Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 19 ottobre 2017, n. 48217. In tema di riciclaggio di carte di credito rubate o clonate

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3. Con riguardo al primo motivo ritiene la Corte debba darsi continuita’ al principio enunziato in relazione a procedimento collegato in fase di cautela reale secondo cui in tema di riciclaggio di carte di credito rubate o clonate, l’indebita utilizzazione delle carte stesse non costituisce reato presupposto del riciclaggio, ma reato strumentale alla commissione del riciclaggio medesimo. (Sez. 2, n. 47147 del 24/10/2013, P.M. in proc. Tumbarello, Rv. 257821).
Secondo l’accusa condensata al capo 2 della rubrica il reato presupposto del riciclaggio e’ costituito dalla ricezione di carte di credito clonate o rubate all’estero, e la sostituzione concerne il denaro simulatamente proveniente da operazioni commerciali fittizie. “In tale contesto accusatorio il reato di utilizzazione indebita di carte di credito (Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 55, comma 9) assume una valenza strumentale rispetto al risultato finale che il soggetto agente intende conseguire, pur acquistando una sua autonoma rilevanza quale fattispecie penale. Il valore strumentale di quest’ultima fattispecie e’ evidenziato dalla ratio del citato D.Lgs., che e’ quella, evidenziata nello stesso titolo, di prevenire e reprimere l'”utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose” (cosi’ in motivazione la cit. sent. n.47147/13).
4. Con riguardo alla dedotta mancata qualificazione del delitto ex articolo 648 bis cod. pen. alla stregua dell’autoriciclaggio devesi rilevare che trattasi di questione preclusa in conseguenza della mancata devoluzione in sede d’appello. Invero, attesa l’introduzione nell’ordinamento della fattispecie di autoriciclaggio con la L. 15 dicembre 2014, n. 186 la difesa era in condizione di far valere la tesi in questa sede proposta sia dinanzi la primo giudice (come in effetti accaduto in sede di discussione, pag. 12 sentenza di primo grado) che in fase d’impugnazione a seguito della reiezione da parte del Tribunale dei rilievi difensivi in punto di qualificazione giuridica. Non avendo la difesa coltivato in appello la questione, la stessa non puo’ essere riproposta in sede di legittimita’ a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 3.
5. Destituita di pregio e’ anche la conclusiva doglianza in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte territoriale posto a fondamento del diniego della diminuente di cui all’articolo 62 bis cod. pen. sia le allarmanti modalita’ delle condotte ascritte che la palese esistenza di qualificati contatti del prevenuto con ambienti malavitosi in grado di procurare il rilevante numero di carte di credito d’illecita provenienza oggetto d’indebito utilizzo, circostanze legittimamente ritenute ostative al riconoscimento delle attenuanti generiche a fronte dell’assenza di profili di meritevolezza diversi e ulteriori rispetto all’incensuratezza, condizione che per dettato legislativo e’ da sola insufficiente a giustificarne la concessione.
6. Alla declaratoria d’inammissibilita’ consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende.

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