La mancata comparizione in udienza dell’imputato senza indicare alcun legittimo impedimento e senza che il giudice verifichi i presupposti atti a legittimarne la dichiarazione di contumacia – limitandosi ad annotare nel verbale di udienza che l’imputato e’ “libero assente” – costituisce un’anomalia che non consente di ritenere l’imputato rappresentato dal difensore, ex articolo 420 quater c.p.p., comma 2, con la conseguenza che il rinvio dell’udienza, conseguente all’accertato impedimento del difensore, implica necessariamente la nuova citazione non solo di quest’ultimo ma anche dell’imputato assente e che l’omessa rinnovazione dell’avviso a quest’ultimo determina una nullita’ assoluta.
Sentenza 15 gennaio 2018, n. 1524
Data udienza 9 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente
Dott. TARDIO Angela – Consigliere
Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere
Dott. CAIRO Antonio – Consigliere
Dott. BARONE Luigi – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/12/2016 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARONE LUIGI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FLAMINI L. M., che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore dell’imputato, Avv. (OMISSIS) del foro di Roma, che si e’ riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20.12.2016, la Corte militare di appello, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale militare di Roma del 17.5.2016, condannava (OMISSIS) per il reato di truffa militare aggravata e continuata alla pena di mesi tre di reclusione militare.
2. Avverso la decisione ricorre per cassazione l’imputato tramite il proprio difensore, lamentando l’omessa notifica all’imputato della data di rinvio dell’udienza preliminare a seguito del differimento della stessa in accoglimento dell’istanza del difensore per legittimo suo impedimento (nullita’ eccepita dalla difesa dell’imputato sin dalla prima udienza successiva al suo verificarsi e sempre respinta dai giudici del merito).
In tesi difensiva, la dedotta violazione dell’articolo 420 ter c.p.p., commi 1 e 5, comporta la nullita’ del decreto che dispone il giudizio e delle due sentenze di merito e la conseguente restituzione degli atti al giudice dell’udienza preliminare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato.
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