Corte di cassazione – Sezione I penale – Sentenza 26 giugno 2012 n. 20225 Privi di rilevanza penale i rumori rimasti circoscritti all’interno del Condominio senza essersi mai propagati all’esterno, ma tali da determinare una tutela in sede civile.
Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 26 giugno 2012 n. 20225
Difatti per la prima sezione la contravvenzione prevista dall’art. 659 primo comma Cp, contestata agli odierni ricorrenti, persegue la finalità di preservare la quiete e la tranquillità pubblica ed i correlati diritti alle persone all’occupazione ed al riposo; e la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere che elemento essenziale di detta contravvenzione sia l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone.
In questo caso, invece, non risulta la sussistenza di tale essenziale elemento – scrivono i giudici – essendo emerso dagli atti di causa che gli unici soggetti danneggiati dai rumori molesti causati dagli odierni ricorrenti sono stati i cinque condomini occupanti la palazzina e che detti rumori sono rimasti circoscritti all’interno di detto stabile senza essersi mai propagati all’esterno. Va pertanto ritenuto che i fatti denunciati siano privi di rilevanza penale e tali da poter trovare tutela solo in sede civile con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Sorrento 27 giugno 2012. Avv. Renato D’Isa
[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al diritto
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