Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 18 dicembre 2017, n. 30363. L’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento incide non solo genericamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra, ma conserva questo legame di automaticità funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione

L’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento incide non solo genericamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra, ma conserva questo legame di automaticità funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione. Da ciò ne deriva che il credito per le sanzioni civili, nella sua accessorietà ha la stessa natura giuridica dell’obbligazione principale, restando soggetto al medesimo regime prescrizionale.

Ordinanza 18 dicembre 2017, n. 30363
Data udienza 22 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20474-2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., gia’ (OMISSIS) S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 2/3/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.
RILEVATO
che:
con l’indicata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro respingeva l’impugnazione proposta da (OMISSIS) S.p.A. nei confronti del (OMISSIS) e, ritenendo che il credito per sanzioni aggiuntive avesse la stessa natura giuridica dell’obbligazione principale, riteneva prescritti i crediti previdenziali e le somme aggiuntive di cui all’intimazione di pagamento opposta dal Consorzio (nella specie si trattava di contributi per Euro 976.784,35 e sanzioni per omesso versamento – cod. 8055 somme aggiuntive – per Euro 101.195,7);
– er la cassazione di tale sentenza propone ricorso (OMISSIS) S.p.A. (gia’ (OMISSIS) S.p.A.) affidando l’impugnazione ad un motivo;
– il (OMISSIS) resiste con controricorso;
– a proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– la ricorrente ha depositato memoria;
– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
CONSIDERATO
che:
– con il motivo di ricorso e’ denunciata la violazione dell’articolo 2946 c.c. in relazione alla L. n. 335 del 1995, articolo 3, comma 9, nonche’ della L. n. 388 del 2000, articolo 116, comma 8, e della L. n. 46 del 1999, articolo 27 sostenendosi la natura di obbligazione civile delle sanzioni dovute per l’omesso versamento di contributi previdenziali e la soggezione delle stesse al termine di prescrizione ordinario (e non, come ritenuto dalla Corte territoriale, a quello quinquennale);
– il motivo non e’ fondato;
– la ricorrente ha, infatti, censurato la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile, anche alle sanzioni civili, il tettnine di prescrizione quinquennale dettato per le obbligazioni contributive previdenziali dalla L. n. 335 del 1995, articolo 3, comma 9 (per quanto sopra considerato coperto da giudicato). sostegno della censura ha richiamato Cass. 10 agosto 2006, n. 18148, secondo cui, costituendo le sanzioni civili una obbligazione di natura diversa dalle obbligazioni contributive, non e’ ad esse applicabile il regime di prescrizione previsto per queste ultime obbligazioni;
– l’orientamento citato dalla ricorrente (ribadito dalla sola successiva Cass. 6 luglio 2011, n. 14864) e’ stato tuttavia superato da molteplici e conformi pronunce successive;

[…segue pagina successiva]

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