Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 23 ottobre 2017, n. 25074. La dimostrazione dell’instaurazione da parte del coniuge beneficiario di un nuovo rapporto familiare

La dimostrazione dell’instaurazione da parte del coniuge beneficiario di un nuovo rapporto familiare che assuma i suddetti connotati spetta, in linea di principio, al coniuge onerato, come fatto estintivo del diritto all’assegno divorzile

Ordinanza 23 ottobre 2017, n. 25074
Data udienza 3 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20368-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 510/2015 della CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA, depositata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/07/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 17 marzo 2015 la Corte d’appello dell’Aquila ha accolto parzialmente l’impugnazione proposta da (OMISSIS) avverso la decisione del Tribunale di Chieti che, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla stessa con (OMISSIS), aveva escluso che ella avesse diritto all’assegno divorzile in quanto stabilmente convivente con un altro uomo.

A sostegno della decisione la Corte territoriale rilevava, per quel che ancora interessa, che il diritto all’assegno divorzile viene meno solo qualora l’ex coniuge beneficiario instauri con un’altra persona una convivenza stabile avente i caratteri di vera e propria famiglia “di fatto”, basata su un modello e un progetto di vita comuni. Nel caso di specie, al contrario, dalle prove assunte poteva evincersi soltanto l’esistenza di una mera relazione di convivenza protrattasi per circa sei mesi, senza alcun riscontro probatorio di apporti di natura economica da parte del nuovo convivente in favore della (OMISSIS).

Per la cassazione di suddetta pronuncia ricorre (OMISSIS), sulla base di due motivi. Non svolge difese l’intimata.

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