Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 7 dicembre 2017, n. 5772. È legittimo, e possono partecipare alla gara, i raggruppamenti di tipo verticale di imprese, se la stazione appaltante ha individuato, tra gli atti di gara, le prestazioni “principali” e quelle “secondarie”

È legittimo, e possono partecipare alla gara, i raggruppamenti di tipo verticale di imprese, se la stazione appaltante ha individuato, tra gli atti di gara, le prestazioni “principali” e quelle “secondarie”. La distinzione tra raggruppamenti di tipo orizzontale e verticale si basa sulle singole competenze che appartengono ad ogni impresa, e che possono essere raggruppate, ai fini della partecipazione ad una specifica gara

Sentenza 7 dicembre 2017, n. 5772
Data udienza 16 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6120 del 2017, proposto da:
Ca. s.r.l., nonché Ra. s.r.l. ed Im. del Fi. s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in proprio e nelle rispettive qualità (la prima) di capogruppo mandataria del costituendo Rti e (la seconda e la terza) di mandanti del predetto raggruppamento, tutte rappresentate e difese dall’avvocato Vi. Au. Pa., con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Fr. Pa. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), Comune di (omissis), Comune di (omissis), ARO LE/10, Associazione dei Comuni di Bacino ARO LE/10, nonché Te. Se. s.r.l, in persona dei rispettivi Sindaci e legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. La., con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Al. Pl. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZIONE III n. 01384/2017, resa tra le parti, concernente affidamento del servizio di igiene urbana.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2017 il Cons. Valerio Perotti e uditi per le parti gli avvocati Pa. e No., in dichiarata delega di La.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo della Puglia, le imprese Ca. s.r.l., Ra. s.r.l. e Im. del Fi. s.p.a. – partecipanti, in forma di costituendo Rti, alla gara bandita dall’ARO LE/10 per l’affidamento del servizio di igiene urbana, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) – impugnavano la nota prot. n. 6113 del 22 marzo 2017, con la quale era stata comunicata l’esclusione dalla gara del raggruppamento, nonché il verbale di gara n. 4 della seduta del 21 marzo 2017 (e, per quanto potesse occorrere, i verbali di gara nn. 1, 2 e 3).
Veniva inoltre impugnata la nota prot. n. 6606 del 31 marzo 2017, recante formale rigetto della istanza di riesame proposta dalle ricorrenti.
Nel chiedere la propria riammissione alla gara e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicatario, le predette società articolavano un’unica censura, avente ad oggetto “violazione ed erronea applicazione della lex specialis, violazione ed erronea applicazione dei principi in tema di gerarchia delle fonti, violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, violazione del principio di buona fede, violazione ed erronea applicazione degli artt. 48 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione, disparità di trattamento, sviamento”.

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