Per configurare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti distrazione e il successivo fallimento essendo sufficiente che l’agente abbia causato il depauperamento dell’impresa destinandone le risorse a impieghi estranei alla sua attività
Sentenza 18 dicembre 2017, n. 56315
Data udienza 19 luglio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente
Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere
Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 13/10/2016 dalla Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Tocci Stefano, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 13/10/2016, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza di condanna emessa dal Gup del Tribunale di Rimini, in data 14/02/2013, nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), ritenuti responsabili di delitti di bancarotta in relazione al fallimento:
– della “(OMISSIS)” s.r.l., dichiarato nell’agosto 2009, societa’ della quale essi erano stati rispettivamente amministratore di fatto e di diritto;
– della “(OMISSIS)” s.p.a. (il solo (OMISSIS), amministratore unico), dichiarato tre mesi piu’ tardi.
Secondo l’ipotesi accusatoria, nei limiti delle contestazioni su cui era intervenuta la condanna anzidetta, (OMISSIS) doveva intendersi responsabile di condotte di bancarotta semplice, per avere irregolarmente tenuto le scritture contabili della s.r.l. e per essersi astenuto dall’avanzare richiesta di fallimento (cosi’ aggravando il dissesto della medesima societa’). (OMISSIS), invece, risultava aver commesso comportamenti distrattivi quanto alla s.r.l. e dissipativi in pregiudizio del patrimonio della “(OMISSIS)” s.p.a., oltre ad aver tenuto le scritture della “(OMISSIS)” in guisa tale da non consentire la ricostruzione del movimento degli affari; egli era stato altresi’ condannato sia per la medesima condotta ex articolo 217, comma 1, n. 4, L.F. attribuita al coimputato, sia per uno specifico addebito di insolvenza fraudolenta, per avere contratto obbligazioni per una fornitura di merce dissimulando il gia’ irreversibile dissesto della s.r.l. ed agendo con il proposito di non darvi adempimento.
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