In tema di riciclaggio di carte di credito rubate o clonate, l’indebita utilizzazione delle carte stesse non costituisce reato presupposto del riciclaggio, ma reato strumentale alla commissione del riciclaggio medesimo
Sentenza 19 ottobre 2017, n. 48217
Data udienza 19 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMMINO Matilde – Presidente
Dott. TADDEI Margherita B. – Consigliere
Dott. DE SANTIS Anna Mar – rel. Consigliere
Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere
Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza resa in data 14/12/2016 dalla Corte d’Appello di Palermo;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 19/9/2017 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza resa in data 19/2/2015 il Tribunale di Marsala dichiarava (OMISSIS) colpevole di indebito utilizzo di plurime carte di credito estere e riciclaggio, condannandolo, ritenuta la continuazione, alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 10mila di multa. La Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva la pena ad anni quattro mesi tre di reclusione ed Euro duemila di multa, confermando nel resto.
Si ascrive all’imputato sulla scorta delle emergenze probatorie in atti (avendo le parti concordato l’acquisizione dell’intero fascicolo del P.m., con conseguente utilizzabilita’ degli atti d’indagine ivi contenuti) di aver eseguito in data (OMISSIS), nell’arco di poco piu’ mezz’ora, ben 56 transazioni di pagamento per il tramite di 25 carte di credito Visa e Mastercard, rilasciate anche in paesi extraEuropei, 17 delle quali andate a buon fine con accredito sul conto corrente della snc (OMISSIS) dell’importo complessivo di Euro 39mila. In data 28 gennaio 2010 l’imputato, socio amministratore e legale rappresentante della societa’, chiedeva l’emissione di 4 assegni circolari dell’importo complessivo di Euro 15mila al medesimo intestati e il giorno successivo il rilascio di ulteriore assegno circolare dell’importo di Euro 13mila, in assenza di giustificazioni commerciali.
In sede d’indagini, originate dalla segnalazione dell’UIF presso la Banca d’Italia e dal disconoscimento delle transazioni da parte di alcuni dei titolari delle carte di credito, veniva acquisita la fattura in data 22/1/2010 dell’importo di Euro 39mila, rilasciata dalla societa’ (OMISSIS) alla (OMISSIS) con sede in Gravina per l’acquisto di kg 3.750 di olio extravergine di oliva ma la societa’ acquirente, secondo gli approfondimenti investigativi della GdF, risultava inesistente.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione (OMISSIS) a mezzo del difensore, eccependo:
2.1 la erronea e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 55 in relazione all’articolo 648 bis cod. pen.. La difesa del ricorrente contesta la ritenuta configurabilita’ di un concorso materiale tra le fattispecie ascritte, evidenziando che – in virtu’ della clausola di esclusione di cui all’articolo 648 bis cod. pen., comma 1 – il reato non e’ configurabile allorche’ il soggetto agente che sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilita’ abbia concorso nel delitto presupposto da cui i beni stessi siano derivati, nella specie l’indebito utilizzo di carte di credito d’illecita provenienza, fattispecie che, peraltro, deve reputarsi in rapporto di specialita’ con il delitto di riciclaggio;
2.2 l’erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 55 e articolo 648 bis cod. pen. con riguardo alla sussumibilita’ della condotta nella fattispecie di cui all’articolo 648 ter c.p., comma 1. Secondo la difesa in applicazione del principio di retroattivita’ della lex mitior la contestazione di riciclaggio andava riqualificata ai sensi dell’articolo 648 ter cod. pen., comma 1 con assorbimento nella stessa del delitto contestato al capo 1);
2.3 l’erronea e falsa applicazione dell’articolo 62 bis cod. pen., avendo la Corte territoriale negato le attenuanti generiche valorizzando la gravita’ e le modalita’ della condotta senza tenere conto dei profili afferenti la persona dell’imputato ed, in particolare, della sua incensuratezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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