Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 1 marzo 2018, n. 4825. La responsabilità dell’impresa sulle violazioni di orari di guida, riposo e interruzioni commesse dagli autisti di mezzi pesanti resta anche quando il verbale completo viene notificato solo al conducente

La responsabilità dell’impresa sulle violazioni di orari di guida, riposo e interruzioni commesse dagli autisti di mezzi pesanti resta anche quando il verbale completo viene notificato solo al conducente. Infatti, il legale rappresentante dell’impresa può anche ricevere un verbale sintetico, se il documento contiene le informazioni minime che consentano di esercitare il diritto di difesa.

Ordinanza 1 marzo 2018, n. 4825
Data udienza 7 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20712-2015 proposto da:

PREFETTO DI FIRENZE, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, n.12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della (OMISSIS) S.P.A., elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 234/2015 del TRIBUNALE di PRATO, depositata il 20/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.p.a., proponeva opposizione avverso verbale di contestazione relativo a violazioni di norme del Codice della Strada concernenti i periodi di guida giornalieri e settimanali, il riposo giornaliero e settimanale e le interruzioni.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della Prefettura di Firenze, il Giudice di pace di Prato accoglieva l’opposizione.

In virtu’ di rituale impugnazione interposta dalla Prefettura di Firenze, il Tribunale di Prato, nel respingere il gravame, confermava la pronuncia di primo grado.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la Prefettura di Firenze sulla base di un solo motivo, cui resiste con controricorso (OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.p.a..

Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimita’ dell’adunanza camerale parte controricorrente ha depositato anche memoria illustrativa.

Atteso che:

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