La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nel caso di un senza fissa dimora accusato del delitto di violazione di domicilio, laddove questi si trovi, al momento del fatto, in particolari circostanze di miseria e di emarginazione, ed agisca per motivi strettamente attinenti al reperimento di un alloggio notturno
Sentenza 7 settembre 2017, n. 40827
Data udienza 4 luglio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMO Maurizio – Presidente
Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere
Dott. MAZZITELLI Caterin – rel. Consigliere
Dott. MORELLI Francesca – Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/06/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CATERINA MAZZITELLI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. FIMIANI Pasquale;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’.
Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FIMIANI Pasquale, ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, emessa in data 17 giugno 2015, con la quale, in parziale riforma della sentenza, emessa in data 15/12/2014 dal Tribunale di Brescia, previa riqualificazione del fatto originariamente ascritto, ex articolo 624 bis c.p., nella fattispecie di cui all’articolo 614 c.p. e disapplicata la recidiva contestata, era stata inflitta all’esponente la pena di mesi tre e giorni 10 di reclusione, per essersi introdotto nell’abitazione di (OMISSIS), in (OMISSIS) il (OMISSIS).
Parte ricorrente lamenta: 1) mancanza o illogicita’ di motivazione, ex articolo 606 codice di rito, lettera e), posto che, in grado d’appello, era stata disapplicata la recidiva contestata al prevenuto, in considerazione delle particolari condizioni di emarginazione in cui era maturato il reato e dell’esigenza del medesimo, soggetto senza fissa dimora, di reperimento di un alloggio notturno. Tali circostanze avrebbero dovuto indurre l’organo giudicante a pronunciare sentenza, ex articolo 129 codice di rito, per irrilevanza del fatto, ex articolo 131 bis c.p., causa di non punibilita’, rilevabile d’ufficio, in relazione alla quale il tribunale aveva totalmente omesso di motivare; 2) la sentenza impugnata era, altresi’, carente di motivazione, sotto il profilo della mancata applicazione della causa di giustificazione, prevista dall’articolo 54 c.p., riscontrabile per l’esigenza del prevenuto di ripararsi dai rigori dell’inverno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
[……..segue pag. successiva]
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