Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 18 gennaio 2018, n. 1182. Accordo di ristrutturazione del debito/compenso del professionista

Accordo di ristrutturazione del debito/compenso del professionista – non si può escludere la funzionalità della prestazione per il solo fatto che all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione è seguito il fallimento.

Sentenza 18 gennaio 2018, n. 1182
Data udienza 25 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8112/2015 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio del primo, rappresentati e difesi da se medesimi congiuntamente ed in proprio;

– ricorrenti –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona del curatore fallimentare dott.ssa (OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 19/2015 del TRIBUNALE di VERONA, depositato il 16/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento di entrambi i motivi nei limiti della somma pretesa con l’accordo;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

Gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) chiesero di essere ammessi al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.p.a., in prededuzione, per il compenso vantato in relazione a prestazioni di assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale funzionali all’omologazione di un accordo di ristrutturazione ex articolo 182-bis L. Fall..

Col decreto di esecutivita’ dello stato passivo, il credito venne ammesso in privilegio, ai sensi dell’articolo 2751-bis c.c., n. 2.

Il tribunale di Verona, adito ai sensi dell’articolo 98 L. Fall., ha respinto l’opposizione ritenendo la fattispecie ex articolo 182-bis L.F. estranea, per il carattere privatistico, alla disciplina delle procedure concorsuali. Ha poi affermato che in ogni caso l’accordo di ristrutturazione, pur omologato, non aveva apportato alcuna utilita’ alla massa dei creditori, essendo stato dichiarato il fallimento a distanza di poco tempo dall’omologa: segnatamente il 26-7-2013 a fronte della data di omologazione del 16-3-2012.

Per la cassazione del decreto del tribunale di Verona, depositato il 16-2-2015 e comunicato via Pec in pari data, i predetti avvocati hanno proposto ricorso affidato a due motivi.

La curatela ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato una memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nelle memorie depositate ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per comporre bonariamente la controversia. L’accordo prevede l’ammissione dei ricorrenti al passivo fallimentare in prededuzione, secondo l’ammontare per ciascuno indicato – Euro 10.000,00 quanto all’avv. (OMISSIS) ed Euro 5.000,00 ciascuno quanto agli altri. Come tale postula un provvedimento di modifica dello stato passivo.

Per giungere a un tale epilogo il collegio reputa di esaminare il fondamento dei motivi di ricorso onde fissare i principi di diritto rilevanti in materia, visto che la questione sottostante, relativa al particolare atteggiarsi del rapporto tra l’articolo 111 L.F. e l’istituto dell’accordo di ristrutturazione, non ha precedenti nella giurisprudenza della Corte.

2. Puo’ dunque osservarsi che col primo mezzo i ricorrenti, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 182-bis L. Fall., ascrivono al tribunale di avere erroneamente escluso che l’accordo di ristrutturazione dovesse rientrare tra le procedure concorsuali.

La tesi sostenuta dai ricorrenti e’ fondata.

Per quanto suscettibile di venir in considerazione come ipotesi intermedia tra le forme di composizione stragiudiziale e le soluzioni concordatarie della crisi dell’impresa, e per quanto oggetto di annosi dibattiti dottrinali, l’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come e’ dato desumere dalla disciplina alla quale nel tempo e’ stato assoggettato dal legislatore; disciplina che, in punto di condizioni di ammissibilita’, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessita’ di omologazione, da un lato, e meccanismi di protezione temporanea, esonero dalla revocabilita’ di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione, dall’altro, (v. l’articolo 182-bis L. Fall., nei suoi vari commi, e l’articolo 67 L. Fall., comma 3, lettera e)) suppone realizzate, nel pur rilevante spazio di autonomia privata accordato alle parti, forme di controllo e pubblicita’ sulla composizione negoziata, ed effetti protettivi, coerenti con le caratteristiche dei procedimenti concorsuali.

L’appartenenza al diritto concorsuale puo’ del resto considerarsi implicitamente contrassegnata dalle decisione nelle quali questa Corte ha accostato l’accordo al concordato preventivo, quale istituto affine nell’ottica delle procedure alternative al fallimento (v. per spunti Cass. n. 2311-14; n. 16950-16).

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