L’allocazione di una sacca interna ai propri indumenti appositamente predisposta, che ha consentito di portare via la merce senza destare sospetto, costituisce quid pluris necessario e sufficiente ad integrare l’aggravante contestata, trattandosi di mezzo insidioso, idoneo a far attenuare l’attenzione del possessore del bene nella difesa nel patrimonio, al fine di consentire la consumazione del delitto senza destare sospetti. La motivazione offerta e’, dunque, congrua e logica ed in linea con il consolidato principio di diritto affermato in proposito da questa Suprema Corte, quanto alla sussistenza dell’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento
Sentenza 5 dicembre 2017, n. 54691
Data udienza 3 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABEONE Gerardo – Presidente
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
Dott. CALASELICE Barbara – rel. Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/11/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. LIGNOLA Ferdinando, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi;
udito il difensore avv. (OMISSIS), sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS) che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso il difensore presente si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza deliberata, all’esito del giudizio abbreviato, in data 12 novembre 2015, il Tribunale di Como dichiarava (OMISSIS) e (OMISSIS) colpevoli del reato di cui agli articoli 110 e 624 c.p., articolo 625 c.p., comma 1, nn. 2 e 7, con la recidiva specifica reiterata per entrambe, condannando le stesse, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, alla pena ritenuta di giustizia.
2. Investita del gravame delle imputate, la Corte di appello di Milano con l’impugnata sentenza, ha confermato la pronuncia impugnata.
3. Avverso la decisione della Corte d’appello di Milano, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione le imputate personalmente articolando, nei due ricorsi trasmessi separatamente, i medesimi motivi di seguito enunciati, nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1: 1) il vizio di cui articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per essere la motivazione insufficiente; 2) il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), in relazione alla mancata concessione delle generiche.
3.1. Con il primo motivo si deduce che la sentenza e’ priva di motivazione circa l’ascrivibilita’ del fatto alle imputate e che le giustificazioni offerte dalla Corte territoriale non consentono di reputare la sussistenza dell’aggravante dell’uso di un mezzo fraudolento, non integrata dalla condotta di chi appone la merce sottratta all’interno di una tasca del proprio abbigliamento, non risultando sufficientemente articolate le ragioni che avevano condotto la Corte di appello a superare le censure mosse alla sentenza di primo grado su tale punto.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce che la Corte territoriale avrebbe offerto, circa il diniego delle generiche, una motivazione apparente, che non aveva tenuto conto della censura mossa alla sentenza di primo grado dalle appellanti, circa la grave difficolta’ economica in cui versavano le imputate e la scarsa offensivita’ del reato.
4. I ricorsi sono inammissibili.
[…segue pagina successiva]
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