Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 ottobre 2017, n. 23051. L’esonero dei contributi dovuti all’Inpgi

L’esonero dei contributi dovuti all’Inpgi per la formazione professionale dei redattori può essere legittimamente rivendicato solo se l’azienda dimostra che c’è una correlazione tra le attività di aggiornamento professionale e le competenze del giornalista che ne beneficia.

Sentenza 3 ottobre 2017, n. 23051
Data udienza 4 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17128-2012 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI GIOVANNI AMENDOLA INPGI C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4141/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/07/2011 R.G.N. 428/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. BERRINO UMBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
Con sentenza dell’11.5 – 7.7.2011, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’impugnazione del (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto l’opposizione di tale societa’ al decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 1.083.450,00, emesso su richiesta dell’INPGI per il mancato pagamento di contributi, sulle somme erogate ai giornalisti per l’aggiornamento professionale nel periodo novembre 1997 – giugno 2003, e per il versamento delle conseguenti sanzioni.
In particolare, in relazione al periodo anteriore all’1.1.1998, al quale e’ stato circoscritto l’oggetto del contendere, la Corte territoriale ha osservato che per gli ultimi due mesi del 1997 difettava la prova della documentazione attestante l’effettivo aggiornamento professionale dei giornalisti, come previsto dall’articolo 45 del CCNL di categoria, per cui veniva meno la dimostrazione della sussistenza della esenzione contributiva ed era legittima l’applicazione dei contributi sulle somme versate ai dipendenti indicati nel verbale ispettivo. Inoltre, secondo la stessa Corte, era corretta anche l’esclusione del piu’ favorevole regime sanzionatorio di cui alla L. n. 388 del 2000, articolo 116, non essendo tale disciplina applicabile automaticamente all’INPGI che aveva il potere di adottare, al riguardo, autonome deliberazioni, al fine di assicurare l’equilibrio del proprio bilancio, obbligatorio ai sensi del Decreto Legislativo n. 509 del 1994, articolo 2, che aveva privatizzato lo stesso istituto di previdenza.
Per la cassazione della sentenza ricorre il (OMISSIS) s.r.l. con due motivi.
Resiste con controricorso l’INPGI che deposita, altresi’, memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE

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