Il credito del Comune per l’integrazione relativa ai servizi di carattere sanitario erogati ad anziani ricoverati in strutture protette, è un diritto garantito per legge, ma non è incondizionato ed è sottoposto a un iter tassativo che prevede la tempestiva notifica del ricovero dell’anziano nella struttura entro cinque giorni.
Ordinanza 6 novembre 2017, n. 26289
Data udienza 19 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20597/2016 proposto da:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE di PATERNO’, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1297/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 23/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (succeduta all’AUSL n. (OMISSIS)) a rimborsare al Comune di Paterno’ le somme corrisposte agli istituti convenzionati a titolo d’integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti, per gli anni 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, e 2003. Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, al quale il Comune resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
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