Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 31 maggio 2012 n. 21192. Se la pattuglia della Polizia o dei Carabinieri non è munita di etilometro, non commette reato il fermato che, invitato a seguirli presso il comando, si allontani senza sottoporsi al test qualora la stazione di comando non sia nelle immediate vicinanze
Il testo integrale[1]
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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 31 maggio 2012 n. 21192
Secondo gli ermellini per ritenere integrata la contravvenzione è necessario che il conducente rifiuti l’accertamento così come tassativamente previsto dai commi richiamati dalla norma che descrive la condotta tipica (186 cds).
Si continua a leggere nella sentenza che nel nostro ordinamento vige il ‘principio di legalità’ secondo il quale l’esercizio del potere pubblico deve essere fondato sulla legge, e ciò per preservare i cittadini da arbitri. In questo senso, proseguono i giudici, il terzo comma dell’art. 186 non prevede la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente. Né può dirsi che tale potere sia implicito nella disposizione, in quanto, costituendo l’accompagnamento una limitazione della libertà personale, esso deve essere esplicitamente previsto dalla legge.
Sorrento 8 giugno 2012.
Avv. Renato D’Isa
[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
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