Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2620. Rimodulazione dell’assegno di mantenimento e divorzile.

Rimodulazione dell’assegno di mantenimento e divorzile. Non consentita parcellizzazione del reddito del coniuge (il cui modesto aumento e’ stato ritenuto) idoneo a “neutralizzare” i costi del mantenimento), mentre necessario effettuare l’indagine dovuta, che consisteva nel verificare globalmente se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute possano alterare l’equilibrio economico raggiunto fra le parti alla data di emissione della sentenza di divorzio, (e nell’adeguare eventualmente l’importo) alla nuova situazione patrimoniale riscontrata.

Ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2620
Data udienza 21 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Presidente

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28536-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimate –

avverso il decreto n. 2062/016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato il 29/9/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2017 dal presidente, dott.ssa MAGDA CRISTIANO.

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Brindisi, in accoglimento del ricorso ex articolo 710 c.p.c. proposto da (OMISSIS), ridusse da Euro 550 ad Euro 300 mensili l’assegno posto a suo carico per il mantenimento della figlia (OMISSIS), nata dal suo matrimonio con (OMISSIS), da cui era divorziato, rilevando che il ricorrente si era risposato ed era divenuto padre di altri tre figli, ancora in tenera eta’, cosicche’, a fronte dello stipendio mensile di Euro 2000 percepito, l’importo da lui dovuto in forza della sentenza di divorzio alla prima figlia, ormai maggiorenne, non gli consentiva di provvedere in maniera adeguata alle esigenze della nuova famiglia, anche perche’ la seconda moglie era malata e priva di reddito.

La decisione, impugnata in via principale da (OMISSIS) e da (OMISSIS) ed in via incidentale da (OMISSIS), e’ stata riformata dalla Corte d’appello di Lecce, che, dichiarata nuova e percio’ inammissibile la domanda avanzata dall’impugnante incidentale, di revoca integrale dell’assegno, lo ha rideterminato in via equitativa nella misura di Euro 500 mensili, osservando: che alla data di emissione della sentenza di divorzio, che aveva recepito l’accordo intervenuto fra le parti in ordine al contributo dovuto per il mantenimento di (OMISSIS), aveva gia’ formato una nuova famiglia di fatto con la donna che aveva in seguito sposato ed era gia’ divenuto padre di altre due figlie; che, peraltro, alla data di emissione di detta sentenza l’uomo percepiva uno stipendio, di circa 1.400 Euro mensili, nettamente inferiore a quello attuale; che al reddito attuale andavano aggiunti i 280 Euro mensili percepiti dalla seconda moglie, titolare di una pensione di invalidita’; che dunque i nuovi oneri derivanti dalla nascita del quarto figlio – costituente unico fatto sopravvenuto alla sentenza di divorzio, astrattamente idoneo ad incidere sulle condizioni economiche in essa stabilite = risultavano neutralizzati dal significativo aumento dei redditi dell’obbligato.

Il decreto e’ stato impugnata da (OMISSIS) con ricorso per cassazione affidato nove motivi.

Le parti intimate non hanno svolto attivita’ difensiva.

Il ricorrente ha ricevuto tempestiva notificazione della proposta di definizione e del decreto di fissazione d’udienza di cui all’articolo 380 bis c.p.c. ed ha depositato memoria.

RILEVATO

CHE:

Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la corte del merito, dopo avere ritenuto procedibile la sua impugnazione incidentale, abbia dichiarato inammissibile, in quanto nuova, la sua domanda di revoca dell’assegno di mantenimento, nonostante egli l’avesse proposta nel procedimento di primo grado.

Col secondo denuncia il vizio di omessa pronuncia sulla stessa.

Con il terzo si duole che il giudice del reclamo abbia riconosciuto il diritto di (OMISSIS) a percepire l’assegno di mantenimento nonostante la mancanza di prova dei fatti costitutivi del diritto medesimo.

Con il quarto lamenta l’omesso esame della documentazione da lui prodotta in sede di reclamo, relativa alla procedura esecutiva presso terzi promossa nei suoi confronti dalla ex moglie e da (OMISSIS) nel 2015, nel corso della quale il suo datore di lavoro aveva dichiarato che egli percepiva uno stipendio di Euro 1600, e non di Euro 2000 mensili.

Con il quinto deduce che la corte del merito ha tenuto conto unicamente delle esigenze di vita della prima figlia, mentre non ha in alcun modo considerato quelle degli altri tre figli.

Con il sesto sostiene che la considerazione della sua situazione economica non poteva prescindere dai principi ricavabili dalla riforma dell’articolo 545 c.p.c., secondo cui una persona ha il diritto di vivere con dignita’, secondo le proprie capacita’ e risorse.

Con il settimo ribadisce che, ponendo a fondamento della decisione unicamente l’accordo da lui raggiunto con la prima moglie in ordine alle condizioni economiche del divorzio, il giudice a giro ha violato i diritti indisponibili degli altri suoi figli, trascurando di operare il dovuto bilanciamento delle loro posizioni.

Con l’ottavo ed il nono si duole dell’omessa indagine in ordine alle attuali capacita’ economiche della prima moglie e della figlia (OMISSIS), divenuta ormai maggiorenne, nonche’ dell’omessa valutazione del fatto che il suo rapporto con la primogenita e’ sostanzialmente cessato, per volonta’ della madre di lei, da molti anni.

CONSIDERATO CHE:

Il primo motivo e’ inammissibile, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, in quanto non riproduce testualmente il tenore della domanda avanzata da (OMISSIS) dinanzi al giudice di primo grado (peraltro da lui stesso definita, nelle premesse del ricorso, di mera “revisione dell’assegno di mantenimento”), ne’ contiene precise indicazioni che consentano di reperire l’atto introduttivo del procedimento (non allegato specificamente al ricorso). Il secondo motivo e’ assorbito.

Il terzo motivo e’ manifestamente infondato, atteso che la corte del merito non era tenuta a valutare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto di (OMISSIS) a percepire l’assegno di mantenimento, che era gia’ stato accertato dalla sentenza di divorzio, ma solo a verificare se fossero sopravvenute circostanze atte a determinarne il venir meno od il suo riconoscimento in una minor misura.

Il quarto motivo e’ inammissibile, in quanto deduce – sotto l’errato profilo del vizio di violazione di legge – un vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo, evincibile da documenti asseritamente allegati al reclamo incidentale, ma non specifica se, ed in quali termini, tale fatto abbia formato oggetto di contraddittorio fra le parti, ne’ contiene l’ indicazione dell’esatta sede processuale in cui i documenti sarebbero stati prodotti, onde consentire a questa Corte di rintracciarli all’interno del fascicolo di parte o di quello d’ufficio e di verificarne il tempestivo deposito in atti.

Il quinto motivo e’ manifestamente fondato.

La corte del merito si e’ arrestata al rilievo che, alla data della pronuncia della sentenza di divorzio, (OMISSIS) era gia’ divenuto padre di altre due figlie, ed ha in conseguenza escluso di poter tener conto degli oneri economici derivati al ricorrente dall’obbligo di dover provvedere al loro mantenimento (oltre che a quello del terzo figlio, nato dopo il divorzio).

Il giudice ha dunque ritenuto che il fatto preesistente (la nascita delle due figlie) precludesse l’esame del fatto sopravvenuto la cui ricorrenza avrebbe dovuto accertare (il mutamento in peius della complessiva condizione economica dell’obbligato rispetto alla data del divorzio, che non gli consentiva piu’ di far fronte agli obblighi assunti verso (OMISSIS)), erroneamente considerando il primo nella sua sola dimensione statica, anziche’ in quella dinamica, che gli imponeva di tener conto delle accresciute esigenze materiali delle altre figlie del ricorrente, indubitabilmente connesse alla loro crescita.

Nel muovere da tale erroneo presupposto, la corte ha inoltre operato una non consentita parcellizzazione del reddito di (OMISSIS) (il cui modesto aumento e’ stato ritenuto) idoneo a “neutralizzare” i costi del mantenimento) dell’ultimogenito), ed ha pertanto sostanzialmente omesso di effettuare l’indagine dovuta, che consisteva nel verificare globalmente se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute avessero alterato l’equilibrio economico raggiunto fra le parti alla data di emissione della sentenza di divorzio, e nell’adeguare eventualmente l’importo) alla nuova situazione patrimoniale riscontrata (Cass. n. 10133/07, 14143/014).

Restano assorbiti il settimo e l’ottavo mezzo di censura (quest’ultimo solo laddove lamenta la mancata considerazione delle condizioni economiche delle controparti).

Inammissibili, infine, sono il sesto motivo del ricorso, che pone una questione di diritto totalmente esulante dalla fattispecie in esame, nonche’ le residue doglianze esposte nell’ottavo e nel nono motivo, con le quali si prospetta una questione di fatto che non risulta essere mai stata dedotta nel corso del procedimento di merito e che appare, peraltro, ininfluente ai fini della decisione.

In conclusione, il provvedimento impugnato va cassato in relazione all’unico motivo accolto, con rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che liquidera’ anche le spese di questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso e dichiara assorbiti il settimo nonche’ l’ottavo motivo, quest’ultimo nei sensi di cui in motivazione; rigetta il terzo e dichiara inammissibili il primo motivo, con assorbimento del secondo, ed i restanti mezzi di censura; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi i nominativi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.

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