.

1.1. La Corte d’Appello di L’Aquila respingeva le censure mosse con l’atto di gravame in punto d’improcedibilita’ dell’azione penale per difetto di querela, di riconosciuta responsabilita’ dell’imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti e di trattamento sanzionatorio con riferimento al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante contestata.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso il (OMISSIS), tramite difensore, sollevando i seguenti motivi:

2.1. violazione di legge e vizio della motivazione per essere stata affermata la penale responsabilita’ del ricorrente sulla base delle risultanze del verbale di individuazione fotografica effettuata dalla sig.ra (OMISSIS) (convivente del (OMISSIS)), mai ascoltata al dibattimento, nonostante che la stessa, nel medesimo verbale, avesse descritto gli autori del reato con fattezze fisiche non corrispondenti a quelle del (OMISSIS); la Corte d’appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria al riguardo con motivazione illogica e apodittica e non e’ stato assicurato il diritto dell’imputato di confrontarsi con chi lo accusa.

2.2. vizio della motivazione in ordine alla applicazione della recidiva, giustificata con il solo riferimento alla commissione di precedenti reati.

2.3. vizio della motivazione per l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato, per essere infondati i motivi proposti.

1. Quanto al primo motivo, attinente alla affermazione di penale responsabilita’ sulla base delle risultanze del verbale di individuazione fotografica, acquisito agli atti del dibattimento di primo grado su accordo delle parti, giova ricordare che, secondo la condivisa giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 6, n. 48949 del 07/10/2016, Rv. 268213), gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero ed acquisiti, sull’accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento, possono essere legittimamente utilizzati ai fini della decisione, non ostandovi neppure i divieti di lettura di cui all’articolo 514 c.p.p., salvo che detti atti siano affetti da inutilizzabilita’ cosiddetta “patologica” qual’e’ quella derivante da una loro assunzione “contra legem” (ipotesi non riocorrente nella fattispecie). In materia si e’ anche ritenuto (Sez. 1, n. 13967 del 19/05/2015, Rv. 266597), che l’acquisizione, su accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento del verbale delle dichiarazioni rese dalla persona direttamente informata di un fatto, non comporta l’obbligo di esame neppure del teste de relato poiche’, in tal caso, le informazioni rese risultano gia’ comprese nel compendio probatorio utilizzabile per la decisione.

Nello stesso senso si e’ chiaramente affermato (Sez. 4, n. 27717 del 14/05/2014, Rv. 260122) che il consenso all’inserimento nel fascicolo del dibattimento dei verbali di sommarie informazioni contenuti in quello del pubblico ministero determina la definitiva acquisizione degli stessi al materiale probatorio dibattimentale. E, quanto alla irrevocabilita’ del consenso all’acquisizione, la stessa e’ stata condivisibilmente affermata da Sez. 3, n. 47036 del 07/10/2015, Rv. 265314.

1.1. Ne’ puo’ porsi la questione del preteso diritto dell’imputato di confrontarsi con il proprio accusatore, posto che e’ stata proprio la difesa fiduciaria del (OMISSIS) ad acconsentire, in primo grado, alla acquisizione del verbale in parola, finalizzata proprio a sostituire l’esame dibattimentale del soggetto che aveva reso le dichiarazioni verbalizzate.

1.2. Tanto premesso, una volta ribadita la legittimita’ della acquisizione ed utilizzazione del verbale di individuazione fotografica, il motivo relativo alla attendibilita’ del riconoscimento dell’imputato e’ inammissibile, in quanto attinente al merito di una decisione che risulta legittimamente assunta nonche’ adeguatamente e logicamente motivata; la questione della attendibilita’ del riconoscimento e’ comunque argomento generico, perche’ reiterativo della analoga doglianza posta in appello; difatti nella sentenza impugnata risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel ricorso. Deve a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si e’ gia’ pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 3, u.p..

E cosi’, in particolare, la Corte chiarisce, con valutazioni di fatto del tutto ragionevoli, e quindi non censurabili in questa sede, la piena attendibilita’ della individuazione fotografica effettuata con certezza dalla (OMISSIS) e confortata dal conforme riconoscimento del (OMISSIS), elementi sui quali, confermandosi la valutazione del giudice di prime cure, si e’ potuto ritenere pienamente attendibile il riconoscimento effettuato.

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