Le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l’esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità.
Sentenza 14 novembre 2017, n. 26872
Data udienza 4 luglio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10176-2012 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. – (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), giusta delega in calce al ricorso notificato;
– resistente con mandato –
e contro
I.N.P.S., sede (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1204/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/01/2012 R.G.N. 1506/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento parziale decadenza solo per annualita’ 2004;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega orale Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato le opposizioni proposte dalla soc. (OMISSIS) p.a. avverso due cartelle esattoriali emesse dall’Inps per il pagamento di contributi relativi al periodo dal 2001 al 2005.
Premesso che il capitale sociale della soc opponente era a composizione mista pubblico e privato, la Corte territoriale ha escluso, comunque, che la societa’ fosse esonerata dal pagamento contributivo per CIG e CIGS in base al Decreto Legislativo n. 869 del 1947, articolo 3 come sostituito dalla L. n. 270 del 1988, articolo 4, comma 1, in quanto la L. n. 142 del 1990, articolo 22 non ricomprendeva le societa’ a capitale misto tra gli organismi aventi natura strumentale dell’ente locale per il perseguimento di finalita’ pubbliche.
La Corte ha, inoltre, rigettato l’eccezione di decadenza Decreto Legislativo n. 46 del 1999, ex articolo 25 sollevata dall’opponente, atteso il differimento dell’entrata in vigore dell’articolo 25 citato, nonche’ l’eccezione di prescrizione, in considerazione della omessa contestazione degli atti interruttivi indicati dall’Inps nel costituirsi in giudizio.
Ritenuta, altresi’, corretta la quantificazione delle sanzioni, ha rigettato l’appello incidentale di (OMISSIS) secondo cui i contributi non erano dovuti considerato che l’Inps non era tenuto ad intervenire in occasione degli eventi protetti.
Avverso la sentenza ricorre (OMISSIS) con sei motivi. L’Inps ha rilasciato delega in calce al ricorso notificato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 25 ritenendo decaduto l’Inps per i contributi fino a tutto il 2005, iscritti a ruolo nel novembre 2006.
Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione non avendo la Corte,dopo aver esposto la normativa, spiegato perche’ l’eccezione di decadenza nella fattispecie fosse infondata.
I due motivi, congiuntamente esaminati in quanto entrambi attinenti all’eccepita decadenza dell’Istituto per inosservanza del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 25 non avendo l’Inps provveduto all’iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre dell’anno successivo alle singole scadenze, sono inammissibili non avendo la ricorrente specificato la data della notifica dell’accertamento da parte dell’Inps.
L’esame dei due motivi presuppone la disamina delle disposizioni invocate quale parametro di legittimita’, che stabiliscono, per quanto qui interessa, che “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi e premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento; (…) b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento e’ diventato esecutivo” (Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 25), e che “Le disposizioni contenute nell’articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2004” (L. n. 350 del 2003, articolo 4, comma 25).
Come emerge dal testo della prima delle due disposizioni, il legislatore ha differenziato il dies a quo per il decorso del termine di decadenza a seconda che si tratti di contributi che il debitore ha semplicemente omesso di versare, ovvero si tratti di contributi la cui debenza e’ stata acclarata a seguito di accertamento degli uffici all’uopo preposti. E siffatta differenziazione, che ricalca sostanzialmente quella tra omissione ed evasione contributiva di cui alla L. n. 388 del 2000, articolo 116, comma 8, lettera a) e b), e’ testualmente ripresa dal successivo Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 36, comma 6, il quale, nel testo risultante da reiterate modifiche, stabilisce infatti che i termini di decadenza si applichino “ai contributi e premi non versati” e “agli accertamenti notificati” successivamente al 1.1.2004.
Discende da quanto sopra che i contributi e i premi il cui termine di pagamento e’ maturato successivamente al 1.1.2004 devono essere iscritti a ruolo entro il 31 dicembre dell’anno successivo e che altrettanto vale per i contributi che abbiano formato oggetto di accertamento notificato in epoca successiva all’anzidetta data del 1.1.2004, indipendentemente dal tempo della loro maturazione: essendo la differenziazione legislativa costruita in relazione alle due ipotesi di omissione e di evasione contributiva, il tempo in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati e’ rilevante soltanto per il caso che il loro pagamento sia stato semplicemente omesso, non gia’ allorche’ il loro presupposto sia stato occultato e sia emerso solo a seguito dell’accertamento degli uffici.
Per contro, devono considerarsi al di fuori della disciplina della decadenza di cui al Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 25 sia i contributi dovuti entro il termine di scadenza del 31.12.2003, sempre che il loro pagamento sia stato semplicemente omesso, sia quelli il cui presupposto sia stato accertato mediante atto notificato al debitore entro la medesima data. (cfr sull’interpretazione della normativa citata Cass n. 12819/2017).
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