Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2718. La sopravvenuta pronuncia di una sentenza di condanna, ancorche’ non definitiva, fa venir meno l’interesse dell’imputato alla procedura di riesame finalizzata alla verifica della originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell’adozione della misura cautelare

E’ sempre necessaria la verifica della attualita’ e concretezza dell’interesse alla decisione, secondo quanto previsto dall’articolo 568 c.p.p., comma 4, norma applicabile anche ai provvedimenti de libertate e secondo cui e’ requisito fondante di ogni impugnazione la persistenza di un interesse effettivo e attuale, finalisticamente diretto alla rimozione di un pregiudizio reale e specifico che la parte affermi di aver subito per effetto del provvedimento impugnato, senza che l’interesse alla decisione del ricorso possa tradursi in una astratta pretesa ad una rituale esattezza teorica del provvedimento impugnato, destituita di effetti pratici sull’economia del procedimento o sui suoi futuri sviluppi. Ne discende che la sopravvenuta pronuncia di una sentenza di condanna, ancorche’ non definitiva, fa venir meno l’interesse dell’imputato alla procedura di riesame finalizzata alla verifica della originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell’adozione della misura cautelare. Seppure detto principio sia stato espresso con riferimento alla sussistente di un interesse alla impugnazione nel procedimento di riesame, e’ significativo che un’eventuale pronuncia in questa sede in ordine agli stessi indizi risulterebbe inutile poiche’, un ipotetico annullamento, imporrebbe la declaratoria di inammissibilita’ sopravvenuta per il giudice dell’appello incidentale de libertate, in assenza di una diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto.

 

Sentenza 22 gennaio 2018, n. 2718
Data udienza 6 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. COSTANTINI Anton – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 20/02/2017 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Costantini Antonio;

sentite le conclusioni del PG Dott. Iacoviello Francesco Mauro che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

udito l’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA difensore di (OMISSIS) che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) impugna l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria di cui in epigrafe con cui e’ stato rigettato il ricorso proposto e confermata l’ordinanza di custodia in carcere emessa dal G.i.p. di Reggio Calabria per i delitti di cui all’articolo 99 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 74, commi 1, 2 e 3, L. 16 marzo 2006, n. 146, articolo 4, e Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, articolo 7 (conv. con L. 9 luglio 1991, n. 203), quale promotore ed organizzatore dell’associazione che insieme a (OMISSIS) coordinava l’importazione di ingenti quantita’ di sostanza stupefacente del tipo cocaina attraverso il Porto di (OMISSIS) anche gestendo i rapporti con i fornitori (OMISSIS) (capo A), del delitto di cui all’articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 4 e articolo 80, comma 2, L. 16 marzo 2006, n. 146, articolo 4, e Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, articolo 7 (conv. con L. 9 luglio 1991, n. 203) poiche’, in concorso con altri, attraverso il finanziamento e la partecipazione a riunioni aventi ad oggetto la pianificazione dell’operazione, importava ingenti quantita’ di sostanza stupefacente del tipo cocaina giunta nel porto di (OMISSIS) proveniente dal (OMISSIS) e trasportata sulla nave (OMISSIS) nel (OMISSIS) (capo B), del delitto di cui all’articolo 416-bis c.p., commi 1, 2, 3, 4 e 5, poiche’, anche a causa della detenzione in atto di altri familiari, ricopriva il ruolo di organizzatore e promotore, in quanto reggente, dell’omonima cosca (OMISSIS) inserita nell’associazione mafiosa denominata âEuroËœndrangheta, articolata in tre mandamenti e con organo di vertice denominato provincia, nel cui ambito e’ inserito il mandamento tirrenico con ramificazione dell’organizzazione operante sul territorio dei comuni di (OMISSIS) e (OMISSIS), con specifico riferimento al reperimento dei finanziamenti ed all’approvvigionamento di ingenti quantita’ di stupefacente acquistate tramite contatti con i venditori in (OMISSIS) e gestendo il trasporto tramite container sbarcati presso il porto di (OMISSIS), (OMISSIS) ed altri, e provvedendo, anche curando la attivita’ di “esfiltrazione” dello stupefacente quando importata da altri soggetti, alla successiva diffusione attraverso i canali di vendita, amministrando le risorse finanziarie utilizzate per la distribuzione in favore di soggetti al vertice della cosca e dei loro familiari, curando i rapporti con le altre cosche ed in particolare con la (OMISSIS) e la (OMISSIS) (capo D). Dei delitti di cui alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, articoli 2, 4 e 7, Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152 articolo 7 (conv. con L. 9 luglio 1991, n. 203) per illecita detenzione e porto di due armi comuni da sparo di cui una calibro 26 (Capi L ed M).

2. Il ricorrente deduce vizi attinenti al solo capo D della imputazione provvisoria, quale organizzatore e promotore dell’associazione di tipo mafioso in quanto reggente della omonima cosca, formulando tre distinti motivi.

2.1. A mente dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed c), censura la interpretazione della norma processuale penale effettuata nell’ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ex articolo 273 c.p.p., fondando gli stessi su sentenze passate in giudicato e sentenze non definitive circa la esistenza della cosca, ma che non coinvolgono e menzionano il ricorrente. Gli atti acquisiti da altri procedimenti, si osserva, non possono costituire requisito idoneo a fondare i gravi indizi di colpevolezza ex articolo 273 c.p.p., se non riguardano il soggetto nei cui confronti vengono utilizzati.

2.2. A mente dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), si prospetta l’inosservanza di norme penali e processuali poiche’ il compendio indiziario e’ fondato unicamente sulle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia riguardanti il traffico di stupefacenti anche in forma associata, che non trovano riscontri, in violazione dell’articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4, richiamato dall’articolo 273 c.p.p., comma 1-bis.

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