Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 17 gennaio 2018, n. 1935. In riferimento al sequestro conservativo in generale non sono opponibili al creditore danneggiato dal reato gli atti a titolo gratuito compiuti dall’imputato in un tempo successivo al reato.

In riferimento al sequestro conservativo in generale non sono opponibili al creditore danneggiato dal reato gli atti a titolo gratuito compiuti dall’imputato in un tempo successivo al reato.

Sentenza 17 gennaio 2018, n. 1935
Data udienza 18 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
contro:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS), nel procedimento a carico di quest’ultimo;
avverso l’ordinanza del 27/01/2017 del TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27/01/2017, il Tribunale del riesame di Firenze ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di (OMISSIS) avverso l’ordinanza del 15/12/2016 – 04/01/2017 con la quale la Corte di appello di Firenze aveva disposto, nell’ambito del processo nel quale (OMISSIS) e’ stata condannata in primo grado per reati di bancarotta fraudolenta, il sequestro conservativo in favore della parte civile curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. di un immobile ubicato in (OMISSIS).
Il Tribunale del riesame di Firenze ha rilevato che il sequestro conservativo ottenuto dalla curatela “non e’, allo stato, opponibile al beneficiario dell’atto di destinazione ex articolo 2645 ter c.c., poiche’ la effettuazione dell’atto di destinazione a suo favore del bene con relativa trascrizione e’ avvenuta anteriormente alla concessione del sequestro stesso”, sicche’ l’interesse del beneficiario persona disabile e’ “pienamente tutelato dalla priorita’ della trascrizione temporale dell’atto a suo favore”; pur non potendo la curatela in base al sequestro conservativo agire esecutivamente sul bene che resta di proprieta’ dell’imputata, “ostandovi la costituzione del beneficio prioritariamente trascritta e finche’ dura il medesimo”, la curatela stessa ha un legittimo interesse a mantenere il sequestro conservativo ottenuto, in quanto “nell’eventualita’ che il beneficio del disabile possa venir meno per qualsiasi causa ed in qualunque momento, essendo per sua natura comunque temporaneo, e’ interesse della curatela poter mantenere, mediante la trascrizione del provvedimento di sequestro, una prenotazione cronologica a garanzia del credito ad essa riconosciuto”, con sentenza, nei confronti dell’imputata, nonche’ “un vincolo cautelare reale laddove la ricorrente una volta tornata nella pienezza della disponibilita’ del bene decidesse di alienarlo”. Pertanto, osserva ancora il Tribunale del riesame di Firenze, “il sequestro conservativo da un lato non nuoce agli interessi del beneficiario e dall’altro continua a garantire l’interesse della curatela diretto a impedire comunque possibili ulteriori atti dispositivi da parte della proprietaria”.
2. Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), attraverso il difensore avv. (OMISSIS), articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.c., comma 1.

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